Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23129 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.F., rappresentato e difeso dall’avv. Falsitta Gaspare

e dall’avv. Silvia Pansieri elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’avv. Gradara Rita in Roma Largo Somalia n. 67, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia sez. 11^, n. 32, depositata il 7.4.2009.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Stefano Olivieri; constatata la regolarità delle comunicazioni di

cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– con sentenza in data 7.4.2009 n. 32 la sez. 11^ Milano della CTR della Lombardia in totale riforma della sentenza appellata dall’Ufficio finanziario dichiarava non dovuto il rimborso delle somme corrisposte dal contribuente a titolo IRAP per gli anni 2001, 2002 e 2003. – la sentenza di secondo grado motiva sostenendo che nella produzione del rilevantissimo reddito da lavoro autonomo esposto nelle dichiarazioni e derivante dallo svolgimento dell’attività di consulente aziendale il contribuente aveva potuto usufruire di più che validi ausili deducibili dalla sommatoria delle spese esposte.

– il contribuente ha impugnato la sentenza con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate deducendo quale unico motivo il vizio di insufficiente motivazione.

Non ha resistito l’ente pubblico intimato.

Rilevato:

– che la relazione depositata ai sensi del l’art. 380 bis c.p.c. ha concluso per l’accoglimento del ricorso osservando quanto di seguito trascritto:

“… che il motivo è fondato in quanto i Giudici territoriali, dopo aver correttamente enunciato i principi di diritto elaborati da questa Corte in materia di 1R.AP, hanno poi attribuito rilevanza ai fini della individuazione del presupposto impositivo (svolgimento abituale di attività di impresa o professionale autonomamente organizzata: D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2) ad elementi fattuali, rispettivamente, irrilevanti – entità del reddito dichiarato – ed assolutamente generici “sommatoria delle spese esposte” – per trame il convincimento della fruizione da parte del contribuente “di più che validi ausili”. – che, infatti, individuato il fatto decisivo controverso nella “autonoma organizzazione” intesa come impiego di capitali, beni strumentali o risorse umane, idonei ad accrescere la potenzialità produttiva, eccedenti i mezzi ordinari indispensabili per lo svolgimento della specifica attività professionale ovvero – quanto alle prestazione lavorative di terzi – eccedenti rapporti di collaborazione o prestazioni di servizi occasionali (ex pluribus:

Corte cass. 5 sez. 16.2.2007 n. 3672; id. 5 sez. 16.2.2007 n. 3673 e n. 3674 – che affermano la irrilevanza rispetto alla fattispecie normativa del criterio della prevalenza della struttura organizzativa sull’attività svolta dal titolare o viceversa; id. SU 26.5.2009 n. 12108 e n. 12111; id. 5 sez. 13.10.2010 n. 21123), e rilevato che l’unico elemento probatorio oggetto di valutazione da parte della Commissione tributaria è risultato essere la dichiarazione dei redditi – corredata de “quadro RE”- presentata dal contribuente, dalla quale risultano nel triennio 2001-2002 le seguenti voci di spesa “canoni di locazione finanziaria; altri canoni – limitatamente al primo anno; spese per immobili – limitatamente ai primi due anni;

consumi; spese rappresentanza – limitatamente al terzo anno; – altre spese” in ordine alle quali il contribuente ha fornito specifiche indicazioni (abitazione adibita anche a studio; autovettura, telefono cellulare, computer; consumi di energia elettriche ed utenza telefonica), e dalla quale risulta una incidenza percentuale delle spese sui compensi realizzati pari al 23% (anno 2001), 1,5% (anno 2002) e 0,7% (anno 2003), ne consegue che la motivazione dei Giudici territoriali è tautologica laddove desume la esistenza di mezzi eccedenti l’ordinarie necessità della professione dalla “sommatoria delle spese esposte in dichiarazione”. Difetta del tutto l’iter logico attraverso il quale il giudizio si correla agli elementi fattuali considerati in quanto se, come è stato affermato da questa Corte, il Giudice di merito “dovrà stabilire se il ricorrente utilizzi, nell’esercizio della propria professione, beni strumentali o lavoro altrui e in quale misura tali fattori incidano sui costi e gli oneri esposti dal contribuente (per es. attraverso l’analisi del quadro RE della Dichiarazione dei Redditi) in relazione all’esercizio della sua professione” (cfr. Corte cass. 5 sez. 16.2.2007 n. 3675 in motivazione), nel caso di specie la CTR, da un lato, non ha specificato le ragioni per cui i beni strumentali indicati dal contribuente assurgano ad elemento organizzativo complesso esterno alle normali necessità del professionista (ovvero le ragioni per cui non ritiene attendibili le indicazioni in ordine a tali beni fornite dal contribuente); dall’altro non ha spiegato le ragioni per cui “la sommatoria delle spese in relazione alla incidenza che riveste rispetto agli altri componenti reddituali, assurga ad elemento idoneo a fondare la prova presuntiva dell’impiego di “validi ausili” integranti una autonoma organizzazione ed incrementativi della potenzialità reddituale del professionista …”.

Ritenuto:

– che debbono essere condivise le argomentazioni esposte e le conclusioni della relazione, e che il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia per nuovo esame.

P.Q.M.

la Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lombardia che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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