Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2312 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2312 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 23314-2016 proposto da:
HERA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, C
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso
lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, che la rappresenta
e difende;

– ricorrente contro
IC_A SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo
studio dell’avvocato SIMONE TABLO’, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALESSANDRO CARDOSI;

– controricorrente contro
COMUNE LONGIANO;

b)

f•

Data pubblicazione: 30/01/2018

- intimato avverso la sentenza n. 606/11/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
08/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che la ricorrente ha depositato
memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 606/11/201, depositata 1’8 marzo 2016, la CTR
dell’Etnia — Romagna rigettò l’appello proposto da Fiera S.p.A.,
gestore del servizio di rimozione dei rifiuti nel Comune di Longiano,
nei confronti del Comune medesimo e della società unipersonale
I.C.A. S.r.1, concessionaria per l’accertamento e la riscossione dei
tributi del suddetto Comune, avverso la sentenza della CTP di D’orli,
che aveva rigettato il ricorso proposto da Hera S.p.A. avverso avviso di
accertamento per TOSAP relativa all’anno 2005, ritenuta dall’ente
dovuta per occupazione di suolo pubblico a mezzo dei cassonetti
adibiti alla raccolta dei rifiuti.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria,

Ric. 2016 n. 23314 sez. MT – ud. 09-11-2017
-2-

partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO

cui resiste con controricorso I.C.A. S.r.l., mentre l’intimato Comune di
Longiano non ha svolto difese.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa
applicazione degli artt. 38 e 39 del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », lamentando l’erroneità in

passivo d’imposta, disattendendone la tesi dell’inapplicabilità della
TOSAP sulle aree occupate dai cassonetti per la raccolta della
spazzatura, in ragione del fatto che la loro sottrazione all’uso collettivo
non discende dalla collocazione in loco dei cassonetti in questione, ma
dalla specifica destinazione, impressa dal Comune di Longiano, di tali
spazi ad “aree di raccolta dei rifiuti».
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per avere la
decisione impug-nata omesso l’esame circa il fatto, da ritenersi decisivo,
che le aree occupate dai cassonetti per la spazzatura fossero state
previamente destinate dal Comune di Longiano ad aree di raccolta dei
rifiuti, con esclusione di ogni altra diversa utilizzazione.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra
loro strettamente connessi.
Parte ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte della
decisione impug-nata, del fatto che non potesse ipotizzarsi sottrazione
di aree all’uso pubblico con riferimento a quelle occupate dai
cassonetti adibiti al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in
ragione del fatto che la destinazione di dette aree a tale finalità era
avvenuta da parte del Comune medesimo nell’ambito
dell’espletamento di un servizio, quello appunto di raccolta dei rifiuti,
rispondente a pubblico interesse.
Ric. 2016 n. 23314 sez. MT – ud. 09-11-2017
-3-

diritto della pronuncia impugnata, che ha ritenuto la società soggetto

Il secondo motivo deve ritenersi inammissibile, perché la decisione
impugnata non ha affatto omesso la valutazione di detto fatto, ma
semplicemente lo ha ritenuto ininfluente ai fini dell’invocata, da parte
della contribuente, inapplicabilità della TOSAP e ciò nell’ambito di una
valutazione, da parte della sentenza impugnata, dell’occupazione come

Questa Corte ha già avuto occasione di recente di affermare, in
controversia analoga tra le stesse parti riferita all’anno d’imposta 2004
(cfr. Cass. sez. 5, 12 maggio 2017, n. 11883) la correttezza di detta
statuizione, in ragione del fatto che il demanio comunale non
costituisce oggetto dell’intervento appaltato ed in quanto
«l’occupazione effettuata dalla società con gli impianti adibiti al servizio
in questione non rientra neppure nell’ipotesi di cui all’art. 49, lett. e) del
d. lgs. n. 507/1993», norma di stretta interpretazione, «che subordina
l’esenzione dal tributo al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita
di detti impianti al Comune al termine del rapporto concessorio» (in
termini analoghi cfr. Cass. sez. 5, 11 giugno 2004, n. 11175), ipotesi
pacificamente non ricorrente nella fattispecie in esame.
D’altronde, la dedotta mancanza di un interesse economico della
ricorrente in ragione della destinazione a pubblico servizio non è
compatibile con la natura lucrativa dell’attività d’impresa svolta dalla
ricorrente medesima.
Ne consegue la legittimità della decisione impug-nata che, in conformità
ai precedenti di questa Corte richiamati dalla CTR (Cass. sez. 5, 29
luglio 2009, n. 17591; Cass. sez. 5, 21 giugno 2004, n. 11553; Cass. sez.
5, 12 gennaio 2004, n. 238; cfr. anche, più di recente, Cass. sez. 5, 27
settembre 2017, n. 22490), ha inteso il concetto di occupazione quale
presupposto del tributo in esame in senso oggettivo, implicante il solo
fatto della relazione materiale instaurata con la cosa, prescindendo,
Ric. 2016 n. 23314 sez. MT – ud. 09-11-2017
-4-

presupposto d’imposta in senso oggettivo.

quindi, oltre che dal contenuto, dal titolo stesso che eventualmente ne
disciplini l’utilizzazione.
Il primo motivo deve quindi ritenersi manifestamente infondato ed il
ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel

dispositivo.
Nulla va statuito in ordine alle spese nel rapporto processuale tra la
ricorrente e l’intimato Comune, che non ha svolto difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della
controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 1400,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di
legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso
articolo 13.

rapporto processuale tra le parti costituite e si liquidano come da

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA