Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23123 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. I, 22/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 525/2019 proposto da:

H.M.T., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Busani Chiara, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

30/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o umanitaria, proposta dal cittadino bangladese H.M.T., nato (OMISSIS), il quale ha dichiarato di aver lasciato il Bangladesh nel (OMISSIS) in quanto erano sorte controversie sulla proprietà di un terreno della propria famiglia, militante nel partito (OMISSIS), contro soggetti ricchi e potenti appartenenti al contrapposto partito (OMISSIS), sfociate in violenze, danneggiamenti, sottrazioni e aggressioni, dai quali erano scaturiti anche ricoveri ospedalieri.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria. Il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” senza svolgere difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si deduce (testualmente) la violazione del “D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008 e difetto di motivazione”, in ordine alla credibilità del dichiarante.

3.1. La censura è inammissibile.

3.2. Occorre premettere che, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi – al “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza” – nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 33017/2018).

3.3. Nel caso di specie, la motivazione sull’inattendibilità del ricorrente supera quel livello minimo, avendo il tribunale puntualmente rilevato: che il ricorrente ha per due volte fornito generalità diverse, senza mai produrre copie di documenti identificativi e senza addurre alcuna spiegazione al riguardo; che il racconto appare articolato ma alquanto frammentario e a tratti generico, nonchè contraddittorio; che vi sono molteplici divergenze e contraddizioni nelle versioni dei fatti riferiti in sede amministrativa e giudiziale; che anche fatti eclatanti (come una ferita al piede) non erano stati riferiti alla Commissione territoriale; che gli episodi riferiti sono privi di riferimenti spaziali e descrizioni accurate.

3.4. Si tratta all’evidenza di valutazioni che integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili in questa sede (Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 3340/2019, 21142/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018), se non conformemente ai canoni – qui non rispettati – del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

3.5. Va dunque ribadita l’inammissibilità del “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

4. Con il secondo mezzo di denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), per avere il tribunale trascurato, ai fini della invocata protezione, sia il rischio di subire un grave danno – alla luce delle poco “rassicuranti” notizie desumibili dal sito “(OMISSIS)” della Farnesina – sia l’improbabilità per il ricorrente di ottenere la restituzione del terreno violentemente sottratto al padre o ribellarsi ai soprusi degli oppositori del padre, non essendo l’autorità locale in grado di fornirgli adeguata protezione, come si evincerebbe dai rapporti Amnesty International e Human Right Watch del 2016; inoltre, i margini di incertezza avrebbero dovuto essere colmati attraverso l’esercizio dei poteri-doveri istruttori officiosi D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8.

4.1. La censura presenta profili di inammissibilità e infondatezza.

4.2. Con riguardo al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), la decisione impugnata si fonda correttamente sulla inattendibilità del racconto del ricorrente, alla luce dell’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, per cui “in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso” va applicato “ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)” (Cass. 10286/2020, 8020/2020, 7985/2020, 14283/2019), non anche della successiva lett. c), “poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione” (per l’estensione alla lett. c) v. invece Cass. 16925/2018, 33096/2018, 4892/2019, 15794/2019, 17174/2019, 33858/2019).

4.3. Ebbene, con riguardo al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, il tribunale ha espressamente escluso la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata sulla base delle C.O.I. appositamente acquisite, tratte da plurime fonti qualificate e più aggiornate di quelle allegate dal ricorrente (v. pag. 7 del decreto).

5. Il terzo mezzo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per non avere il tribunale considerato, ai fini della protezione umanitaria, che in caso di ritorno in Patria il ricorrente sarebbe “privo di prospettive di lavoro e di sostegno, posto che in Bangladesh non ha più parenti in grado di aiutarlo, mentre il percorso di integrazione in Italia si sta compiendo con successo”.

5.1. La censura è inammissibile.

5.2. Sebbene il precedente invocato dal tribunale – per cui la credibilità del ricorrente sarebbe requisito imprescindibile anche ai fini della protezione umanitaria (Cass. 26641/2016) – sia stato superato dal diverso orientamento per cui il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevino ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (ex multis, Cass. 10922/2019, 2956/2020, 2960/2020, 7985/2020, 8020/2020), tuttavia le ulteriori rationes decidendi adottate sul punto dal tribunale risultano in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), escludendo il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

5.3. In concreto, il tribunale ha dato atto dell’assenza di specifici profili di vulnerabilità anche all’esito di una valutazione comparativa, tenuto conto che il ricorrente ha tutti i familiari”del Paese d’origine e non ha “neppure allegato uno stato di gravissima povertà della sua famiglia in Bangladesh” (v. pag. 8-10 del decreto); valutazioni queste che, ancora una volta, integrano apprezzamenti di fatto non adeguatamente censurati per le ragioni già esposte.

6. Nulla sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA