Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23120 del 19/08/2021

Cassazione civile sez. II, 19/08/2021, (ud. 09/07/2020, dep. 19/08/2021), n.23120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35065-2018 proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

TREDICINE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso

lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5155/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 5155/2018 pubblicata il 24 maggio 2018, il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 2280 del 2015, ha dichiarato improponibile la domanda con cui Q.B. ha chiesto la condanna di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria SAI s.p.a.) al pagamento di Euro 424,22 oltre interessi a titolo di compenso professionale, ed ha condannato il Q. alla restituzione delle somme eventualmente incassate in esecuzione della sentenza di primo grado oltre al pagamento delle spese di lite.

2. Secondo il Tribunale la domanda di pagamento era improponibile in quanto aveva ad oggetto una frazione del credito originato da un unico rapporto di collaborazione professionale (perizie relative a sinistri stradali), e non sussistevano ragioni oggettive che giustificassero la tutela processuale frazionata.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Q.B. sulla base di otto motivi, ai quali resiste Unipol SAI spa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si dà atto che il Collegio non ravvisa le condizioni di cui all’art. 374 c.p.c. per rimettere la decisione del ricorso alle sezioni unite, né si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Ancora in via preliminare si deve rilevare l’inammissibilità della documentazione IES prodotta dal ricorrente, che attengono alla fondatezza delle censure e delle tesi prospettate nel ricorso, e che risultano formati prima dell’inizio della fase di merito e quindi prima della maturazione delle preclusioni istruttorie.

Come è noto, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, fatta eccezione per quelli riguardanti l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. 12/11/2018, n. 28999).

2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 339 c.p.c. e inammissibilità dell’appello, assumendosi che i motivi di gravame avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, non fossero riconducibili al novero previsto dall’u.c. della norma asseritamente violata.

2.1. La doglianza è manifestamente infondata.

La società appellante aveva contestato l’abusivo frazionamento del credito, così prospettando la violazione di regole procedimentali di diretta derivazione dal principio del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost. (ex plurimis, Cass. 06/06/2019, n. 15398; Cass. 27/07/2018, n. 19898; Cass. Sez. U 15/11/2007, n. 23726), e il giudice d’appello ha accolto il relativo motivo.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione del giudicato esterno (art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.) costituito dalla sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 19575 del 2016, divenuta irretrattabile in data 10 luglio 2018, che ha accertato tra le stesse parti il diritto del Q. al corrispettivo richiesto per prestazione analoga a quella oggi azionata, escludendo il frazionamento del credito.

3.1. La doglianza è inammissibile.

Secondo quanto allegato nel ricorso, la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 19575 del 2016 è stata pubblicata il 9 giugno 2016 e passata in giudicato in data 10 luglio 2018, vale a dire in epoca successiva alla pronuncia di appello impugnata in questa sede (22 maggio 2018).

La collocazione temporale del giudicato indicata dal ricorrente è all’evidenza implausibile, e deve essere retrodatata ad un momento antecedente la pronuncia d’appello qui impugnata.

Ne segue che il ricorrente non può invocare per la prima volta in questa sede un giudicato che avrebbe potuto e quindi dovuto eccepire nel giudizio di merito (ex plurimis, Cass. 18/12/2013, n. 28247; Cass. Sez. U 16/06/2006, n. 13916).

4. Con il terzo motivo, che denuncia violazione dell’art. 274 c.p.c., il ricorrente assume che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere inammissibile il motivo di gravame concernente la mancata riunione dei numerosi giudizi pendenti in primo grado, tutti aventi ad oggetto la remunerazione dell’attività svolta dal Q. per UnipolSai.

4.1. La doglianza è inammissibile.

Il motivo di gravame ritenuto inammissibile dal Tribunale, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, era stato formulato dalla società appellante, non dall’appellato Q., che in questa sede non chiarisce quale interesse sorreggerebbe la sua censura.

In ogni caso, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., in quanto il Tribunale ha deciso la questione di diritto concernente la mancata riunione dei giudizi in modo conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte e il ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento (Cass. Sez. U 21/03/2017, n. 7155).

In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione si fonda su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice ed ha natura ordinatoria, con la conseguenza che è insuscettibile di impugnazione ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U 06/02/2015, n. 2245; Cass. 30/03/2018, n. 8024).

5. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1175,1375 c.c., art. 111 Cost.

Il ricorrente richiama giurisprudenza comunitaria e amministrativa dalla quale emergerebbe che l’attività svolta dal perito assicurativo rientri nella nozione funzionale di impresa, non essendo rilevante in senso contrario l’esistenza di un mandato continuativo che di regola caratterizza il rapporto tra l’impresa di assicurazioni ed il perito. Tale rapporto, del resto, non garantirebbe alcuna retribuzione definitiva al perito, né la prosecuzione nel tempo del rapporto stesso, né tutelerebbe il perito dal decorso della prescrizione breve, con la conseguenza che questi assumerebbe in proprio il rischio imprenditoriale derivante dall’attività svolta.

5.1. La doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, poiché la tematica della riconducibilità dell’attività del perito assicurativo nella nozione comunitaria di impresa non ha ricadute sulla ratio della sentenza impugnata (Cass. Sez. U 20/02/2020, n. 4315).

6. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 172 del 2017, art. 19-quaterdecies in tema di equo compenso per le prestazioni degli avvocati, e riporta il testo integrale della disposizione, che è applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla L. n. 81 del 2017, art. 1.

6.1. La doglianza è inammissibile poiché introduce la questione dell’equo compenso dell’attività svolta, che non risulta prospettata al giudice di merito, e quindi costituisce questione “nuova”, senza chiarire se la stessa implichi accertamenti in fatto, preclusi al giudice di legittimità.

7. Con il sesto motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il Q. avrebbe accettato per facta concludentia l’offerta di compenso significativamente inferiore a quello previsto dalla tariffa professionale. La circostanza sarebbe stata contestata dal ricorrente nel giudizio di merito, e comunque sarebbe smentita dalla documentazione prodotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c., dalla quale emergerebbe che il ricorrente percepiva importi differenti in relazione ad ogni singolo incarico, oltre a non avere mai percepito l’importo di Euro 40,00 per ciascun incarico.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Per un verso, si deve rilevare che la censura ivi prospettata si fonda su documenti che non possono essere esaminati, in quanto inammissibilmente prodotti per la prima volta in questa sede, come già precisato al paragrafo 1.

Per altro verso, l’asserita erronea applicazione del principio di non contestazione non è sorretta dalla specifica indicazione del contenuto degli atti difensivi del ricorrente, necessaria ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

8. Con il settimo motivo è denunciata “violazione del giudicato implicito delle sentenze nn. 18808, 18809, 188010 del 2016” di questa Corte, sull’assunto che tali pronunce, che hanno accolto altrettanti ricorsi del Q., avrebbero negato l’unitarietà dell’obbligazione.

8.1. La doglianza è inammissibile.

Il ricorrente non riporta il contenuto delle pronunce di legittimità richiamate né quello delle sentenze di merito oggetto dei relativi giudizi di legittimità, sicché l’efficacia preclusiva delle prime è dedotta genericamente.

Trattandosi di sentenze che hanno disposto la cassazione con rinvio delle pronunce d’appello impugnate, ai fini del giudicato il ricorrente avrebbe dovuto chiarire quale fosse stata la sorte dei giudizi di rinvio.

9. Con l’ottavo motivo è denunciata erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce n. 23726 del 2007 e n. 4090 del 2017, in tema di infrazionabilità del credito.

Nella diffusa trattazione del tema della infrazionabilità del credito, il ricorrente sottolinea che nella specie non vi sarebbe un legame intrinseco tra l’uno e l’altro incarico, versandosi nell’ambito di prestazioni in regime di libera professione, e segnala l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell’applicazione del principio sancito da Sezioni Unite n. 4090 del 2017.

A fronte di più crediti derivanti da distinti contratti d’opera professionale, a rischio di prescrizione, l’interesse del Q. ad agire per il recupero delle spettanze risiedeva nella necessità di procurarsi le risorse per il mantenimento del tenore di vita personale e della famiglia, gravemente compromesso dalla interruzione del rapporto con Fondiaria Sai spa e con Milano s.p.a. (oggi entrambe UnipolSai).

D’altra parte, l’instaurazione di un unico procedimento avrebbe dato luogo ad inconvenienti maggiori, sotto il profilo della durata del processo, con l’effetto di ritardare la soddisfazione del credito.

In ogni caso, in assenza di deduzione delle parti sul punto, il Tribunale avrebbe dovuto concedere il termine per memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2, indicando la questione della mancata allegazione di un interesse oggettivamente valutabile al frazionamento del credito.

9.1. La doglianza è inammissibile.

La sentenza impugnata, nell’evidenziare i profili di abuso del processo nel comportamento del Q., tali da comportare l’improponibilità della domanda, risulta conforme al principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggetto di un possibile giudicato, o, comunque, siano fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente senza dare luogo ad una duplicazione di attività istruttoria e conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c., riservando se del caso la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2.

Nel caso in esame, come confermato(anche da Cass. Sez. U n. 4315 del 2020, il Tribunale ha accertato che, nell’ambito di un’attività continuativa svolta per circa 10 anni con le medesime modalità e regolata in maniera uniforme, la remunerazione del Q. era collegata al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico in uso alla società di assicurazioni.

La regolamentazione e le modalità di svolgimento di tale rapporto risultavano invariate per tutta la durata dello stesso, non essendo emersa la specifica contrattazione in relazione all’affidamento dei singoli incarichi o alla determinazione dei relativi compensi.

Sulla base dell’accertamento svolto, il Tribunale ha concluso nel senso che i crediti maturati dal Q. originassero dal medesimo rapporto di durata e fossero inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo, con la conseguenza che, in assenza di allegazione di uno specifico interesse meritevole di tutela, non fosse consentita la loro parcellizzazione.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 101 c.p.c. è sufficiente rilevare che nella specie non ricorrevano i presupposti di applicazione della citata norma, in quanto la questione dell’abusivo frazionamento del credito era stata posta dalla società appellante, non rilevata d’ufficio.

Allo stesso modo è a dirsi per la prospettata sussistenza dell’interesse del ricorrente alla tutela frazionata per scongiurare il rischio della prescrizione.

In disparte la considerazione che tale rischio è agevolmente ovviabile mediante costituzione in mora del debitore, il ricorrente non ha chiarito se avesse esplicitato tale interesse nel corso del giudizio di merito e quali fossero gli elementi addotti a supporto, a fronte dell’affermazione di segno contrario del Tribunale, che a pag. 7 della sentenza impugnata ha evidenziato l’assenza di deduzioni del Q. sul tema.

Quanto, infine, al contrario interesse del Q. alla trattazione unitaria – che avrebbe dato vita ad un processo difficile da gestire e di durata non preventivabile – si tratta di affermazione che mira a contestare l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, il quale ha escluso che vi fossero impedimenti alla trattazione unitaria.

10. Il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

10.1. Si ritiene di irrogare la sanzione prevista dall’art. 96 c.p.c., u.c., applicabile ratione temporis, in considerazione della condotta processuale del ricorrente, che anche dopo la pronuncia a lui sfavorevole, resa a Sezioni unite (sentenza 20/02/2020, n. 4315), non ha inteso rinunciare ai ricorsi già proposti. Tale condotta integra gli estremi dell’abuso del processo, secondo la nozione enucleata da questa Corte (ex plurimis, Cass. Sez. U 13/09/2018, n. 22405).

Il ricorrente è quindi condannato al pagamento in favore della controparte di una somma determinata equitativamente (parametrata sull’importo delle spese).

10.2. Non deve provvedersi sull’istanza di revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal pubblico ministero, per le ragioni espresse dalla più volte citata sentenza delle Sezioni Unite n. 4315 del 20202, secondo cui tale potere spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero, in mancanza del rinvio, al giudice che pronunciato il provvedimento impugnato.

Si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (in questo senso, ancora Sezioni Unite n. 4315 del 20202).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 900,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge, nonché al pagamento in favore della controparte dell’importo di Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., u.c.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2021

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