Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2312 del 31/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 31/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 31/01/2020), n.2312
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12793-2018 proposto da:
M.A.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIETRO NIASCAGNI 186, presso lo studio dell’avvocato IACOPO PITORRI,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONE DI ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1688/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 16/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – M.A.A.S., cittadino pakistano, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro la sentenza del 16 marzo 2018 con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso l’ordinanza di rigetto dell’impugnazione del provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi attribuire all’atto di costituzione depositato in vista di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8.
Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 17.
Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 3 Cost..
RITENUTO CHE.
4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – 11 ricorso è inammissibile.
I quattro motivi, tutti concernenti la sostanziale titolarità, in capo al ricorrente per cassazione, del diritto alla protezione invocata, prescindono dalla ratio decidendi posta a sostegno della sentenza impugnata, la quale, lungi dal misurarsi con l’applicazione delle norme richiamate nelle rubriche dianzi trascritte, ha dichiarato inammissibile l’appello perchè mancante del requisito di specificità richiesto dall’art. 342 c.p.c., dal momento che “nessuna doglianza specifica è stata formulata essendosi l’appellante… limitato a narrare la propria vicenda ed a formulare considerazioni generiche sena contrastare e confidare quanto ritenuto con riguardo alla non credibilità della sua vicenda personale”.
6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in cancelleria il 31 gennaio 2020