Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2313 del 03/02/2014
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2313 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: RAGONESI VITTORIO
ORDINANZA
sul ricorso 10431-2007 proposto da:
TERME DI SALSOMAGGIORE S.P.A. (P.I. 00153990340),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata
in ROMA, LUNGOTEVERE
MICHELANGELO 9, presso l’avvocato BIAMONTI LUIGI,
che la rappresenta e difende
unitamente agli
Data pubblicazione: 03/02/2014
avvocati GALLI CESARE, CUGURRA GIORGIO, CALTABIANO
ALBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrentecontro
CONSORZIO CENTRO TERMALE IL BAISTROCCHI (C.F./P.I.
00322270349), nuova denominazione del CONSORZIO
1
PARMENSE PER LE CURE SALSOIODICHE – ISTITUTO
TERMALE ETTORE BAISTROCCHI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il
dott. PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso
margine del controricorso;
– controrícorrente contro
FEDERTERME – FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE
TERMALI E DELLE ACQUE MINERALI CURATIVE;
–
intimata
–
avverso la sentenza n. 1099/2006 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/12/2013 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato L. BIAMONTI
che ha chiesto l’estinzione per rinuncia al
dall’avvocato GRAZIOSI BENEDETTO, giusta procura a
ricorso;
udito, per il controricorrente,
l’Avvocato M.
PALLADINI, con delega, che si associa;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia al ricorso.
2
La Corte osserva quanto segue.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1099/06 nella
causa avente ad oggetto la violazione di normativa antitrust ( art
salsoiodiche-Istituto Termale Ettore Baistrocchi e le Terme di
Salsomaggiore spa con l’intervento della Federterme :
1)dichiarava la legittimità dell’intervento di FedertermeFederazione italiana delle Industrie Termali e delle Acque
Minerali Curative; 2) dichiarava l’obbligo a contrarre di Terme di
Salsomaggiore S.p.A.; 3) dichiarava la nullità delle clausole
contenute negli artt. 3, 4, 9, 10, 11, 13, 15 e 16 della convenzione
stipulata il 18 aprile 2003 dal Consorzio parmense per le cure salsoiodiche- Istituto termale “Ettore Baistrocchi”- con Terme di
Salsomaggiore S.p.A. per violazione della legge n. 287 del 1990;
4) rimetteva con separata ordinanza la causa in istruttoria per gli
adempimenti relativi alla domanda di risarcimento del danno
proposta dal Consorzio parmense per le cure salsoiodiche- Istituto
termale “Ettore Baistrocchi”; 5) rimetteva al giudizio definitivo la
regolamentazione delle spese di lite.
33 legge n. 287/90) tra il Consorzio Parmense per le cure
Avverso la detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la
Terme di Salsomaggiore spa sulla base di nove motivi cui ha
resistito con controricorso il Consorzio Parmense per le cure
Con atto depositato in cancelleria le Terme di Salsomaggiore ha
depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte
sull’assunto della avvenuta transazione della controversia allegata
all’atto di rinuncia;
Va pertanto
dichiarata l’estinzione del giudizio con
compensazione delle spese.
PQM
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese dello stesso
Roma 9.12.13
salsoiodiche Istituto termale Ettore Baistrocchi.