Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23124 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. II, 17/09/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5391/2015 R.G. proposto da:

V.A., rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Cannellini

con domicilio in Napoli Via Duca F. Della Marra n. 3;

– ricorrente –

contro

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli, in persona

del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv.

Cinzia Coppa e dall’avv. Roberto Ferrari, con domicilio in Napoli

presso la sede dell’ente;

– ricorrente in via incidentale –

e

M.E., e M.L., rappresentati e difesi dall’avv. Umberto

Truglio e dall’avv. Marcella Ferrante, con domicilio eletto in Roma

alla Via degli Scipioni n. 267, presso lo studio dell’avv. Daniela

Ciardo;

– controricorrenti –

e

M.A., e R.C., rappresentati e difesi dall’avv.

Marcella Ferrante, con domicilio eletto in Roma alla Via degli

Scipioni n. 267, presso lo studio dell’avv. Daniela Ciardo.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4645/2014,

depositata in data 25.11.2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2.4.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Celeste Alberto, che ha concluso, chiedendo il

rigetto di entrambi i ricorsi;

Udito l’Avv. Umberto Truglio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata in data 6.5.2010, M.E. e M.L. hanno convenuto in giudizio l’Istituto autonomo case popolari della Provincia di Napoli, esponendo che, con atto del 14.7.1958, F.A. aveva ceduto a M.R., dante causa degli attori, il diritto di assegnazione di un immobile Ina Casa (istituto al quale era subentrato la Gescal e successivamente lo Iacp) sito in Napoli alla Via Miano a Capodimonte; che il M. e lo Iacp avevano successivamente stipulato un preliminare di vendita con cui il promissario acquirente si era impegnato, a titolo di ammortamento, a versare trecento rate da Lire 5.339 ciascuna, ma che l’istituto resistente, dopo essersi dichiarato disponibile a perfezionare il definitivo e dopo aver invitato gli eredi del M., nel frattempo deceduto, a comparire dinanzi al notaio per la stipulato del rogito, aveva successivamente aveva risolto il contratto del 14.7.1958, dichiarando la decadenza dal diritto all’assegnazione.

Hanno chiesto di dichiarare gli attori assegnatari dell’immobile, con ordine di annotazione del trasferimento presso la conservatoria immobiliare o, in subordine, di condannare lo Iacp alla restituzione delle somme riscosse in previsione del futuro trasferimento.

L’ente convenuto ha dedotto che, con scrittura del 30.12.1967, il M. aveva promesso di vendere l’immobile a D.G.G. e a B.S. e che questi ultimi avevano convenuto in giudizio il promittente venditore per surrogarsi nell’assegnazione; che sin dal 1978 B.G. aveva concesso in locazione l’immobile ad V.A., il quale ne aveva ottenuto la definitiva assegnazione con provvedimento del 14.2.2006. Ha eccepito la prescrizione del diritto alle restituzione delle somme percepite.

Si è costituito il V., aderendo alle difese dello Iacp.

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato E. e M.L. assegnatari dell’immobile a titolo definitivo.

L’appello proposto da V.A. è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348 c.p.c. e – inoltre – la Corte distrettuale di Napoli, respinta l’istanza di riunione o di sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., rispetto al giudizio di impugnazione proposto dagli eredi di B.S. ed avente ad oggetto l’assegnazione dell’immobile controverso, ha ritenuto che, in forza del preliminare di vendita perfezionato da M.R. e lo Iacp, il promissario acquirente fosse ormai titolare di un diritto soggettivo perfetto ad ottenere il trasferimento alle condizioni previste dal contratto, e che il provvedimento di decadenza, adottato dallo Iacp in carenza di potere, dovesse essere disapplicato.

Per la cassazione di questa pronuncia V.A. ha proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.

Lo Iacp ha depositato controricorso con ricorso incidentale in due motivi.

M.E., M.L., M.A. e R.C. hanno proposto controricorso.

In prossimità dell’udienza M.E. e M.L. hanno, inoltre, depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale censura la violazione 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la Corte di merito non abbia statuito sulla sentenza del tribunale di Napoli n. 15680/2010, oggetto di appello, ma sulla diversa pronuncia del Tribunale di Avellino n. 1699/1999, non riguardante il presente giudizio.

Il motivo è infondato.

La sentenza di appello menziona correttamente – nell’intestazione la decisione effettivamente impugnata e solo nel dispositivo indica, quale oggetto dell’impugnazione, la diversa sentenza del tribunale di Avellino, n. 1699/2009, che non attiene al presente giudizio.

Trattasi, tuttavia, come mostra di ritenere lo stesso ricorrente, di un mero errore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 278 c.p.c., che non ha in alcun modo pregiudicato il diritto del ricorrente di impugnare la sentenza in sede di legittimità, anche relativamente alle parti eventualmente emendate, nei termini ordinari decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di correzione (Cass. 20691/2017; Cass. 22933/2004).

2. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che l’appello non poteva essere dichiarato improcedibile, poichè il V. non aveva coltivato l’impugnazione, non avendo iscritto a ruolo la causa e non essendosi costituito nel giudizio di secondo grado.

La sentenza sarebbe comunque nulla in quanto resa a contraddittorio non integro, poichè l’appello incidentale non era stato notificato al ricorrente rimasto contumace.

Il motivo è infondato.

Risulta dagli atti processuali e dalla pronuncia di secondo grado che V.A. ha impugnato la sentenza del tribunale, notificando l’atto introduttivo in data 14.1.2014 senza tuttavia iscrivere a ruolo la causa entro il termine di cui all’art. 348 c.p.c. e art. 165 c.p.c., u.c., e si è costituito in giudizio alla prima udienza mediante il deposito della citazione notificata, “da valere come memoria di costituzione” (cfr. verbale di udienza del 14.1.2014).

L’appello principale era quindi improcedibile dato che, a norma delle citate disposizioni, il ricorrente doveva iscrivere la causa a ruolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione (Cass. 13315/1999; Cass. 15007/2003; Cass. 17420/2003; Cass. 18950/2006; Cass. 13163/2007; Cass. 17958/2007; Cass. s.u. 10864/2011; Cass. s.u. 10658/2016 in motivazione; Cass. 89/2017).

A tale adempimento hanno provveduto gli appellati in data 27.1.2014, i quali hanno proposto ritualmente l’impugnazione incidentale (nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto in data 19.7.2013, considerato che la notifica dell’appello principale non poteva considerarsi equipollente alla notifica della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c.: Cass. 31251/2018; Cass. 12983/2017; Cass. 1881884/2010), non occorrendo la notifica della comparsa di risposta ex art. 342 c.p.c. nei confronti del V., essendosi quest’ultimo costituito in giudizio, sebbene tardivamente, alla prima udienza del 30.4.2014 (Cass. 19754/2014; Cass. 14635/2012).

3. Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 1351 e 1470 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza omesso di considerare che M.R. aveva di fatto rinunciato all’assegnazione dell’immobile, avendolo promesso in vendita a B.S. (che, a sua volta, lo aveva locato al V. con scrittura del 30.12.1967).

Di conseguenza, i resistenti non avevano titolo per ottenere la proprietà dell’immobile, essendo peraltro decorso il termine per accettare l’eredità del loro dante causa.

Il motivo è inammissibile, poichè, per effetto del rigetto delle prime due censure, è ormai definitiva la statuizione di improcedibilità dell’appello principale, il che preclude l’esame delle contestazioni che attengono al merito della controversia.

4. Il primo motivo del ricorso incidentale censura la violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 contestando alla Corte distrettuale di aver erroneamente negato la riunione o la sospensione del processo nonostante il rapporto di pregiudizialità o di connessione intercorrente con la causa, pendente in secondo grado tra le parti del presente giudizio, in cui gli eredi di B.S. e D.G.G. avevano chiesto l’assegnazione dell’immobile controverso, trascurando l’evidente rischio di giudicati contrastanti relativi alla medesima res litigiosa.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 1351 e 1470 c.c., L.R. Campania n. 18 del 1997, art. 20, comma 1, lett. a), e della L. n. 2245 del 1865, art. 4, all. primo, per aver la sentenza ritenuto che il provvedimento di decadenza dall’assegnazione adottato nei confronti degli eredi M. potesse esser disapplicato benchè non impugnato dinanzi al giudice amministrativo nel rispetto dei termini perentori e sebbene l’ente che aveva adottato il provvedimento fosse parte della controversia.

Inoltre, non rispondeva al vero che M.R. avesse riscattato l’immobile, poichè questi l’aveva precedentemente promesso in vendita con contratto del 30.12.1967, come accertato anche dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4964/2008.

Poichè, quindi, l’assegnazione in favore del M. era venuta meno prima del riscatto, gli eredi non aveva titolo a rivendicarne la proprietà.

4.1. Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di procura speciale.

Il ricorso richiama, nell’intestazione, la procura generale n. 10271/2015, rilasciata all’avv. Coppa e Ferrari con separato atto notarile del 26.2.2015, nonchè la Det.Dirig. 24 marzo 2015, contenente l’incarico di patrocinio ai suddetti difensori con specifico riferimento al presente giudizio di legittimità.

La procura notarile in atti – espressamente qualificata come “revoca di precedente procura e nuovo conferimento di procura generale ad lites” è, appunto, una procura generale, che non contiene alcuna menzione nè della sentenza impugnata, nè degli estremi del giudizio di per cassazione.

Pertanto, il ricorso incidentale non può ritenersi ritualmente proposto (Cass. 9462/2013; Cass. 238816/2010; Cass. 188132/2007), dato inoltre che, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, applicabile ratione temporis, il conferimento del mandato con foglio separato non congiunto al ricorso doveva aver luogo con scrittura privata autenticata o atto notarile.

Segue quindi rigetto del ricorso principale e declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità.

Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente principale e quello incidentale sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, disponendo l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente principale e quello incidentale sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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