Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23128 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in Roma piazza

Barberini n. 12 presso lo studio dell’avv. Marchetti Fabio che lo

rappresenta e difende per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Emilia Romagna, sez. 12, n. 31, depositata il

3.6.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Stefano Olivieri;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che con sentenza della CTR della Emilia-Romagna sez. 12 Bologna in data 3.6.2008 n. 31, in totale riforma della sentenza primo grado appellata dal contribuente, veniva riconosciuto il diritto di quest’ultimo al rimborso dei versamenti IRAP non dovuti per gli anni dal 1998 al 2003 avendo il contribuente “documentalmente provato i aver svolto la professione di medico-chirurgo senza l’impiego nell’organizzazione di beni strumentali eccedenti, per quantità e valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio della attività, e senza l’utilizzo di collaboratori e/o dipendenti”.

Ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo: 1 – vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 161 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); 2 – vizio di insufficienza ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ha resistito con controricorso il resistente.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

– che la relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla medesima sezione della CTR della regione Emilia Romagna osservando quanto di seguito trascritto:

“……che il primo motivo è fondato. La sentenza depositata in copia conforme all’originale è infatti priva della sottoscrizione in calce del relatore dott. P.A.S., recando soltanto la sottoscrizione del presidente del collegio con conseguente nullità insanabile dell’atto per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 5 e comma 3 (l’omessa indicazione in rubrica della norma violata non pregiudica il motivo di ricorso essendo agevolmente individuabile tale norma dalla censura svolta);

– che la sigla del relatore apposta lateralmente in terza pagina non vale ad integrare l’elemento essenziale mancante in quanto alla stregua del consolidato principio di diritto formulato da questa al quale va dato seguito “E’ affetta da nullità insanabile, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, la sentenza collegiale che rechi la sottoscrizione del solo presidente, del quale deve presumersi il difetto della qualità di estensore, ove risulti che altro membro del collegio sia indicato come relatore della causa, manchi un apposito provvedimento con cui lo stesso presidente si sia attribuito tale incarico, ex art. 276 cod. proc. civ., e manchi altresì la specifica indicazione della qualità di estensore che in tal caso deve accompagnare la sottoscrizione del solo presidente (art. 119 disp. att. c.p.c., comma 3), mentre resta ininfluente, al riguardo, che questi abbia sottoscritto alcune pagine intermedie della stessa sentenza; nè vale ad escludere tale nullità l’eventuale apposizione di “sigle”, ipoteticamente attribuibili all’estensore, su alcuni fogli del documento, posto che, in ogni caso, la disposizione di cui all’art. 132 cod. proc. civ., nel prevedere la sottoscrizione del giudice, esige che la firma sia apposta in calce alla sentenza, solo in tal modo potendosi individuare il magistrato autore dei provvedimento nella sua globalità ” (cfr. Corte cass. sez. lav. 23.5.2001 n. 7059; id. 3^ sez. 24.6.2004 n. 11739; id. 6^ sez.-lav. 8.11.2010 n. 22705);

– che il secondo motivo di ricorso rimane pertanto assorbito……” Ritenuto:

– che debbono essere condivise le argomentazioni esposte e le conclusioni della relazione, e che il ricorso deve, pertanto, accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla stessa sezione della Commissione tributaria della regione Emilia Romagna che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte:

– accoglie il ricorso quanto al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata affetta da nullità assoluta, con restituzione della causa alla medesima sezione della CTR della Emilia Romagna affinchè provveda alla rinnovazione dell’atto ed alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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