Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23129 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 22/12/2016, dep.04/10/2017),  n. 23129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29071-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ECOTECNICA SRL, in persona del Consigliere Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GOMMELLINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO TARGHINI

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2011 della COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA

ROMAGNA, depositata il 25/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Ecotecnica s.r.l. propose ricorso avverso il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate all’istanza di rimborso di asserito credito Ires di complessivi Euro 15.438,00, avanzata dalla ricorrente in data 23.12.2008.

Il ricorso fu respinto dall’adita Commissione provinciale, che aderì all’impostazione dell’Agenzia, secondo cui, essendo chiesto a rimborso un’eccedenza d’imposta relativa all’anno 2002, la contribuente doveva ritenersi ampiamente decaduta dal diritto al rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1.

La decisione dei primi giudici fu, tuttavia, riformata dalla Commissione regionale; sul presupposto che l’indebito versamento chiesto a rimborso andava riferito al 2005, questa ritenne perfettamente osservata la disposizione sopra menzionata.

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia propone ricorso per Cassazione in tre motivi.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 bis), per avere la C.T.R. erroneamente affermato che il termine di decadenza per la domanda di rimborso, quando non vi è un versamento a saldo a causa della sussistenza di crediti d’imposta, deve essere fatto decorrere dal momento in cui viene eseguito il primo successivo versamento.

2. Col secondo motivo del ricorso si deduce violazione di legge (per falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8; violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 bis e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38), relativo alla validità della dichiarazione integrativa, non analizzata dalla C.T.R. in quanto questione dichiarata assorbita.

3. Col terzo motivo del ricorso, si deduce omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sulla violazione da parte dell’Ufficio del principio di collaborazione e buona fede di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1 contenuta in distinto motivo di appello della società, su cui la C.T.R. si è pronunciata limitandosi a fare proprie le deduzioni dell’appellante.

4. Per la stretta connessione, i primi due motivi del ricorso vanno congiuntamente esaminati.

Al riguardo occorre premettere in punto di fatto che risulta dagli atti, ed è peraltro incontroverso tra le parti, quanto segue:

a) che in relazione all’annualità 2002, la società contribuente versò un acconto di Euro 15.438,00;

b) che, in assenza d’imposta dovuta per quell’anno, nella dichiarazione Unico 2003 la società contribuente espose un credito di corrispondente importo, riportato all’anno successivo;

c) che, nella dichiarazione Unico 2004 (relativa alle imposte dovute per l’annualità 2003), la società riportò correttamente il credito, ma lo indicò, erroneamente, come compensato, sicchè la dichiarazione si chiuse con l’esposizione di un credito d’imposta di Euro 15.438,00, inferiore a quello effettivamente spettante;

d) che, in conseguenza dell’errore commesso nella dichiarazione Unico 2004 – a saldo della successiva dichiarazione relativa all’annualità 2005, la società contribuente, utilizzando in compensazione un credito d’imposta inferiore a quello effettivamente spettante, versò un importo di Euro 15.438,00, superiore al dovuto;

e) che, in data 23.12.2008, la società contribuente presentò l’istanza di rimborso in oggetto, e, contemporaneamente, dichiarazione integrativa a correzione della dichiarazione di cui al modello Unico 2004.

Alla luce degli esposti rilievi, le censure in esame si rivelano infondate.

Per un verso, deve, infatti, rilevarsi che, in quanto riferita all’eccedente versamento d’imposta (per l’importo di Euro 15.438,00) per l’annualità 2002, l’istanza di rimborso della società (presentata il 23.12.2008) si palesa irrimediabilmente tardiva per effetto dell’intervenuto perfezionamento della decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (quarantotto mesi dal versamento). Deve, d’altro canto, considerarsi che nessun indebito versamento può ritenersi avvenuto a saldo della dichiarazione relativa all’annualità 2005, posto che l’affermazione di un simile versamento presupporrebbe l’indebito riconoscimento, nella dichiarazione relativa all’annualità 2005, della compensazione di un credito d’imposta espressione di un errore (a sfavore della contribuente) in precedente dichiarazione (Unico 2003, relativa alle imposte concernenti l’annualità 2004), non emendata nel termine perentoriamente prescritto a fini di compensazione (S.U. n. 13378 del 07/06/2016), dalla previsione di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 bis.

Il terzo motivo è assorbito.

5. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

6. Vanno compensate le spese dell’intero processo, in relazione alla complessità della fattispecie.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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