Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23121 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO (OMISSIS) in persona del

Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 140, presso lo studio

dell’avvocato CARMELO MONTANA, rappresentata e difesa dall’avvocato

RANCHINO ANGELO, giusta procura ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– cntroricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di PERUGIA del 10.11.08, depositata il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE:

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

Rilevato cghe:

c con atto notificato all’Agenzia delle Entrate il 13/15 gennaio 2011, la Fondazione ricorrente premesso di avere raggiunto un accordo con la stessa Agenzia, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio pendente dinanzi a questa Corte (v. Nota di deposito per rinuncia agli atti e istanza di cessazione della materia del contendere, in data 11 febbraio 2011), richiedendo conseguentemente la dichiarazione di estinzione del processo per cessata materia del contendere, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. – con nota del 10 maggio 2011, il difensore della ricorrente fondazione ha integrato la documentazione, depositando l’atto (prot.

2010/100776 del 19.11.2010) con il quale l’Agenzia delle Entrate (direzione Provinciale di Terni), accogliendo l’istanza di parte, ha parzialmente annullato, in autotutela, il provvedimento impositivo all’origine del contenzioso, nella parte relativa alle sanzioni irrogate, accettando nel contempo la rinuncia al credito d’imposta vantato dalla Fondazione e al conseguente giudizio pendente, con compensazione delle spese di giudizio, previo riconoscimento della legittimità delle imposte richieste con l’atto di accertamento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio (sanzioni escluse in quanto non più dovute) al netto dei rimborsi rinunciati;

– la Fondazione, nell’atto di rinuncia notificato all’Agenzia:

a) ha riconosciuto “come dovute le imposte irpeg accertate, oltre interessi ex lege previsti (sanzioni escluse in quanto non più dovute giusto accoglimento dell’stanza di autotutela) al netto dei rimborsi rinunciati;

b) ha rinuncialo ai rimborsi IRPEG richiesti;

c) ha rinunciato agli atti del giudizio pendente dinanzi a questa Corte; Considerato, però, che:

– l’atto di rinuncia non risulta vistato dall’avvocato della parte resistente, così come invece è richiesto dall’art. 390 c.p.c., comma 3;

– l’accettazione preventiva della rinuncia al ricorso, manifestata dall’Agenzia delle Entrate nel contesto del provvedimento adottato in autotutela, è inefficace perchè sottoposta a condizione, in contrasto con quanto dispone l’art. 306 c.p.c., comma 1;

Ritenuto che:

– secondo l’insegnamento di questa Corte, A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (SS.UU. 3876/2010);

– conseguentemente, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con compensazione delle spese, così come preventivamente concordato nell’ipotesi di definizione della controversia”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, in conformità delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere inammissibile, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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