Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23122 del 07/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23122
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il cav. LUIGI GARDIN,
rappresentato e difeso dall’avvocato GENOVESE DONATELLO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 36/2009 della Commissione Tributaria Regionale
di POTENZA del 15.4.08, depositata il 06/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“Il Dott. L.G. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe.
Con atto del 27.1. 2011, sottoscritto anche dal difensore, il dr. L. dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso, in quanto la sentenza impugnata è stata revocata dallo stesso giudice, con sentenza n. 135/3/2010 del 6 maggio 2010, e chiede che venga dichiarata l’estinzione del processo.
Al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, che rende inammissibile il ricorso. La pronuncia di inammissibilità prevale sulla richiesta di estinzione del processo, mancando i requisiti di perfezionamento della procedura di estinzione (visto della controparte ai sensi dell’art. 391 c.p.c.).
Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “In tema di giudizio di cassazione, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata riformata nel senso voluto dal ricorrente – per avere la corte di appello modificato in sede di giudizio di revocazione (art. 395 cod. proc. civ.) la propria sentenza fatta oggetto di ricorso di legittimità – questi ha perso qualsiasi interesse ad una pronuncia sul proprio ricorso, che, per tale ragione, va dichiarato inammissibile” (Cass. 23515/2007; conf. 673/1999).
Conseguentemente, il ricorso, inammissibile, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;
Considerato:
– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per le considerazioni esposte dal relatore e condivise dal Collegio;
– che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità, in quanto l’odierno ricorrente ha ottenuto in sede di revocazione la sentenza oggi impugnata e, quindi, la sopravvenuta inammissibilità è l’effetto di una azione legittimamente intrapresa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera ili consiglio, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011