Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2312 del 30/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 09/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Unicredit Leasing s.p.a., e per essa Unicredit Credit Management Bank

s.p.a., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv. Franco Matera (fax n. 06/8078750, p.e.c.

francomatera-ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio in Roma, piazza Santiago del Cile 8;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale di Foggia, 2016 articolazione

territoriale di Lucera, emesso il 5 novembre 2014 e depositato il 14

novembre 2014, n. R.G. 1316/2012.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 20 ottobre 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta “Il Tribunale di Foggia, con decreto del 14.11.2014, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla Unicredit Management Bank, ammetteva la ricorrente al passivo fallimentare per Euro 18.137,91, pari all’indennizzo convenuto in contratto, ordinando nel contempo alla curatela di restituire i beni oggetto del contratto di locazione contro il pagamento dei canoni effettivamente versati dalla società fallita sino alla risoluzione del contratto.

Osservava in proposito il tribunale che, venendo nel caso in esame in rilievo un leasing traslativo, stipulato con la società fallita e risolto prima della dichiarazione di fallimento, non poteva trovare applicazione il disposto di cui alla L. Fall., art. 72-quater, bensì l’art. 1526 c.c. con conseguente diritto del concedente alla restituzione del bene e dell’utilizzatore alla restituzione dei canoni corrisposti, salvo il riconoscimento di un equo compenso per il godimento del bene.

Unicredit s.p.a. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha censurato il decreto impugnato per violazione della L. Fall., artt. 72-quater e 93 e art. 1526 c.c (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo la L. Fall., art. 72-quater dettato un’identica disciplina della locazione finanziaria, valevole tanto per il c.d. leasing di godimento che per quello c.d. traslativo, con conseguente impossibilità di applicare l’art. 1526 c.c.; con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), non avendo il curatore, nella memoria difensiva depositata per resistere al ricorso L. Fall., ex art. 98, formulato alcuna domanda di restituzione dei canoni pagati dalla (OMISSIS) s.r.l. fino alla data della dichiarazione di fallimento.

La curatela fallimentare non ha svolto difese.

Il primo motivo è infondato.

Come già statuito da questa Corte, infatti l’introduzione nell’ordinamento, tramite il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 59 della L. Fall., art. 72 quater non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, e le differenti conseguenze (nella specie, l’applicazione in via analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo) che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatorè (Cass. n. 8687 del 2015). Successivamente è stato ulteriormente precisato che la L. Fall., art. 72-quater trova applicazione nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo, solo per quest’ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l’art. 1526 c.c. (Cass. n. 2538 del 2016). A tali principi si è dunque correttamente attenuto il tribunale nel caso in esame.

Il secondo motivo è fondato.

Nel caso di specie, infatti, il contratto si è risolto prima della dichiarazione di fallimento e il credito restitutorio per le attribuzioni patrimoniali effettuate dalla società in bonis è suscettibile di fondare un’azione restitutoria in favore del curatore fallimentare (azione che, per altro, deriva dal fallimento agli effetti della L. Fall., art. 24: cfr. Cass. n. 27304 del 2013). Tuttavia il tribunale, in mancanza di apposita domanda, non poteva imporre al concedente un obbligo restitutorio non specificamente azionato dall’avente diritto.

Sussistono pertanto i presupposti per la discussione del ricorso in camera di consiglio e se il Collegio condividerà la presente relazione per il rigetto del primo motivo e per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso”.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto quanto al primo motivo e accolto quanto al secondo con conseguente cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito di annullamento dell’ordine di restituzione dei canoni versati dalla società fallita sino alla risoluzione del contratto. In relazione all’esito del giudizio sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa in relazione alla predetta decisione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordine di restituzione dei canoni versati dalla società fallita sino alla risoluzione del contratto. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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