Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23120 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. II, 17/09/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26302/2015 proposto da:

S.A.M., F.N., domiciliati in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO FIERRO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.P. O P., elettivamente domiciliata in ROMA presso

la Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO BUONANNO in virtù di procura in calce al

controricorso;

D.L., C.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BONCOMPAGNI, 16, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

LANDOLFI, che li rappresenta e difende in virtù di procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SOC COOP COLOMBA A RL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3290/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C.P. (o P.) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Pozzuoli F.N., S.A.M. e C.S. chiedendo eliminare gli abusi perpetrati dai convenuti con il rispristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento dei danni.

Deduceva che era comproprietaria con la sorella S., all’esito della divisione dei beni ereditari, dell’intera area libera destinata a giardino annessa ai fabbricati che erano stati oggetto di divisione, ma come pertinenziale ai soli immobili che componevano la villa padronale posta a destra dell’accesso principale dalla strada.

Con atto del 15/6/1996 C.S. aveva venduto agli altri convenuti una porzione del fabbricato posta sul lato destro, e contraddistinta dai civici nn. (OMISSIS), ma che dalla vendita era da ritenersi esclusa l’area adibita a cortile.

A seguito di lavori di straordinaria manutenzione posti in essere dagli acquirenti, sulla detta area erano stati apposti degli anditi e dei ponteggi che avevano occupato anche parte della comproprietà dell’attrice, compromettendone l’utilizzo anche perchè i lavori erano rimasti a lungo sospesi, risultando depositati in loco anche materiali di scarto.

Inoltre i convenuti avevano aperto delle vedute sul cortile in comunione tra l’attrice e la sorella, allocando una condotta fognaria nel sottosuolo del cortile, con la creazione anche di un cavedio.

Nella resistenza dei convenuti che chiedevano di essere autorizzati a chiamare in garanzia la Colomba soc. coop., alla quale avevano affidato l’esecuzione dei lavori, ed il direttore dei lavori, D.L., costituitisi anche i terzi chiamati che contestavano la fondatezza della domanda di garanzia, il Tribunale adito dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla rimozione degli anditi e dei ponteggi, accoglieva quasi integralmente le domande di riduzione in pristino, ma rigettava la domanda risarcitoria, disattendendo altresì la domanda riconvenzionale dei convenuti F. – S. volta ad ottenere il riconoscimento della comproprietà sul cortile e quella di garanzia esperita nei confronti della ditta esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori, accogliendo solo quella volta al ripristino ed al mantenimento delle aperture di cui al capo q) del dispositivo e del sistema di scarico delle acque di cui al capo r).

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 3290 del 20/7/2015 ha accolto l’appello proposto dai coniugi F. – S. limitatamente alla condanna degli appellanti ala rimozione della condotta elettrica dal muro perimetrale del fabbricato, confermando per il resto la sentenza gravata, e compensava per un terzo le spese del grado, ponendole per la residua parte a carico degli stessi appellanti principali.

Disattesa la questione concernente la mancata riunione del processo con un diverso processo nel quale parimenti si controverteva circa la comproprietà in capo agli appellanti dell’area adibita a giardino, atteso che quest’ultimo era stato definito con sentenza della Corte di cassazione n. 15542/2013 che aveva negato tale diritto, riteneva quindi vincolante tale accertamento anche nel presente procedimento.

Quanto alla condanna alla restituzione del cavedio e di rimozione delle opere realizzate nel sottosuolo, la Corte d’Appello osservava che si trattava di un manufatto realizzato su proprietà esclusiva delle germane C., e sul quale gli appellanti non potevano vantare alcun diritto. Inoltre, sebbene fosse stato accertato che la condotta fognaria sottostante era preesistente all’acquisto da parte dei coniugi, la deduzione secondo cui l’eliminazione del cavedio avrebbe eliminato anche le botole di ispezione della fogna sottostante, introduceva una domanda nuova e come tale inammissibile, in quanto finalizzata ad ottenere l’individuazione di una collocazione alternativa di dette botole.

Accolto l’appello quanto all’eliminazione delle condotte elettriche dalla facciata prospiciente l’area adibita a giardino, la Corte passava ad esaminare le domande di garanzia spiegate nei confronti del direttore dei lavori e della ditta esecutrice delle opere.

Sul punto la sentenza d’appello ha osservato che non emergeva la prova che la responsabilità per l’occupazione illegittima del cortile, per la realizzazione di vedute illegittime e la creazione del cavedio fosse imputabile ai terzi chiamati, non potendosi a tal fine nemmeno valorizzare il contenuto della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1519/2013 resa nel diverso giudizio pendente tra gli appellanti ed i chiamati in causa, atteso che tale sentenza se aveva riscontrato alcune difformità rispetto al progetto approvato, non consentiva anche di affermare che i fatti addotti nel presente giudizio fossero del pari imputabili all’impresa ed al direttore dei lavori.

Stante la conferma del rigetto della domanda di garanzia, si giustificava anche la condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite in favore dei terzi chiamati.

Ancora, la Corte d’Appello dopo aver ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa il fatto che l’attrice avesse proposto un’actio negatoria servitutis, confermava anche la valutazione resa in prime cure circa l’illegittimità della porta finestra situata al piano terra sulla parete n. 3 di cui alla CTU dell’arch. B., essendo emerso che non rientrava tra le aperture preesistenti alla vendita effettuata da C.S., e per le quali doveva ravvisarsi una servitù creata per destinazione del padre di famiglia.

In tal senso era condivisibile la valutazione del Tribunale che si fondava sui progetti giurati depositati in Comune nel dicembre del 1993 e nell’assenza nella struttura muraria della parete n. 3 di una piattabanda, sintomatica invece della presenza della porta finestra. Inoltre non apparivano convincenti i diversi elementi di prova invocati dagli appellanti.

Quanto infine alla doglianza concernente la condanna all’eliminazione del cornicione realizzato lungo il fabbricato degli appellanti, la sentenza evidenziava che si trattava di un manufatto che sorgeva nella proprietà esclusiva delle germane C., sicchè, pur a voler ammettere che tale opera rientrasse nei lavori per i quali era stata richiesta l’autorizzazione amministrativa, il rilascio di tale provvedimento non poteva comprimere i diritti dell’attrice.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso F.N. e S.A.M. sulla base di otto motivi.

C.P., C.S. e D.L. resistono con controricorso.

La Colomba soc. coop. non ha svolto difese in questa fase.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con omessa pronuncia ovvero motivazione erronea ed illogica, evidenziandosi che i ricorrenti avevano dedotto che le opere consistenti nella realizzazione del cavedio e delle condotte fognarie erano state eseguite in quanto rientravano nel diritto della loro dante causa di realizzarle, in quanto comproprietaria del cortile.

Il motivo deve essere disatteso.

Ed, invero escluso che ricorra un’ipotesi di omessa pronuncia, avendo i giudici di appello fornito risposta alla censura formulata sulle statuizioni oggetto del motivo di ricorso, disattendendo l’appello formulato al riguardo, e non potendosi ritenere che incorra nel vizio di cui all’art. 112 c.p.c., il giudice che ometta di esaminare alcune delle argomentazioni difensive svolte dalla parte a supporto del proprio assunto, ripercuotendosi ciò solo nei ristretti limiti in cui è attualmente possibile denunziare il vizio di motivazione, si rileva che nella fattispecie la tesi dei ricorrenti parte dal presupposto secondo cui, avendo acquisito un bene per il quale era stato già rilasciato il provvedimento autorizzativo dei lavori, ciò avrebbe loro permesso di fare quanto necessario, e ciò anche incidendo sulla comproprietà dell’area rimasta in comunione tra le germane C..

La tesi che non risulta supportata da alcun riferimento normativo, deve essere disattesa in quanto parte dall’erroneo presupposto secondo cui agli acquirenti sarebbe stato trasferito (ma senza che di tale cessione emerga traccia contrattuale) anche il diritto di incidere negativamente sul diritto di comproprietà dell’attrice, omettendo di considerare che se anche fosse stato consentito porre delle limitazioni al diritto di comunione da parte dell’alienante ciò sarebbe avvenuto non già per effetto del rilascio del provvedimento autorizzatorio (che di per sè non può incidere nei rapporti tra privati) ma in ragione della previsione di cui all’art. 1102 c.c..

Ne deriva che non avendo C.S. alienato anche i diritti pro quota sul cortile, agli acquirenti non era dato fare uso del bene rimasto in proprietà esclusiva delle germane C..

In tal senso la deduzione difensiva ha trovato esplicita risposta nella sentenza gravata laddove a pag. 13 si evidenzia che era illegittima la realizzazione di opere su beni altrui in difetto di autorizzazione dei titolari.

Inoltre, la Corte distrettuale, ancorchè con riferimento alla questione concernente l’eliminazione del cornicione, a pag. 19 della sentenza gravata, ha puntualmente considerato che la sola previsione nel progetto autorizzato della realizzazione di tale manufatto non permetteva di comprimere i diritti dell’attrice, essendo a tal fine necessaria la costituzione di una servitù, e non potendo in tal senso reputarsi sufficiente il solo consenso dell’altra comproprietaria, affermazione questa che denota l’infondatezza della tesi secondo cui l’alienazione del fabbricato da parte dell’altra convenuta avrebbe implicato il trasferimento anche del diritto di apporre limitazioni alla (com)proprietà dell’attrice.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112,115,116 e 345 c.p.c., quanto alla restituzione del cavedio collocato nell’area adibita a cortile ed alla condanna al ripristino dello stato dei luoghi.

Si deduce che la realizzazione del cavedio non può essere imputata ai ricorrenti che non hanno commissionato tale opera alla ditta esecutrice dei lavori, trattandosi di opera che era stata contemplata nel progetto presentato dalla loro alienante e poi autorizzato.

Inoltre lamentano che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto come nuova la domanda finalizzata ad individuare una ricollocazione delle botole di ispezione, trascurando che si trattava di domanda conseguenziale alla pronuncia di primo grado che aveva ordinato la restituzione del cavedio e la riduzione in pristino.

Con un motivo individuato come 2.2 si lamenta altresì la violazione degli artt. 112, 115 e 116, laddove la sentenza gravata nel condannare i coniugi F. ad eliminare quanto realizzato nel sottosuolo del cavedio, non si è avveduta che al di sotto di tale opera vi è solo la fogna la cui presenza è stata invece ritenuta legittima.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Risulta evidente dalla lettura del ricorso come la reale aspirazione dei ricorrenti sia quella di ottenere da questa Corte, in evidente contrasto con la struttura e la finalità del giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Non senza tacere della contraddittorietà insita nella tesi dei ricorrenti che in numerosi punti del ricorso rivendicano il diritto a compiere le opere che erano state autorizzate in favore della loro dante causa, salvo poi assumere di essere estranei rispetto all’esecuzione di quelle stesse opere, quale appunto il cavedio, la sentenza impugnata è pervenuta alla condanna alla restituzione del cavedio sul presupposto, frutto di un accertamento in fatto, insuscettibile di rivisitazione in sede di legittimità, che la realizzazione del cavedio e delle opere sottostanti (evidentemente trattasi delle botole di ispezione del preesistente impianto fognario, palesandosi in tal modo l’infondatezza del motivo denominato come 2.2, e ciò anche a voler soprassedere circa l’evidente difetto di specificità del ricorso laddove si limita a rinviare al contenuto degli elaborati peritali, senza peritarsi di riportare il loro contenuto nella parte funzionale all’esame delle censure) fosse riconducibile all’attività dei ricorrenti.

Quanto invece alla richiesta di riallocazione delle botole di ispezione, vale osservare che gli stessi ricorrenti concordano sul fatto che si tratti di domanda nuova, sulla cui ammissibilità non può incidere la pretesa conseguenzialità rispetto al contenuto della sentenza di primo grado, atteso che l’art. 345 c.p.c., pone un divieto assoluto quanto alla proposizione delle domande nuove in appello, ed avendo il legislatore preso in considerazione la possibilità di avanzare nuove domande di carattere conseguenziale negli stretti limiti dettati dall’art. 183 c.p.c. e quindi sempre e solo nel corso del solo giudizio di primo grado.

4. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la sentenza gravata escluso la valenza probatoria dei provvedimenti amministrativi e delle sentenze emesse nell’ambito del diverso giudizio intentato dai ricorrenti nei confronti della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori, con la conseguente violazione del giudicato rappresentato dalle sentenze nn. 6847/2005 e 1519/2013 del Tribunale di Napoli. Si lamenta altresì la violazione dell’art. 115 c.p.c., per la mancata ammissione delle prove orali articolate dai ricorrenti e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il giudice di merito tenuto conto delle risultanze istruttorie documentali e per avere considerato solo parte del contenuto della CTU Sodano. Le censure sopra esposte investono nel loro complesso l’apprezzamento dei giudici di appello circa il rigetto della domanda di garanzia avanzata dai ricorrenti nei confronti dell’impresa appaltatrice e del direttore dei lavori.

Va innanzi tutto evidenziato il difetto di specificità del motivo di ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui richiama il contenuto di innumerevoli atti e documenti asseritamente prodotti in sede di merito, ed in particolare delle varie CTU predisposte anche nel diverso giudizio intentato dai ricorrenti nei confronti dei terzi chiamati, senza peritarsi di riportare in maniera puntuale ed esauriente il contenuto degli stessi nella parte che rileva ai fini della decisione, ma limitandosi ad offrirne una personale ed apodittica lettura.

Analoghe considerazioni vanno svolte quanto al contenuto delle sentenze emesse nel corso del diverso giudizio, di cui si assume la portata decisiva ai fini del presente giudizio, e ciò pur a fronte di una loro valutazione resa sul punto dalla Corte d’Appello (cfr. pag. 16, ove i giudici di appello negano che sia possibile valorizzare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1519/2013, in quanto pur avendo accertato delle difformità nell’esecuzione del contratto, non permetteva di riferire tali difformità anche agli illeciti specificamente lamentati in questo giudizio dall’attrice).

Nè tali considerazioni appaiono contraddette dalla produzione in questa sede, con le memorie depositate in prossimità dell’udienza, anche della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3439/2048, con la quale è stata confermata la menzionata sentenza del Tribunale di Napoli n. 1519/2013, in quanto la lettura del provvedimento invocato dai ricorrenti del pari non consente di riferire univocamente le difformità addebitabili ai terzi chiamati agli illeciti di cui ci si duole in questa sede.

Quanto alla denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., vale ricordare che per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Quanto invece alla deducibilità del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5, preme rilevare che, proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione.

Le suesposte argomentazioni, escludono che quindi le censure nella loro concreta formulazione possano essere esaminate dalla Corte, atteso che tramite le medesime si mira surrettiziamente a veicolare sotto il vizio della violazione di legge quella che è in realtà una denunzia di insufficienza motivazionale, non senza doversi altresì evidenziare che la già citata Cass. n. 8054/2014 ha altresì sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”, essendo quindi evidente che il motivo, ove anche ritenuta ammissibile la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non appare idoneo a denunziare l’omesso esame di un fatto decisivo.

Ne deriva che il motivo va disatteso, mancando una precisa individuazione del fatto storico del quale sarebbe stata omessa la disamina, ed essendo invece evidente come la doglianza sia volta solo ad ottenere una diversa e più appagante per la parte, valutazione del materiale probatorio.

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito ignorato quasi totalmente tutte le risultanze istruttorie e dato errata lettura delle poche risultanze prese in esame, nonchè la violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., quanto alla mancata considerazione dei giudicato formatosi sulla preesistenza di accessi al giardino rispetto all’acquisto dei F., nonchè la violazione dell’art. 2730 c.c., per non essersi tenuto conto delle note depositate in primo grado dall’attrice quanto al riconoscimento che la situazione dei luoghi era quella descritta nella planimetria catastale del 1989.

Le censure che investono nel loro insieme la decisione della Corte d’Appello di confermare la condanna dei convenuti all’eliminazione della porta finestra sulla parete n. 3, incorrono nelle medesime considerazioni negative di cui al motivo che precede. Anche in tal caso, pur volendo soprassedere sull’evidente difetto di specificità del ricorso, quanto alla incompleta e insoddisfacente riproduzione del contenuto degli atti invocati, la doglianza si sostanzia nella richiesta di una rivalutazione delle emergenze istruttorie, dissentendosi dalla valutazione del giudice di appello.

Questi, nel ritenere non preesistente l’apertura di cui è stata disposta la riduzione in pristino ha preso in esame i progetti giurati depositati presso il Comune di Pozzuoli in epoca anteriore all’acquisto dei convenuti rilevando come ciò trovasse conforto anche nell’assenza di una piattabanda nella struttura muraria.

La decisione d’appello ha anche smentito l’argomento fondato sulla pretesa falsità della rappresentazione dello stato dei luoghi fatta dal direttore dei lavori, fornendo una valutazione accurata del contenuto delle perizie dell’arch. B. e del CTU Fr., occupandosi anche della rilevanza ai fini decisori della planimetria del 1989, che invece i ricorrenti mirano a valorizzare.

Manca anche in tale occasione la precisa individuazione del fatto storico e decisivo di cui sarebbe stata omessa la disamina, ma si rappresenta piuttosto un’alternativa ricostruzione dei fatti di causa, pretendendosi in maniera non consentita che questa Corte la faccia prevalere rispetto a quanto invece ritenuto dal giudice di appello.

6. Il quinto motivo di ricorso, in relazione alla condanna alla rimozione del cornicione denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ignorato tutte le prove documentali in atti non supportando la decisione con congrua e logica motivazione.

Anche tale motivo deve essere disatteso incorrendo nelle medesime ragioni di inconsistenza che hanno portato a disattendere il terzo ed il quarto motivo.

Quanto alla tesi secondo cui la realizzazione del cornicione deriverebbe dal diritto spettante alla loro dante causa, si rinvia a quanto esposto in occasione della disamina del primo motivo, non peritandosi i ricorrenti di controbattere a quanto correttamente rilevato dai giudici di appello circa il fatto che la realizzazione di tale opera avrebbe imposto una servitù a carico del bene in comproprietà dell’attrice, in assenza di un valido titolo giustificativo.

Risulta poi altrettanto evidente come anche con questo mezzo si aspiri ad una diversa rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie.

7. Il sesto motivo lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di appello ignorato tutte le richiamate prove documentali in atti e per averle valutate in modo contraddittorio, errato e senza adeguata motivazione logico-giuridica, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda avanzata nei confronti dei terzi chiamati, offrendo una motivazione apparente se non inesistente; si lamenta altresì la violazione degli artt. 115 e 116, ed infine degli artt. 90 c.p.c. e segg., per avere governato le spese nei confronti dei terzi chiamati in applicazione del principio di soccombenza.

Il motivo è infondato.

Lo stesso appare in larga misura riproduttivo delle critiche già sviluppate con i precedenti motivi di ricorso, dei quali è già stata ribadita l’infondatezza, ancora una volta assumendosi, in maniera non consentita, l’erroneità della valutazione delle risultanze probatorie ad opera del giudice di merito.

Risulta poi del tutto insussistente la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., quanto alla domanda di garanzia, atteso che, come si ricava dalla lettura della sentenza e della stessa critica dei ricorrenti di cui al terzo motivo, la stessa è stata espressamente delibata dal giudice di appello, che è pervenuto al suo rigetto, per carenza di prova, traendo da tale conclusione la consequenziale statuizione anche in punto di spese di lite, che sono state regolate sulla base della regola della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. (essendo quindi del tutto fuori tema il richiamo al principio della cd. soccombenza virtuale).

8. Il settimo motivo lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’obbligo di motivazione e di correttezza della motivazione, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., per la mancata ammissione delle prove e per l’erronea valutazione di quelle invece acquisite, laddove il giudice di primo grado dopo avere disposto un rinnovo della CTU a mezzo di nuovo ausiliario, ha successivamente interrotto l’espletamento dell’attività istruttoria decidendo la causa nel merito.

Il motivo è inammissibile, sia perchè, pur richiamando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omette, come invece imposto dalla novella, di individuare il fatto decisivo di cui sarebbe stata omessa la disamina, appellandosi in maniera generica alle richieste istruttorie avanzate in sede di merito, senza nemmeno evidenziare quale circostanza decisiva sarebbe potuta emergere dalle stesse, sia perchè tradisce in maniera evidente come la critica investa l’apprezzamento in fatto del giudice di merito o al più lamenti l’insufficienza della motivazione, che però allo stato non è più denunciabile in sede di legittimità.

9. L’ottavo motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 132,110 e segg. e art. 116 c.p.c., per avere la Corte di merito considerato contumaci gli appellati C.S. e D’.Lu., che pur si erano costituiti in appello. Sul punto risulta evidente il difetto di interesse dei ricorrenti a sollevare tale questione, e ciò perchè, anche a voler ammettere che sia stata erronea la dichiarazione di contumacia resa sul punto dai giudici di appello, della stessa sarebbero legittimati a dolersene esclusivamente gli appellati ritenuti erroneamente non costituiti in sede di appello, e ciò anche in relazione all’omessa valutazione di tale costituzione ai fini delle spese di lite (che atteso il rigetto dell’appello, avrebbero di regola dovuto gravare sugli stessi ricorrenti, che quindi hanno tratto vantaggio dall’errore compiuto dalla sentenza gravata). Nè appare fondata la deduzione secondo cui, ove la Corte d’Appello si fosse avveduta della loro costituzione, si sarebbe avvalsa delle sentenze e delle consulenze rese negli altri giudizi, essendo tale affermazione contraddetta dallo stesso tenore della pronunzia gravata che ha valutato sia la sentenza della Suprema Corte n. 15542/2013 (che è stata posta a fondamento della non contestabilità della estraneità dei ricorrenti rispetto alla comproprietà dell’area adibita a cortile) sia gli altri documenti e pronunce, essendo del tutto generica, e come tale inammissibile, la conclusione secondo cui la mancata valutazione ” delle difese ed argomentazioni degli stessi,…. avrebbero indotto la Corte d’Appello a decisioni diverse”.

10. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti.

Nulla a disporre quanto alle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

11. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida per C.P. in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge per C.S. e D.L. in complessivi Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA