Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23123 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CALCESTRUZZI BELICE SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CALI’ ROSARIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5461/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 29/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito l’Avvocato Calì Rosario, difensore della ricorrente che si

riporta agli atti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che

conclude conformemente alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La società ricorrente chiede la correzione della sentenza indicata in oggetto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., in quanto per mero errore materiale nella intestazione della sentenza stessa viene indicata come oggetto del ricorso per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 151/29/00, depositata il 29 dicembre 2000, mentre invece si tratta della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 148/29/00, depositata lo stesso 29 dicembre 2000.

Effettivamente, sussiste l’errore materiale denunciato, in quanto la sentenza impugnata con ricorso per cassazione è stata pronunciata dalla CTR di Palermo (rectius della Sicilia) e quindi va disposta la correzione richiesta, con la procedura di cui all’art. 380 bis c.p.c. (v. art. 391 bis c.p.c., comma 2)”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va accolto e va disposta la correzione dell’errore denunciato nel senso che nella intestazione della sentenza di questa Corte n. 5461 del 29 febbraio 2008 (data di pubblicazione) laddove la sentenza oggetto di ricorso viene indicata con il n. 151/29/00 deve essere correttamente indicata con il n. 148/29/00;

– che non v’è luogo a deliberare sulle spese (Cass. 10203/2009).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che nella intestazione della sentenza di questa Corte n. 5461 del 29 febbraio 2008 (data di pubblicazione), venga sostituita la indicazione “n. 151/29/00” con “n. 148/29/00”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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