Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23125 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. II, 17/09/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14206-2015 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO ROMANELLI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati CAVALLONE BRUNO, DONATELLA ROCCO;

– ricorrente –

contro

F.S., B.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

S. TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato MARIO

LACAGNINA, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARISA PANSERA;

– controricorrenti –

e contro

BO.CA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1423/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CAVALLONE BRUNO, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARIO LACAGNINA, difensore delle controricorrenti,

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto dei ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Brescia, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 3 dicembre 2014, che ha rigettato l’appello proposto da F.M. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia-sez. distaccata di Salò n. 130 del 2009, e nei confronti di B.A., F.S. e Bo.Ca..

2. Nel 2004 F.M. aveva agito nei confronti di Bo.Ca. per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento dell’immobile oggetto del preliminare di vendita stipulato il 1 giugno 1992 dal medesimo F. e dall’allora coniuge B.A., e da Bo.Ca. e C.M.P..

L’attore aveva dedotto di essere il solo promissario acquirente dell’immobile, come da scrittura privata del 26 marzo 1996 che aveva regolato i rapporti con la coniuge, e che il Bo., a sua volta, risultava essere unico proprietario dell’immobile. Il convenuto contestò che la mancata stipula del contratto definitivo era imputabile all’incertezza che si era creata sulla identificazione del promissario acquirente, giacchè secondo un accordo intervenuto tra gli originari promissari, la nuda proprietà avrebbe dovuto essere intestata alla figlia degli stessi, F.S., e l’usufrutto al F..

Autorizzata la chiamata in causa di B.A. e di F.S., il Tribunale dispose il trasferimento della nuda proprietà dell’immobile alla minore.

2. La Corte d’appello, adita dal F. e nella contumacia del Bo., ha confermato la sentenza di primo grado previa correzione del dispositivo, nella parte in cui non conteneva la statuizione di trasferimento dell’usufrutto in capo al F..

2.1. Secondo la Corte territoriale, il contratto preliminare con clausola aperta “per persona da nominare” era stato integrato dalla scrittura privata 26 marzo 1996, con la quale i promissari F. e B. avevano indicato la persona che avrebbe acquistato la nuda proprietà dell’immobile nella figlia minore S..

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.M. sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso B.A. e F.S., formulando anche eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Non ha volto difese Bo.Ca.. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, formulata dalle controricorrenti sul rilievo che il ricorso è stato notificato (1 luglio 2015) quando erano decorsi oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza d’appello (3 dicembre 2014).

L’eccezione muove dal presupposto che al giudizio in oggetto sia applicabile ratione ternporis l’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo vigente, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, che prevede sei mesi di tempo dalla pubblicazione della sentenza per proporre l’impugnazione.

Il presupposto è erroneo. Per espressa previsione della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, l’art. 327 come modificato trova applicazione ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della citata legge, e quindi dopo il 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (ex multis, Cass. 17/04/2012, n. 6007; Cass. 06/10/2015, n. 19969). Ne segue il rigetto dell’eccezione.

2. Nel merito, il ricorso è infondato.

2.1. Con il primo motivo è denunciata – in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, e del principio iura novit curia. Si assume dal ricorrente che la Corte d’appello avrebbe confermato la decisione di primo grado senza chiarire se ciò avveniva in applicazione della disciplina del contratto per persona da nominare o, invece, di quella del contratto a favore di terzo, ed anzi facendo una commistione dei due istituti, tra loro incompatibili.

2.2. Con il secondo motivo è denunciata – in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1401 e 1402 c.c. e si contesta l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina del contratto per persona da nominare. Il terzo designato, F.S., figlia dei promissari acquirenti, non sarebbe potuta subentrare ai genitori nel diritto a vedersi trasferita la nuda proprietà dell’immobile, essendo ancora minorenne al momento della designazione, e quindi incapace di accettare in mancanza di autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. mentre l’accettazione contenuta nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado dalla F. ormai maggiorenne era intervenuta quando l’attore aveva già revocato la dichiarazione di designazione, citando in giudizio del promittente venditore per ottenere il trasferimento della piena proprietà dell’immobile. Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia che il saldo prezzo era stato versato da lui nel 1998, nonostante la figlia fosse al tempo già maggiorenne.

2.3. Con il terzo motivo è denunciata – in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c. e si lamenta l’erroneità della sentenza d’appello anche nella prospettiva del contratto a favore di terzo. Posto che tale contratto si identificava necessariamente nella scrittura privata intervenuta nel 1996 tra i coniugi F.- B., e che oggetto della scrittura privata era soltanto la quota dell’immobile spettante alla B. rimanendo quella del F. a lui intestata – ne seguiva che la disposizione a favore della figlia S. riguardava soltanto la quota B., non essendo stato allegato nè provato l’interesse del F. alla stipula in favore della figlia.

2.4. Con il quarto motivo è denunciata – in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 769 c.c. e del principio della nullità ed inefficacia della promessa di donare, nonchè del combinato disposto degli artt. 782 e 1351 c.c., e degli artt. 1362 e 1366 c.c.

Il ricorrente ammette che con la sottoscrizione della scrittura privata 26 marzo 1996 aveva voluto far pervenire alla figlia S. a titolo gratuito la nuda proprietà dell’immobile, e tuttavia contesta che da quella manifestazione di volontà potessero derivare effetti vincolanti. La dichiarazione si sostanziava, infatti, nella promessa di donare la nuda proprietà dell’immobile di cui il F. era divenuto unico promissario acquirente, e quindi era nulla ed inefficace sia per difetto di forma solenne, giusta la previsione dell’art. 782 c.c. in combinato disposto con l’art. 1351 c.c., sia soprattutto per incompatibilità tra obbligo giuridico di donare e spirito di liberalità. Sul punto la Corte d’appello aveva reso una motivazione illogica ed inconsistente, anche travisando il contenuto della censura prospettata dal F..

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

3.1. La Corte d’appello ha ricostruito la fattispecie in termini di contratto preliminare per persona da nominare: il preliminare “aperto” stipulato nel 1992 era stato integrato con la scrittura 26 marzo 1996, intervenuta tra i promissari acquirenti, che conteneva l’indicazione del soggetto destinato ad acquistare la proprietà del bene, che era stato individuato nella figlia minore S. limitatamente all’acquisto della nuda proprietà.

3.2. La ricostruzione è immune da censure.

Come affermato più volte da questa Corte regolatrice, in un contratto preliminare di compravendita per sè o per persona da nominare, la modifica del soggetto destinato ad acquistare la proprietà del bene può essere realizzata sia prevedendosi l’ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrattuale sorto con la conclusione del contratto preliminare – così che la persona nominata si sostituisca al contraente originario con efficacia dal momento della stipulazione – sia prevedendosi l’acquisto in capo alla persona nominata del mero diritto alla prestazione dovuta dal promittente venditore, senza che vi sia mutamento delle originarie parti stipulanti (ex multis, Cass. 07/03/2002, n. 3328; Cass. 03/08/2012, n. 14105).

3.3. Nella vicenda in esame la designazione del terzo nella persona della figlia S. è stata inserita nell’ambito di una più ampia regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separati, nella quale la B. ha anche ceduto al F. dietro corrispettivo la sua quota di diritti ed obblighi derivanti dal preliminare.

Il favor sotteso alla designazione, dalla quale è derivato un vantaggio – attuale, non futuro – alla figlia degli originari promissari, ha portato la Corte d’appello a riferirsi alla scrittura privata contenente la designazione come negozio a favore del terzo, laddove è chiaro che la fattispecie astratta di riferimento è solo quella prevista dall’art. 1401 c.c., in linea con l’orientamento consolidato, che va qui ribadito, secondo il quale il contratto per persona da nominare differisce dal contratto a favore di terzo perchè nel primo la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l’esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata e può pertanto anche non esercitare, con la. conseguenza che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; mentre nel secondo la stipulazione a favore del terzo deve essere necessariamente prevista nel contratto, che produrrà effetti nei confronti del terzo, (salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne), con la conseguenza che il terzo nel contratto previsto dall’art. 1411 c.c. deve essere sempre determinato o determinabile, mentre l’ipotesi di cui all’art. 1401 c.c. dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto o, detto diversamente, ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo (ex multis, Cass. 18/07/2002, n. 10403; Cass. 22/03/2006, n. 6405).

Sussistono del resto tutti i requisiti della fattispecie indicata. Con la scrittura privata 26 marzo 1996 i promissari acquirenti F.- B. hanno esercitato la facoltà di nomina, ne hanno dato comunicazione ai promittenti venditori (i quali hanno apposto sull’atto la formula “sta bene”), e la persona designata, F.S., ha dichiarato di accettare la designazione in corso di causa.

Non è rilevante in senso contrario la discrasia temporale tra la nomina del terzo – comunicata all’altro contraente – e la relativa accettazione (ex multis, Cass. 01/09/2014, n. 18490), nè ha pregio l’obiezione secondo cui l’accettazione sarebbe priva di effetto perchè intervenuta dopo che il F. aveva revocato la designazione, con la domanda di trasferimento in suo favore della proprietà esclusiva dell’immobile. Una volta esercitata dagli originari promissari, la facoltà di designazione non poteva essere revocata da uno di essi.

3.4. E infine, anche assumendo la natura liberale della scelta dei promissari di far acquistare la nuda proprietà dell’immobile alla figlia, il meccanismo della designazione sarebbe stato legittimamente utilizzato per realizzare una donazione indiretta, svincolata dalla forma solenne, con reciproco immediato depauperamento del padre e arricchimento della figlia, che esclude in radice la configurabilità della promessa di donazione.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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