Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23122 del 04/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.04/10/2017), n. 23122
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19953/2016 proposto da:
P.M.A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
PALLINI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE FIGLIE DI MARIA SS.MA MADRE DELLA
DIVINA PROVVIDENZA E DEL BUON PASTORE – C.F. (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO
FREDIANI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI DORE, CARLO
DORE e SANDRO PISEDDU;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
CAGLIARI, depositata il 28/07/2016, emessa sul procedimento iscritto
al n. 2120/2015 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale, che visto l’art. 380 ter c.p.c.,
chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti
il regolamento necessario di competenza e confermi l’ordinanza del
Tribunale di Cagliari in data 28/07/2016, con le conseguenze di
legge.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che con ordinanza del 28/7/2016 il Tribunale di Cagliari, investito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di P.M.A.E. per il pagamento di somme relative a retribuzioni maturate, indennità sostitutiva della reintegrazione e trattamento di fine rapporto, dovute in forza della sentenza della Corte d’appello di Cagliari che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla predetta dalla Congregazione religiosa suore figlie di Maria ss.ma madre della divina provvidenza e del buon pastore, ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 337 c.p.c.;
che il Tribunale ha rilevato la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio avente ad oggetto il licenziamento – il quale, dopo due decisioni contrastanti, pende attualmente davanti a questa Corte – e la domanda azionata con il procedimento per decreto ingiuntivo, nonchè la controvertibilità della questione pregiudiziale;
che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la P., sulla base di un unico articolato motivo;
che la Congregazione si è costituita in giudizio, svolgendo le proprie difese anche con successiva memoria;
che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, per mancanza dei presupposti della sospensione del processo ivi prevista, con specifico riferimento all’assenza della pregiudizialità invocata a fondamento della disposta sospensione ed alla mera apparenza della motivazione riguardo all’enunciata controvertibilità della questione esaminata;
che l’istanza di regolamento di competenza è infondata, ravvisandosi rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due processi, dei quali quello pregiudicante, pendente in cassazione, riguarda l’an della pretesa azionata nel processo in cui è stata disposta la sospensione;
che, inoltre, il Tribunale ha offerto congrua motivazione del suo convincimento in ordine all’opportunità della sospensione, rilevando la possibile riconducibilità alla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento del riassetto organizzativo attuato, prescindendo dall’andamento economico negativo dell’azienda, al fine di una più economica gestione di essa, in conformità ai principi recentemente enunciati al riguardo dalla Corte di legittimità (per tutte Cass. n. 25201 del 07/12/2016);
che, di conseguenza, l’ordinanza di sospensione risulta rispettosa del principio affermato da questa Corte a sezioni unite, in forza del quale “Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado”, mentre la sospensione può essere disposta dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull’autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio (Cass. n. 10027 del 19/06/2012).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e rimette la determinazione in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità al giudice che emetterà il provvedimento definitivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017