Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23121 del 04/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17299/2016 proposto da:

G.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TUSCOLANA 1178, presso lo studio dell’avvocato NELIDE CACI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DANILE;

– ricorrente –

contro

ASP AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MECENATE 27,

presso lo studio dell’avvocato ANDREINA DI TORRICE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIETRO BISCONTI;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1601/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento da G.A.G., volta alla declaratoria di illegittimità del termine apposto a plurimi contratti intervenuti tra le parti e alla condanna dell’Azienda al risarcimento dei danni, ha rigettato la sola domanda risarcitoria;

che a fondamento della decisione la Corte rilevava la mancanza di prova del danno patito dal lavoratore per effetto della illegittima apposizione del termine, non potendosi prescindere dalla prova del danno in concreto ai fini della risarcibilità del medesimo ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7, presupponendo il tenore letterale di tale ultima disposizione la conversione del rapporto, esclusa nel caso di specie;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il G. sulla base di due motivi;

che l’Azienda Sanitaria ha resistito con controricorso, illustrato mediante memorie;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5 e della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7, osservando che l’interpretazione delle predette norme, per come prospettata dalla Corte d’appello, contrasta con il quadro normativo di riferimento risultante dalla ricostruzione offerta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione;

che, acclarata l’illegittimità del termine apposto al contratto, il motivo risulta fondato alla luce del principio secondo il quale “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito” (Cass. Sez. U., n. 5072 del 15/03/2016);

che, in forza del richiamato principio, il regime risarcitorio previsto dalla citata norma trova applicazione indipendentemente dalla conversione del rapporto, in concreto non consentita in ragione della natura pubblica del datore di lavoro;

che in base alle svolte argomentazioni deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento della seconda censura;

che ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per la determinazione della misura del risarcimento secondo gli indicati parametri, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA