Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2312 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 31/01/2011), n.2312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25127/2009 proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato

SPEZZAFERRO RAFFAELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati CHIAPPA

Enzo Massimo, GIOVANNI BIANCHINI, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, POLLI CLEMENTINA, MAURO RICCI, giusta

procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 574/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

21.4.09, depositata il 23/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 23 aprile 2009, la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata nei confronti dell’INPS da B.F., la quale, deducendo di essere maggiorenne, inabile, a carico della madre T.M.C., aveva agito in giudizio per ottenere il trattamento di reversibilità della pensione di cui fruiva quest’ultima.

Il giudice del gravame ha escluso per la B. il requisito della vivenza a carico, data l’esiguità del reddito della madre, ammontante a L. 100.000 mensili, rispetto a quello percepito dal familiare superstite, circa L. 11.393.000 annue. Considerata tale circostanza, il medesimo giudice ha osservato che la prova testimoniale richiesta già in primo grado e reiterata in appello, non aveva alcuna rilevanza, poichè si risolveva nell’enunciazione dell’onere affettivo e di aiuto personale in favore dell’appellata, affetta da gravi menomazioni, situazione che non integrava la dipendenza economica.

Per la cassazione della sentenza la soccombente ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

L’INPS ha depositato procura al difensore.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1951, art. 13 e della L. n. 903 del 1975, art. 22 e deduce che non è preclusiva, ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento di reversibilità, la percezione di un reddito proprio del familiare superstite inferiore a quello richiesto per il diritto alla pensione d’inabilità, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità. Del resto il medesimo Istituto, con una circolare, aveva chiarito che sino al 2000 il limite di reddito ai fini in questione doveva essere calcolato tenendo conto del trattamento minimo di pensione aumentato del trenta per cento, ed il reddito annuo della ricorrente era inferiore a quello così determinato.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 421 cod. proc. civ., ed assume l’errore in cui è incorso il giudice del merito nell’affermare che la prova testimoniale fosse stata richiesta tardivamente, non operando le decadenze di cui al n. 5 del denunciato art. 414, se la necessità dell’indicazione del mezzo di prova sorge per effetto delle difese dell’avversario.

Il ricorso è inammissibile.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è osservato quanto segue.

Trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, ma anteriore all’ultima riforma di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione dettata dall’art. 366 bis cod. proc. civ.. Alla stregua di tale norma l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Qui, però, per nessuno dei due motivi è formulato, con riferimento alle denunciate violazioni di legge, il prescritto quesito di diritto.

Peraltro in relazione al dedotto vizio del mancato esercizio da parte del giudice del gravame del potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori necessari, tra cui la prova testimoniale richiesta, non sono stati riportati i capitoli di prova, così come richiede la giurisprudenza di questa Corte per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il Collegio condivide queste deduzioni, alle quali peraltro la ricorrente non ha replicato.

Si deve perciò concludere per l’inammissibilità del ricorso.

La ricorrente, sebbene soccombente, resta esonerata dal pagamento delle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis (il giudizio di primo grado, come risulta dagli atti di causa, fu instaurato con ricorso notificato il 24 giugno 2003).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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