Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2313 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 02/02/2021), n.2313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5657-2019 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI n.

25, presso lo studio dell’avvocato CENTRO PIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RICCIARDI VALERIO;

– ricorrente –

contro

G.A. e D.S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3921/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 30.5.2008 I.M. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, G.A. e D.S.A. per sentir dichiarare la simulazione assoluta del contratto di compravendita tra loro intercorso in data 10.6.2003 e l’inopponibilità ad essa attrice di detto negozio giuridico; in subordine, invocava la declaratoria dell’inefficacia relativa del contratto nei suoi confronti ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c. A sostegno della propria domanda l’attrice esponeva di essere creditrice di G.A. per differenze retributive, avendo lavorato alle sue dipendenze, e di aver ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata la sentenza n. 475 del 2002, di parziale accoglimento della propria domanda, con condanna del G. al pagamento della somma di Euro 46.8323,92; sentenza che era poi stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli per un vizio relativo all’instaurazione del contraddittorio in prime cure, con restituzione degli atti al giudice di prime cure, dinanzi al quale la I. aveva diligentemente riassunto il giudizio. L’attrice deduceva ancora che, nella pendenza di detto giudizio, il G. aveva venduto alla sua compagna Di Somma alcuni immobili, con atto del 10.6.2003, successivo all’emissione della prima sentenza di condanna del 5.9.2002, poi annullata dalla Corte di Appello partenopea. Assumeva quindi che la compravendita aveva natura simulata, essendo stata conclusa per un prezzo vile neppure completamente saldato dalla simulata acquirente, al solo fine di sottrarre gli immobili alla garanzia del credito.

Si costituivano in giudizio, con separate difese, i due convenuti, resistendo alla domanda.

Con sentenza n. 765 del 2015 il Tribunale rigettava le due domande, di simulazione e revocazione, proposte in via principale e gradata dalla I., compensando le spese del grado, valorizzando la circostanza che la compravendita fosse stata conclusa in esecuzione di un contratto preliminare avente data certa al 10.8.2002, anteriore quindi al deposito della sentenza che aveva accertato per la prima volta il diritto di credito della I..

Interponeva appello l’originaria attrice e la Corte di Appello di Napoli, nella resistenza degli appellati, rigettava il gravame con la sentenza oggi impugnata, n. 3921/2018, condannando l’appellante alle spese del grado.

Ricorre per la cassazione di detta decisione I.M. affidandosi a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. ed D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto certa la data del contratto preliminare del 10.8.2002. Ad avviso della ricorrente, infatti, il documento prodotto in atti del giudizio di merito recherebbe su tutte le pagine un timbro postale dell’11.8.2002, che tuttavia non dimostrerebbe affatto la redazione del contratto in tale data, ben potendo il foglio esser stato timbrato in bianco e successivamente riempito. Inoltre, la ricorrente lamenta che il “servizio data certa” erogato da Poste Italiane S.p.a. sino al 31.3.2016 richiedeva una serie di requisiti formali -quale l’indicazione, sulla prima pagina del documento, del numero totale delle pagine; della firma del richiedente; della dizione “documento unico”; della dicitura “si richiede l’apposizione del timbro postale per la data certa” seguito dalla firma del presentatore; l’affrancazione del documento sulla prima pagina- che nel caso di specie mancherebbero del tutto. Di conseguenza, nessun valore certificativo della data del contratto avrebbe potuto essere riconnessa, dal giudice di merito, alla presenza di un timbro postale su ogni pagina del documento in questione.

La censura è inammissibile. La sentenza impugnata dà atto che, a fronte della presunzione di collocazione temporale ricollegabile alla presenza della timbratura postale su tutte le pagine del preliminare, la I. non aveva fornito alcuna dimostrazione circa la posteriorità della data effettiva del documento (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Questo fondamentale passaggio della decisione non viene specificamente attinto dalla censura in esame, che si limita alla contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie condotta dalla Corte territoriale, in spregio al principio per cui l’apprezzamento delle prove appartiene al giudice di merito, “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330). Attingendo la valutazione delle prove, in sostanza, la ricorrente sollecita un inammissibile riesame del merito, senza considerare che il motivo di ricorso in Cassazione non può mai risolversi nell’invocazione di un nuovo giudizio di fatto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame della falsità dei timbri apposti sul preliminare del 10.8.2002, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La censura è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata non si evince che essa era stata introdotta dalla I. nei precedenti gradi di merito, e la ricorrente non indica, nel corpo del motivo, il momento del processo di primo grado in cui l’argomento della falsità dei timbri sarebbe stato proposto, nè dà conto di aver proposto, sul punto, specifico motivo di appello. A pag. 12 del ricorso, infatti, la I. afferma di aver dedotto l’eccezione con la memoria di replica in appello, e quindi tardivamente, posto che il documento era stato evidentemente depositato dai convenuti già nel corso del primo grado di giudizio ed avrebbe dovuto essere contestato nella prima difesa utile.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dei soggetti intimati nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

 

 

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