Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2313 del 26/01/2022

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2022, (ud. 12/10/2021, dep. 26/01/2022), n.2313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9599-2016 proposto da:

R.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DONATO PATERA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1477/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/01/2016 R.G.N. 1546/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto l’appello di R.M.R. avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ed aveva condannato l’ASP “al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 23 comma 5 del CCNI per il servizio di pronta reperibilità nei limiti di disponibilità del fondo di cui all’art. 3 del CCNI”;

2. la Corte territoriale ha premesso che l’appellante, medico anestesista, aveva manifestato la disponibilità a garantire turni di reperibilità in misura superiore al limite previsto dal CCNL, alle condizioni previste dalla Delib. n. 142 del 2006 con la quale l’Azienda aveva previsto in favore dei dirigenti medici anestesisti “un gettone pari ad Euro 41,32 per ogni reperibilità eccedente le 10 previste dal contratto di lavoro”;

3. ha evidenziato che la contrattazione collettiva aveva previsto un importo unitario di lire 40.000 per ogni dodici ore, salva diversa misura fissata dalla contrattazione integrativa, sicché a fondamento della pretesa l’appellante non poteva richiamare la deliberazione n. 146/2006 in quanto la disciplina del trattamento economico è riservata alla contrattazione collettiva;

4. ha precisato, infine, che l’appellante non poteva neppure invocare l’art. 2126 c.c. perché si era in presenza di una prestazione lavorativa rientrante nei compiti di servizio del dipendente pubblico per la quale era stato previsto un compenso illegittimo;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.M.R. sulla base di due motivi, illustrati da memoria,ai quali non ha opposto difese la ASP di Vibo Valentia.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2 nonché nullità del procedimento e rileva, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel ritenere che il diritto non potesse essere fondato sulla Delib. n. 142 del 2006, con la quale il compenso era stato determinato ed era stata anche prevista l’imputazione della spesa “sui competenti conti del bilancio di previsione dell’anno in corso”;

1.2. aggiunge che oggetto del giudizio di gravame era solo il capo della sentenza di primo grado che aveva limitato nel quantum la pretesa, ritenendo il diritto perfezionato solo “nei limiti e nelle disponibilità del fondo”, sicché il giudice d’appello aveva violato il giudicato interno;

2. con la seconda censura il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2126 c.c. ed assume che il diritto, di natura retributiva, non poteva essere negato una volta che l’incarico assegnato era stato svolto;

3. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.p.” (Cass. S. U. 14.1.2008 n. 627; negli stessi termini fra le tante Cass. S.U. n. 978/2020; Cass. n. 18361/2018; Cass. S.U. n. 8059/2016);

3.1. il ricorrente non ha fornito la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso, in quanto, al momento dell’iscrizione a ruolo, ha depositato unicamente la ricevuta di accettazione della raccomandata spedita all’Azienda Sanitaria dall’ufficio postale di Tropea;

3.2. l’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta mai depositato nella cancelleria di questa Corte, né in allegato al ricorso nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 c.p.c.) né, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c., e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto da parte dell’intimato;

4. la mancata costituzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;

5. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA