Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23127 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. II, 17/09/2019, (ud. 27/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10789-2015 proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROMANO

VACCARELLA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 269;

– ricorrente –

contro

B2 IMMOBILIARE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.

C.A.L., nonchè la medesima in proprio, rappresentate e

difese dall’Avvocato GIANFRANCO MASSA, ed elettivamente domiciliate

presso lo studio dell’Avv. Alessandro Ferri, in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 171/2015 della CORTE d’APPELLO di LECCE,

depositata il 5.03.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 24.6.2005, P.G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce-Sezione Distaccata di Tricase, C.A.L., in proprio e quale legale rappresentante della B2 IMMOBILIARE S.R.L. esponendo: che con scrittura privata del 17.12.2001 aveva stipulato con la B2 Immobiliare s.r.l. un contratto preliminare di compravendita di un immobile in corso di completamento, sito in (OMISSIS), per il prezzo di Lire 510.000.000; che l’attore aveva corrisposto alle date stabilite acconti per un ammontare complessivo di Lire 366.494.800, pari a Euro 189.278,79; che i lavori di completamento dell’immobile, la cui consegna era stata preventivata nel dicembre 2003, avevano subito un fermo a seguito del sequestro disposto dall’A.G. per difformità edilizie della costruzione, eseguito dalla Guardia di Finanza e convalidato con decreto del 9.6.2003 del P.M. presso il Tribunale di Lecce, determinando una situazione di stallo, rimasta tale nonostante la diffida ad adempiere di cui alla racc. a.r. del 18.11.2004.

Ciò premesso, l’attore chiedeva dichiararsi la risoluzione del preliminare di compravendita immobiliare del 17.12.2001 per inadempimento imputabile esclusivamente alla B2 Immobiliare e, comunque, a fatto dell’A.U., C.A.L.; condannare le convenute, in solido, alla restituzione di tutte le somme corrisposte dal P. in esecuzione del contratto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal versamento dei singoli acconti al saldo; condannare, sempre in solido, le convenute, al pagamento della somma di Euro 302.063,00, a titolo di risarcimento del danno, pari alla differenza tra il costo attuale di un immobile delle stesse caratteristiche di quello per cui è causa e il valore di quest’ultimo alla data del preliminare, con rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo; condannare le convenute, sempre in solido, alle spese di lite.

Si costituiva in giudizio in proprio e nella qualità di A.U. della B2 Immobiliare la C., eccependo in via preliminare l’incompetenza per materia del Tribunale di Lecce – Sez. Distaccata di Tricase, indicando la competenza del Tribunale di Lecce in composizione collegiale, rientrando la controversia tra quelle disciplinate dal c.d. “rito societario”; nel merito, contestava che la mancata consegna dell’immobile fosse addebitabile alla società venditrice e che gli acconti versati dal P. ammontassero a Euro 189.278,79, indicando l’importo inferiore di Euro 134.278,80. Concludeva chiedendo il mutamento del rito; nel merito, di dichiarare che la mancata consegna dell’opera non fosse imputata a fatto della B2 Immobiliare; venisse dato atto della disponibilità della convenuta alla restituzione dell’acconto corrisposto, pari a Euro 134.278,80, a condizione che l’attore rinunciasse a ogni altra richiesta risarcitoria; il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese.

Superate le eccezioni preliminari, tra cui la competenza per materia del Giudice adito, esibite prove documentali, svolta prova testimoniale e C.T.U., con sentenza n. 142/2012 del 2.5.2012, il Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Tricase accoglieva la domanda proposta dall’attore, dichiarando la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 17.12.2001 per grave inadempimento della venditrice; condannava la B2 Immobiliare e la C., in solido, alla restituzione della somma complessiva di Euro 189.278,80, versati a titolo d’acconto dal promissario acquirente, di cui Euro 134.278,80 già versati dalla società convenuta ex art. 186 bis c.p.c. nel corso del giudizio, oltre interessi legali sulla suddetta somma, dalla domanda al pagamento (in data 7.4.2008) e oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, sulla residua somma, ancora dovuta, perchè contestata, di Euro 55.000,00; condannava la B2 Immobiliare e la C., in solido, al risarcimento del danno derivato da tale inadempimento, quantificato in Euro 180.922,00, nonchè alle spese di lite e di CTU. In particolare, il Tribunale riteneva che il sequestro penale dell’immobile non fosse tale da rendere impossibile la prestazione e da esonerare il debitore da ogni responsabilità derivante dall’inadempimento.

Contro tale sentenza proponeva appello la B2 Immobiliare deducendo l’insussistenza dell’inadempimento per fatto a sè imputabile per impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa del sequestro penale; l’erroneità della sentenza laddove conteneva condanna alla restituzione dell’ulteriore somma di Euro 55.000,00 (provata solo per testimoni), oltre a quella di Euro 134.278,80, dovuta poichè versata dall’appellato in esecuzione del contratto, poi risolto; l’erroneità della pronuncia di condanna al risarcimento del danno subito dal P. per effetto dell’inadempimento, per assenza di prova del lucro cessante.

Si costituiva in giudizio l’appellato eccependo l’infondatezza del gravame e proponendo appello incidentale circa la liquidazione delle spese di lite.

Con sentenza n. 171/2015, depositata in data 5.3.2015, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva l’appello principale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, rideterminava in complessivi Euro 134.278,80, oltre interessi legali dalla domanda al pagamento (7.4.2008) le somme che la B2 Immobiliare era condannata a restituire all’appellato; rigettava la domanda di risarcimento dei danni; rigettava l’appello incidentale, confermando nel resto l’impugnata sentenza; compensava le spese di lite del grado di appello.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione P.G. sulla base di tre motivi cui resistono la B2 Immobiliare e C.A.L., con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'”Esame totalmente omesso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo costituito da esplicita ammissione di circostanze incompatibili con la decisione; conseguente violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2697 e 2734 c.c.”, in quanto la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere che il P. – attraverso le quietanze per Lire 260.000.000, sottoscritte dalla B2, attraverso gli assegni circolari per Euro 37.000,00, incassati dalla società, e attraverso il versamento di somme in contanti per Euro 18.000,00 aveva assolto al suo onere di fornire la prova di aver versato, oltre a Lire 260.000.000 quietanzati, anche ulteriori Euro 55.000,00, mentre incombeva alla B2 l’onere di provare che tali ulteriori somme fossero state corrisposte in sostituzione di assegni (relativi ai 260.000.000 di Lire) restituiti dalla società; ciò anche ai sensi del disposto di cui all’art. 2734 c.c., che onera il “parziale confidente” dell’onere di provare il fatto estintivo da lui allegato.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Lungi dall’avere omesso l’esame del fatto storico ritenuto decisivo delle sorti del giudizio in esame, la Corte di merito ha analiticamente ed adeguatamente argomentato in ordine alla fondatezza delle censure mosse dalle controricorrenti nel secondo motivo d’appello, circa l’erroneità della sentenza di primo grado che, oltre alla restituzione all’appellato della somma di Euro 134.278,80 (pari a Lire 260.000.000) “sicuramente dovuta” perchè versata da questo in esecuzione del contratto, poi risolto, condannava le appellanti alla restituzione anche dell’ulteriore somma di Euro 55.000,00.

La Corte di merito – rilevato il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto d’un documento contrattuale attestante il pagamento inter partes (richiamata in tal senso Cass. n. 20257 del 2014); nonchè la inidoneità dei talloncini degli assegni circolari a provarne ex se l’incasso da parte del destinatario, e delle fatture del (OMISSIS) che non contengono alcuna attestazione di pagamento delle somma, ivi esposte (peraltro difformi dagli importi degli assegni circolari in scrutinio) – ha affermato che, “a fronte di siffatto quadro probatorio, sicuramente insufficiente a provare il pagamento della somma di Euro 55.000,00, si pone la dichiarazione ampiamente confessoria resa dal P. nella nota del 18.11.2004 in cui – in epoca successiva all’asserito versamento di tale ullteriore importo – limitava il suo credito, versato in favore della ditta promissaria venditrice, alla somma di Lire 260 milioni, unica di cui vi sia prova e quietanza in atti”.

1.3. – Va dunque ritenuta, innanzitutto, la non sussumibilità della censura nell’ambito del novellato paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 5 marzo 2015) che consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

L’art. 360 c.p.c., n. 5 consente, come detto, il ricorso per cassazione solo per “omesso esame” di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti; laddove viceversa, nella specie, la pretesa omissione non attiene a un fatto, bensì alla contestata decisione in ragione della valutazione espressamente condotta del quadro probatorio acquisito (sentenza impugnata, pagg. 6-7). Relativamente a ciò, è tuttavia consolidato il principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013).

Sicchè (così come articolate) le censure portate dal motivo si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Ma, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

1.4. – Neppure è configurabile la “conseguente violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 2697 e 2734 c.c.”. In tema di ricorso per cassazione, va infatti rilevato che il vizio di violazione di legge (contestato dal ricorrente) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, come detto, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere formulato, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'”Omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, là dove la sentenza impugnata ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal P. in quanto sfornita di prova, non potendo essa risiedere solo negli esiti della CTU, che non è mezzo di prova, ma di valutazione della prova.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – A fronte della censura mossa nel terzo motivo di appello, avverso la pronuncia di condanna delle appellanti al risarcimento del danno subito dall’appellato per effetto dell’inadempimento, liquidato da Tribunale nella somma di Euro 180.920,00 quale differenza “tra il valore commerciale del bene al momento della proposizione della domanda di risoluzione (…) ed il prezzo pattuito”, la Corte di merito ha specificamente motivato in ordine all’accoglimento del suddetto gravame, affermando che – pur applicandosi in caso di inadempimento, da parte del promissario venditore, di un contratto preliminare di compravendita immobiliare il principio di cui all’art. 1223 c.c., che prevede il ristoro sia del danno emergente che del lucro cessante, ossia di ogni conseguenza lesiva che seppure non apparente e non immediatamente riscontrabile, gli sia derivata dall’azione dannosa – tali conseguenze debbano però essere non solo dedotte ma anche rigorosamente provate; rilevando viceversa che tale onere probatorio non fosse stato soddisfatto dal P., il quale non aveva in alcun modo dimostrato di avere (ad esempio) perduto altre occasioni di acquisto a causa dell’inadempimento della società appellante, nè di avere acquistato un altro immobile ad un prezzo superiore a quanto convenuto nel contratto, poi risolto; ed osservando che il diritto al risarcimento del danno resta disciplinato dalle norme generali, sicchè il pregiudizio subito va provato nell’an e nel quantum,con la conseguenza che non spetta alcun risarcimento in carenza di prova di un danno risarcibile ex art. 1218 c.c. (sentenza impugnata, pagina 8).

2.3. – Va, innanzitutto, osservato che tale motivazione risulta del tutto adeguata e corretta, in quanto coerente con i consolidati principi in materia (cfr. Cass. n. 13792 del 2017), secondo cui – mentre, in ipotesi di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promissario acquirente, si riconosce che al promittente venditore sia dovuto il risarcimento del danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, danno la cui sussistenza è in re ipsa e, quindi, non necessita di prova (Cass. n. 4713 del 2016; Cass. n. 25411 del 2009) – là dove, come nel caso in esame, sia il promissario acquirente ad agire per la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento del promittente venditore, tali danni, secondo la regola generale (pure ove la parte solleciti l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa: Cass. n. 127 dl 2016), spettano soltanto se siano conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento e possono esser liquidati esclusivamente se il medesimo promissario acquirente, che si assume danneggiato, fornisca la prova della loro effettiva esistenza e consistenza (Cass. n. 7829 d 2003; Cass. n. 8278 I 1999).

2.4. – Inoltre, va riaffermato, non essendo riscontrabile alcun “omesso esame” di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (come tale non potendosi intendere l’esame della deposizione testimoniale richiamata a pag. 15 del ricorso) e non essendo state offerte specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, non può farsi riferimento nè al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e neppure a quello di cui al n. 3 dello stesso art. 360 c.p.c., sulla base delle medesime ragioni rispettivamente analizzate sub 1.3. e 1.4., che qui si ribadiscono integralmente, onde concludere per la infondatezza anche di questo secondo motivo.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 12 c.p.c. e, conseguentemente, della tariffa professionale”, in quanto la sentenza impugnata errava altresì nel rigettare l’appello incidentale del P. finalizzato a una riquantificazione dei compensi di lite del primo grado di giudizio.

3.1. – Il motivo è infondato.

3.2. – L’appellante incidentale osserva che lo scaglione di riferimento dovesse essere quello compreso tra Euro 258.000 ed Euro 516.000 e non potesse essere quello tra Euro 103.000 ed Euro 258.000, stabilito, invece, dalla Corte d’Appello, la quale ha ritenuto che il valore della controversia fosse costituito dal credito a tutela del quale l’attore aveva agito, rappresentato non dal prezzo di acquisto dell’immobile, ma dalla somma riconosciuta come dovuta in restituzione all’attore.

La Corte di merito ha correttamente posto in evidenza come il valore della presente controversia ai fini della liquidazione delle spese del giudizo di primo grado – rispetto alla cui riquantificazione va rilevato che l’appellante incidentale, soccombente nel secondo grado, esplicitamente formula la censura, “a tacere dal profilo relativo alla richiesta risarcitoria (che comunque in primo grado era stata riconosciuta fondata per Euro 180.000)” – sia dato dal credito a tutela del quale l’attore ha agito, rappresentato non già dal prezzo di acquisto dell’immobile (per Lire 510.000.000) contenuto nel contratto oggetto della domanda di risoluzione, ma dalla somma riconosciuta come dovuta in restituzione all’attore, “sicchè facendo applicazione dei compensi, fissati in relazione a tale valore, l’importo dei diritti e degli onorari, spettanti per il primo grado, è decisamente minore di quanto indicato dall’appellante incidentale”. Per cui, la Corte distrettuale ha affermato (con valutazione discrezionale sottratta al sindacato di legittimità, poichè coerente ed adeguata) che la soluzione adottata dal Tribunale andasse confermata, apparendo congrua, anche in ragione della vicenda processuale che ha interessato le parti, dell’espletamento abbastanza contenuto dell’attività difensiva e del carattere della controversia.

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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