Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23124 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. I, 22/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 541/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Della

Giuliana n. 32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio,

che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

17/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o umanitaria, proposta dal cittadino nigeriano B.A., nato a (OMISSIS), il quale, sentito in udienza, ha dichiarato di non voler rientrare nel proprio Paese – dove viveva a (OMISSIS) insieme al padre (un imam) – poichè il (OMISSIS) era stata incendiata una chiesa a (OMISSIS) e l’indomani alcuni cristiani avevano dato il fuoco a delle case, compresa la sua, uccidendo varie persone, tra cui suo padre, e ferendo al fianco lo stesso ricorrente, che era perciò fuggito e, dopo una permanenza di sei mesi in Libia, era approdato in Italia.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro

motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si deduce la violazione della “Direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007” in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente e al mancato supporto probatorio officioso, essendosi il tribunale limitato a “dire che il ricorrente non ha dimostrato ed allegato la condizione che ha portato al proprio espatrio”.

3.1. La censura, oltre che generica, è manifestamente infondata, poichè il tribunale, lungi dal limitarsi a rilevare la mancanza di prove del racconto del ricorrente, non solo ne ha messo in evidenza in modo puntuale e dettagliato l’inattendibilità – ritenendo le dichiarazioni rese in sede amministrativa e giudiziale del tutto incoerenti, contraddittorie e non plausibili – ma ha anche effettuato apposite verifiche sui fatti storici narrati, rimasti però privi di riscontri.

4. Al riguardo si richiama la giurisprudenza di questa Corte, pressochè unanime nel ritenere che, “in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale, quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili, non è necessario un approfondimento istruttorio officioso” va applicato “ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)”, mentre non sarebbe invocabile nell’ipotesi di cui alla successiva lett. c), “poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione” (Cass. 10286/2020, 8020/2020, 7985/2020, 14283/2019).

4.1. Sul punto, invero, un più rigoroso – e ad avviso del Collegio meno condivisibile – orientamento estende il principio anche a quest’ultima ipotesi (Cass. 16925/2018, 33096/2018, 4892/2019, 15794/2019, 17174/2019, 33858/2019), nell’assunto che “l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (cfr. Cass. 28862/2018, 33858/2018, 8367/2020).

4.2. Peraltro, anche secondo un recente orientamento minoritario, meno restrittivo, l’obbligo di cooperazione istruttoria viene comunque meno a fronte di “affermazioni circa il Paese di origine (…) che risultino immediatamente false”, oltre che nei casi di “notorio”, ovvero mancata esposizione di fatti storici idonei a rendere possibile l’esame della domanda o rinuncia espressa ad una delle possibili forme di protezione (Cass. 8819/2020).

5. Con il secondo mezzo si lamenta l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni effettuate in giudizio circa le informazioni sulla Nigeria.

5.1. Il motivo è inammissibile perchè generico e difforme dal paradigma delle censure motivazionali di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), che richiede l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020). Al contrario, il ricorrente si limita ad allegare alcune notizie tratte dal sito (OMISSIS) e dal “rapporto COI 2016”, a fronte delle plurime e più aggiornate C.O.I. utilizzate dal tribunale (v. pag. 6 del decreto); d’altro canto, il tribunale dà atto espressamente di aver analizzato le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale proprio per evidenziare le numerose contraddizioni e difformità rispetto a quelle rese in udienza.

6. Con il terzo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 148, per la mancata concessione della protezione sussidiaria “cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine”.

6.1. La censura è inammissibile perchè generica, a fronte della puntuale motivazione del tribunale circa l’insussistenza delle condizioni di violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

7. Il quarto mezzo prospetta l’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il tribunale “in alcun modo preso in considerazione il grado di integrazione sociale del ricorrente”.

7.1. La censura è infondata, avendo il tribunale valutato il percorso di integrazione intrapreso positivamente in Italia, ritenendo però che l’occupazione lavorativa allegata sia “ben lontana dall’assicurargli autonomia” ed escludendo comunque la tutela umanitaria in assenza di “alcuna condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare”. Al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente confermato che, ai fini della protezione umanitaria, non ha rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass. Sez. U, 29459/2019).

8. Nulla sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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