Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23127 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. I, 22/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31684/2018 R.G. proposto da:

U.S.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniele

Romiti, con domicilio eletto in Roma, via B. Tortolini, n. 30,

presso lo studio dei Dott. Giuseppe, ed Alfredo Placidi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna depositato il 22

settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 22 settembre 2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da U.S.C., cittadino della (OMISSIS).

Premesso che il ricorrente aveva riferito di aver abbandonato il proprio Paese per sottrarsi alle minacce della propria matrigna, che lo aveva allontanato dalla casa di suo padre, dove aveva cercato di stabilirsi a causa della perdita del lavoro e dell’impossibilità di procurarsi un’abitazione in affitto, il Tribunale ha ritenuto coerente e credibile la vicenda, escludendo tuttavia la sussistenza dei presupposti richiesti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in quanto i timori prospettati non apparivano concreti ed effettivi, ed il ricorrente non aveva dimostrato di aver chiesto protezione alle autorità statali. Ha escluso inoltre che in Nigeria fosse in atto una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato, richiamando le informazioni fornite da fonti internazionali aggiornate ed accreditate, da cui risultava che la predetta situazione era circoscritta ad aree del Paese diverse da quella di origine del ricorrente (Imo State). Ha ritenuto infine insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, rilevando che dalla situazione di difficoltà economica genericamente rappresentata dal ricorrente non emergeva una condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare, ed aggiungendo che l’avvenuto reperimento di un’occupazione in Italia e l’impegno dimostrato nello svolgimento dell’attività lavorativa non potevano considerarsi sintomatici di un’effettiva integrazione o di uno stabile radicamento nel territorio nazionale.

2. Avverso il predetto decreto l’ U. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 32, nonchè l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato ha omesso di procedere alla comparazione tra la situazione nella quale esso ricorrente si trovava in patria e la condizione di cui gode in Italia. Precisa che, nel ritenere generica la situazione di difficoltà economica da lui rappresentata, il Tribunale non ha tenuto conto delle gravissime condizioni economiche in cui versa la sua regione di provenienza e della conseguente perdita del lavoro, che lo ha costretto ad abbandonare il suo Paese di origine, nè della necessità di provvedere al sostentamento della sua famiglia rimasta in Nigeria. Aggiunge che, nell’escludere il radicamento di esso ricorrente in Italia, il decreto impugnato non ha tenuto conto dell’attività lavorativa da lui continuativamente svolta, sia pure a titolo stagionale, presso un unico datore di lavoro, nè dell’avvenuto conseguimento dei requisiti per poter fruire dell’indennità di disoccupazione e della padronanza della lingua italiana da lui acquisita.

1.1. Il motivo è infondato.

Benvero, non può condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che il carattere meramente temporaneo e stagionale dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente in Italia consentisse di escluderne l’avvenuto inserimento nel tessuto economico nazionale, senza tener conto della durata pluriennale di tale attività, dovuta alla reiterata stipulazione di contratti a tempo determinato. Occorre tuttavia rilevare che la prova del predetto inserimento sarebbe risultata comunque insufficiente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, a fronte dell’accertata mancanza di legami affettivi e familiari in Italia e della mera allegazione da parte del ricorrente della situazione di difficoltà economica in cui versa il suo Paese di origine, che hanno indotto il Tribunale ad escludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità effettiva.

Come riconosciuto dalla stessa difesa del ricorrente, l’applicazione della misura in questione presuppone infatti una valutazione da condursi caso per caso, attraverso il raffronto tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e la situazione in cui versava prima dell’allontanamento dal Paese di origine, ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio. Il carattere strettamente individuale di tale valutazione è correlato alla natura stessa della protezione umanitaria, non riferibile a categorie di soggetti astrattamente individuati, ma avente una portata atipica e residuale, in quanto destinata a coprire tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079; 23/02/2018, n. 4455). Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, non è tuttavia sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, dovendosi invece verificare se il richiedente si sia allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2019, n. 5358): presi isolatamente, il livello di integrazione dello straniero in Italia ed il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani esistente nel Paese di provenienza non integrano infatti di per sè i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione in questione (cfr. Cass., Sez. VI, 28/06/2018, n. 17072). In particolare, l’allegazione di un contesto di sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani nel Paese di origine deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 7/02/2019, n. 3681).

L’affermazione dell’insussistenza di una condizione di vulnerabilità effettiva integra poi un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per difetto assoluto, mera apparenza, perplessità o manifesta illogicità della motivazione: tale apprezzamento non risulta validamente censurato dal ricorrente, il quale si limita a ribadire il proprio assunto difensivo, senza essere in grado di indicare elementi di fatto trascurati dal decreto impugnato o lacune argomentative o carenze logiche talmente gravi da impedire la ricostruzione del percorso logico seguito per giungere alla decisione, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi delle citate disposizioni (cfr. ex pluri-mis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/ 2014, n. 21257).

2. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

Essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prenotazione a debito delle spese processuali, non ricorrono, allo stato, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass., Sez. VI, 22/ 03/2017, n. 7368; 2/09/2014, n. 18523).

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto dell’insussistenza, allo stato, dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA