Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23125 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE TEATRO REGIO di TORINO, in persona del legale rapp.te

Chiamparino Sergio, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5

presso lo studio dell’avv. ROMANELLI FRANCESCO GUIDO che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Luigi Giorgi del Foro di

Torino per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sez. 15, n. 46, depositata il 10.4.2009;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Stefano Olivieri:

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

– la CTP di Torino con sentenza 67/19/2007 ha accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso di Euro 807.908,55 relativa a versamenti diretti IRAP – non dovuti ai sensi del il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, per gli anni 1999 e 2000, presentata dal contribuente in data 26.11.2003:

– la CTR del Piemonte sez. 15 Torino, con sentenza 10.4.2009 n. 25 ha rigettato l’appello dell’Ufficio finanziario rilevando che il rimborso era dovuto in quanto, ai sensi del DM Ministero Beni ed Attività Culturali 10.6.1999 n. 239 art. 2 lett. a) – come successivamente specificato dalla nota 3.2.003 del medesimo Dicastero- i contributi statali erogati alla Fondazione ai sensi del D.Lgs. 20 giugno 1996, n. 367, art. 24, per la quota del 60% commisurata alla entità dei contributi ricevuti negli anni precedenti, doveva essere imputati per 8/10 a costi del personale e dunque rimanevano esclusi dalla base imponibile IRAP;

– la Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza a mezzo di un unico motivo (violazione D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, e D.M. n. 369 del 1999, art. 2) corredato del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

– ha resistito con controricorso la Fondazione che ha depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Rilevato:

– che la relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha concluso per l’accoglimento del ricorso e non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto per la decisione di merito della causa ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso proposto dal contribuente in primo grado, osservando quanto di seguito trascritto:

“……la questione sottoposta all’esame della Corte si incentra sulla interpretazione del lessema “correlati” contenuto nella disposizione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, art. 1, che sostanzialmente ha riprodotto il testo del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), come integrato dal D.Lgs. n. 176 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), che così disponeva: “Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda nonchè i contributi erogati in base a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione”.

Il nesso di correlazione è stato ravvisato dalla CTR nel dato di esperienza del prevalente impiego del contributo al pagamento delle spese del personale, diversamente la ricorrente sostiene la necessità della espressa previsione normativa del vincolo di destinazione del contributo allo opo predetto.

La controversia va risolta in considerazione della interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b) fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi (quali nella specie anche i contributi destinati ai costi del personale), salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale che li sottraggano alla base imponibile IRAP (cfr. Corte Cass. SU 14.10.2009 n. 21749 che, richiamando i precedenti nn. 4838, 4839 e 4840/2007, definisce tale norma di interpretazione autentica ed estesa pertanto con efficacia retroattiva anche ai contributi erogati negli anni di imposta precedenti a quello della sua entrata in vigore).

Non essendo rinvenibile nella disciplina normativa che regola i contributi erogati ai sensi del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, art. 24, (Fondo unico per lo spettacolo) disposizioni volte ad istituire una specifica correlazione del contributo alle spese per il personale (tale vincolo non può rivenirsi nella L. 14 agosto 1967, n. 800, art. 22, – nuovo ordinamento degli enti lirici – che “per il primo biennio di applicazione della legge” commisurava il contributo alla spesa sostenuta dagli enti per il mantenimento del personale, tenuto conto sia del limite cronologico indicato dalla stessa norma, sia dalla successiva norma regolamentare emanata con il D.M. n. 369 del 1999, (recte n. 239) che all’art. 2, lett. c, prevede espressamente che la quota del 20% del contributo debba essere commisurata ai “costi degli organi funzionali”, lasciando piena discrezionalità all’ente beneficiario nell’impiego della quota del 60% determinata – art. 2 lett. a – “in relazione alla misura dei contributi erogati in passato”) e non rinvenendosi altre disposizioni speciali volte ad escludere tali contributi dall’imponibile IRAP, va ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui “in tema di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, nel prevedere che i contributi erogati a norma di legge non concorrano alla determinazione della base imponibile nel caso in cui essi siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, esclude l’imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l’assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione dell’imprenditore (ndr. del contribuente) di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale” (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 28.5.2010 n. 13160; id. 5^ sez. 15.6.2010 n. 14415 – entrambe con riferimento a contributi erogati a favore del trasporto pubblico locale-)……”.

Ritenuto:

– che debbono essere condivise le argomentazioni esposte e le conclusioni della relazione, non essendo dirimenti le osservazioni formulate dalla parte ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., in quanto non scalfiscono il principio di diritto applicato nella decisione del ricorso atteso che in seguito alla emanazione del regolamento di attuazione del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, art. 24, comma 1, la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle spese per il personale (recte determinata “in considerazione dei costi degli organici funzionali, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro” cfr. D.M. Ministro Beni culturali del 10 giugno 1999, n. 239, art. 1, comma 1, lett. c)) è stata fissata nella misura del 20% (art. 2, comma 1, lett. c), quota ricompresa nel contributo corrisposto alla ricorrente e sul quale non vi è contestazione in ordine alla deducibilità dalla base imponibile ai fini IRAP. con la conseguenza che il resìduo importo del contributo versato a valere sul detto Fondo ed erogato secondo i criteri di commisurazione previsti da D.M. n. 239 del 1999, art. 1, comma 1, lett. a) e b), non risulta assoggettato ad alcun vincolo di destinazione di spesa, non sussistendo pertanto la indispensabile “correlazione” ex lege tra la quota di contributo eccedente il predetto 20% ed i costi non deducibili sostenuti dalla Fondazione, come richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3.

Ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va in conseguenza cassata e, non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in l’atto la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo proposto dal contribuente;

– che le spese dell’intero giudizio possono essere interamente compensate tra le parti essendosi definitivamente stabilizzato l’indirizzo giurisprudenziale della Corte successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

la Corte:

– accoglie il ricorso e. decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla Fondazione dichiarando interamente compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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