Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23125 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7220-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA

320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

FRANCESCO ORECCHIONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1083/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva accolto la domanda proposta da M.M. – che aveva lavorato per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in virtù di una successione di contratti a tempo determinato – e riconosciuto il suo diritto alle differenze retributive in considerazione della progressione stipendiale maturata, con condanna del Ministero convenuto al pagamento della somma a tale titolo dovuta, solo riformandola con l’applicazione della prescrizione quinquennale;

2. che per la cassazione della sentenza il Miur ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui M.M. ha resistito con controricorso;

3. che il Ministero ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che non è stato notificato alla controparte, argomentando che la sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 22558 del 2016, risolvendo la questione controversa, esclude la sussistenza di un interesse dell’Amministrazione scolastica ad una pronuncia in ordine alla fondatezza del ricorso per cassazione;

4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

1. che, non essendo state rispettate le formalità previste dall’art. 390 c.p.c., (rinuncia notificata alla parte costituta o comunicata agli avvocati della stessa) non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi di tale norma, in quanto l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che esso sia notificato alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), e l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

2. che la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss. uu.n. 3876 del 2010, n. 23685 del 2008, n. 3456 del 2007, n. 24514 del 2006, n. 15980 del 2006,n.22806 del 2004, n. 10573 del 2016);

3. che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

4. che la novità e la complessità della questione trattata in causa, diversamente risolta dalle Corti territoriali e da questa Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

5. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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