Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23126 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. II, 17/09/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15477-2015 proposto da:

IMMOBILIARE MIRAMONTI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TINTORETTO 88,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABRIZIO CONTE;

– ricorrente –

contro

PHT INVESTIMENTI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, GHC SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO GIUDICI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2203/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

Fatto

RILEVATO

Che la Immobiliare Miramonti s.r.l. propose ricorso, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 2203 del 2014 che, in accoglimento del gravame interposto dalla PHT Investimenti s.r.l., aveva riformato la sentenza del Tribunale di Aosta n. 229 del 2012 accertando l’autenticità delle sottoscrizioni dei legali rappresentanti della stessa PHT Investimenti s.r.l. e della Immobiliare Miramonti s.r.l. contenute nella scrittura privata stipulata tra le medesime parti in data 25 novembre 2008 nonchè delle sottoscrizioni dei legali rappresentanti di GHC s.r.l. e Immobiliare Miramonti s.r.l. contenute nella scrittura privata stipulata tra le medesime parti sempre in data 25 novembre 2008, condannando la parte appellata Immobiliare Miramonti a rifondere alle appellanti PHT Investimenti s.r.l. e GHC s.r.l. i due terzi delle spese di lite;

Che a detto ricorso resistettero con controricorso PHT Investimenti s.r.l. e GHC s.r.l.;

Che la Immobiliare Miramonti s.r.l. in liquidazione, già Immobiliare Miramonti s.r.l., nella imminenza della odierna adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto anche dal suo procuratore speciale, avv. Fabrizio Conte, ritualmente notificato alle controricorrenti, i cui avvocati vi hanno apposto il visto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 3.

Diritto

CONSIDERATO

Che, a seguito della rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; Che, preso atto dell’accettazione della rinuncia della ricorrente da parte delle controricorrenti, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite;

Che il tenore della pronuncia esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che prevede l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato dovuto all’atto della proposizione dell’impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass., 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA