Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2312 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. II, 01/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 01/02/2010), n.2312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.V.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Tommaso

d’Aquino n. 108, presso lo studio dell’Avv. Daniela De Bernardinis,

rappresentato e difeso dall’Avv. CORREALE Massimo per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA “GELBISON E CERVATI”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

della Giuliana n. 44, presso l’Avv. Arnaldo Miglino, rappresentata e

difesa dall’Avv. RIZZO Valerio, per procura a margine del

controricorso, previa Delib. G.E. 25 novembre 2004, n. 87;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Vallo della Lucania n.

619/03, depositata il 10 ottobre 2003.

Udita, la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21

ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 10 ottobre 2003, il Giudice di pace di Vallo della Lucania rigettava la domanda proposta dall’Avv. D.V. B. nei confronti della Comunità montana Gelbison e Cervati, volta ad ottenere il pagamento degli onorari relativi allo svolgimento di attività difensiva in favore della detta Comunità Montana in un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato; onorari dei quali veniva chiesto il pagamento in misura non superiore ad Euro 1.032,91.

Il Giudice di pace riteneva che la domanda non fosse stata provata, non avendo l’attore indicato e fornito la prova dell’esistenza della delibera di conferimento di incarico per la prestazione professionale della quale era richiesto il pagamento, nè provato l’attività specificamente indicata nell’atto di citazione.

In primo luogo, il Giudice di pace rilevava che la documentazione prodotta dalla Comunità Montana (e cioè alcune deliberazioni della G.E. della stessa Comunità concernenti il conferimento di incarico anche all’Avv. D.V.) fosse utilizzabile, perchè trattavasi di documenti indicati nella comparsa di costituzione e risposta e perchè si trattava di atti pubblici necessari per la decisione della causa; essendo quindi intervenuta detta produzione documentale, non era stato più necessario disporne d’ufficio l’acquisizione. Del resto, osservava il Giudice di pace, nell’atto di citazione era stata indicata una delibera della giunta esecutiva di conferimento dell’incarico di difendere la Comunità Montana nel procedimento n. (OMISSIS), che tuttavia non era stata prodotta dall’attore.

Ciò posto, il Giudice rilevava che dall’esame delle delibere emergeva che in una (n. 11 del 1996) era stato determinato l’importo da corrispondere ai legali nella misura di L. 15.000.000, che avrebbe dovuto costituire un onere complessivo per tutte le prestazioni inerenti all’incarico conferito; in altre (n. 203 del 1996) si prendeva atto delle vertenze non espressamente considerate nella precedente delibera, e si conferiva l’incarico senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto già deliberato. Riteneva quindi che dette delibere fossero il frutto di un accordo intervenuto tra l’ente e i professionisti, il che consentiva la deroga dei minimi tariffari, principio quest’ultimo non applicabile in caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, essendo, da questo punto di vista, il diritto agli onorari un diritto patrimoniale disponibile da parte del professionista. Peraltro, non essendo stata fornita la prova dell’attività realmente effettuata per conto dell’ente, non era possibile valutare se il deliberato della Giunta esecutiva della Comunità mirasse a nascondere la violazione dei minimi.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’Avv. D.V.B. sulla base di tre motivi; resiste, con controricorso, la Comunità Montana Gelbison e Cervati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 320 e 184 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell’art. 210 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4.

La censura si riferisce al fatto che il Giudice di pace ha ritenuto ammissibile e utilizzabile ai fini della decisione la documentazione prodotta dalla convenuta quando si era già tenuta l’udienza di cui all’art. 320 cod. proc. civ., comma 4, ed era quindi scaduto l’ultimo termine per le produzioni documentali. Nè poteva argomentarsi, come fatto dal Giudice di pace, che in mancanza di deposito, sebbene tardivo, sarebbe stato comunque possibile acquisire d’ufficio quella documentazione. In ciò deve infatti ravvisarsi una violazione dell’art. 210 cod. proc. civ., in quanto l’esibizione non può essere ordinata dal giudice allorchè l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (che, peraltro, si trovava nella disponibilità della convenuta).

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Il ricorrente, invero, si duole della disposta acquisizione, da parte del Giudice di pace, di documenti tardivamente prodotti dalla Comunità Montana nel giudizio di merito. In particolare, per quanto si desume dalla sentenza impugnata, oggetto di produzione da parte dell’Amministrazione convenuta, erano alcune delibere della Giunta Esecutiva, e segnatamente della Delib. n. 11 del 1996. Ove si consideri che l’indicata delibera di Giunta esecutiva costituiva la fonte, nella prospettazione dell’attore, della propria pretesa, a- vendo egli asserito di aver svolto la propria prestazione professionale proprio in virtù di mandato ricevuto in attuazione della indicata delibera, appare del tutto evidente la carenza di interesse a far valere la nullità della sentenza per la indicata violazione. Altro discorso è poi quello, cui si riferisce il secondo motivo di ricorso, relativo alla idoneità di detta delibera a offrire la prova del conferimento dell’incarico professionale.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., nonchè vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Secondo il ricorrente, il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere carente di prova la domanda sul presupposto che non sarebbe stata dimostrata – mediante la produzione in giudizio della delibera – l’esistenza del conferimento dell’incarico. Da un lato, infatti, la Comunità Montana non aveva mai contestato di avere conferito l’incarico o che lo stesso fosse stato svolto, essendosi limitata a contestare genericamente la corrispondenza tra la complessiva attività svolta da esso ricorrente e quella indicata in atto di citazione. Anzi, la Comunità Montana aveva dedotto l’esistenza di un patto di limitazione del compenso professionale che presuppone il conferimento dell’incarico. Dall’altro, il Giudice di pace non ha tenuto conto di una serie di atti dai quali doveva desumersi il conferimento dell’incarico, tra i quali la sentenza emessa nel giudizio per il quale si chiedeva la liquidazione degli onorari, in cui si affermava che la comunità montana era rappresentata e difesa dall’Avv. D.V.B. per mandato come in atti in virtù di Delib. G.E. 25 gennaio 1996, n. 11. In tale situazione, dunque, non poteva rivestire alcun rilievo il fatto che nel fascicolo di parte non fosse inserita la citata delibera di incarico, in quanto non contestata dalle parti ed espressamente richiamata nella sentenza.

Il Giudice di pace non avrebbe potuto quindi rilevare d’ufficio, in assenza di contestazioni della parte interessata, una presunta carenza di mandato nel giudizio in riferimento al quale veniva chiesto il pagamento del compenso professionale, integrando un simile operato violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia ulteriori errori che, a suo giudizio, sarebbero presenti nella motivazione della sentenza impugnata, e in particolare il fatto che il Giudice di pace abbia desunto elementi di valutazione da altri procedimenti tra le stesse parti, della trattazione dei quali era incaricato, senza peraltro che detti procedimenti fossero stati previamente riuniti. Ed ancora, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la documentazione allegata all’atto di citazione non fosse idonea a documentare lo svolgimento dell’attività professionale della quale si chiedeva il compenso.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, “presupposto essenziale ed imprescindibile dell’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull’attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità” (Cass., n. 2345 del 1999; Cass. , n. 1244 del 2000).

Costituisce principio altrettanto saldo nella giurisprudenza di questa Corte, quello per cui “il contratto con il quale l’amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, onde è da escludersi che la sussistenza di un siffatto requisito formale possa essere ricavata aliunde, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono.

Pertanto, la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio della parte che basa su di esso la propria domanda, per cui il giudice, al fine di valutarne la fondatezza, ben può rilevare la mancanza del contratto in questione, senza che tale mancanza debba essere eccepita dalla controparte” (Cass., n. 1929 del 2004; Cass., n. 24826 del 2005; v. anche Cass., n. 8023 del 2000).

A tali principi il Giudice di pace di Vallo della Lucania, pur pronunciando nei limiti della giurisdizione equitativa, si è attenuto, sicchè la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate dal ricorrente quanto ai denunciati vizi di violazione di legge ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Quanto al vizio di motivazione, escluso che, nella specie si versi in ipotesi di assoluta carenza della motivazione o di motivazione apparente, deve rilevarsi che le censure stesse non sono proponibili avverso la impugnata sentenza, pronunciata dal Giudice di pace secondo equità.

Si deve poi aggiungere che il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata non terrebbe conto della citata Delib. n. 11 del 1996, nè della documentazione informativa intercorsa tra le parti, ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, ha omesso di trascrivere compiutamente i documenti della cui errata valutazione da parte del Giudice di pace egli si duole.

Nè è fondata la censura di violazione di norme processuali, e segnatamente dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Giudice di pace rilevato la mancanza della delibera di conferimento dell’incarico, giacchè, come affermato dalle richiamate decisioni, la nullità derivante dalla mancanza di detta delibera è rilevabile d’ufficio dal giudice.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 24, violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., nonchè vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

La circostanza della limitazione degli onorari per tutti i procedimenti per i quali era stato conferito l’incarico non poteva essere presa in considerazione perchè non dimostrata dalla convenuta, non essendo utile a tal fine la tardiva produzione della ricordata delibera di Giunta esecutiva. Un simile patto, in ogni caso, sarebbe stato nullo perchè in violazione dei minimi inderogabili della tariffa professionale.

Peraltro, osserva il ricorrente, la delibera indicata non consentirebbe di parlare dell’esistenza di un accordo limitativo degli onorari in misura inferiore ai minimi tariffari, essendo la limitazione contenuta in un atto unilaterale, alla formazione del quale ovviamente esso ricorrente non aveva partecipato. Una clausola del genere poi avrebbe comportato la sua sostituzione con le norme imperative vigenti.

Il motivo è inammissibile perchè il Giudice di pace, pur facendo riferimento alla delibera contenente l’indicata limitazione nella liquidazione degli onorari spettanti ai difensori, ha tuttavia ritenuto che l’attore non avesse “indicato e prodotto la specifica delibera di incarico per la prestazione di cui si richiede il pagamento, al fine di provarne il mandato da parte della Comunità Montana Gelbison e Cervati, nè l’attività specificata nell’atto di citazione”.

Come si vede, non avendo il Giudice di pace ritenuto provata la domanda e non avendo quindi liquidato, con riferimento alla controversia presupposta alcuna somma a titolo di onorario, la questione della violazione dei minimi tariffari non costituisce un punto sul quale il Giudice abbia statuito, sicchè la relativa censura è priva di oggetto, potendosi solo rilevare che le argomentazioni svolte dal Giudice di pace non hanno comunque concorso a determinare la ratio decidendo della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità della proposta censura.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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