Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23119 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. II, 22/10/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2660/16) proposto da:

B.A., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. Cosimo

Lepore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Giovanni Romano, in Roma, v. Valadier, n. 43;

– ricorrente –

contro

B.L., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù di

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Bartolo

Vincenzo Vesce, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Paolo Vesce, in Roma, v. G. Gozzi, n. 145;

– controricorrente e ric. incid. –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3843/2015

(depositata il 1 ottobre 2015);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 aprile 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai

sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con citazione del novembre 2006 il sig. B.L., premesso di essere proprietario (congiuntamente a Br.An. e S.R.) di un vano a piano terra e di un appartamento al primo piano di un fabbricato sito in (OMISSIS), ricostruito ai sensi della L. n. 219 del 1981 e che la condomina B.A. aveva occupato parte del vano scala condominiale ubicato al piano terra, la conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento per sentir dichiarare che l’androne scala del fabbricato era comune a tutti i proprietari degli immobili a cui garantiva l’accesso in ragione dei millesimi di proprietà a ciascuno imputabili, con condanna della citata convenuta all’eliminazione della pavimentazione installata, del tubo in ferro infisso nel pavimento e di tutto quanto allocato nelle scale condominiali.

Si costituiva in giudizio la convenuta che si opponeva alla domanda rivendicando la proprietà esclusiva, per titolo, del vano sottoscala esistente nell’androne condominiale.

Intervenivano volontariamente in giudizio anche Br.An. e S.R..

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1796/2009, respingeva la proposta domanda.

2. Interposto appello da parte del soccombente attore B.L. e nella costituzione della sola appellata B.A., la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3843/2015 (depositata il 1 ottobre 2015), accoglieva il gravame e, per l’effetto, dichiarava che l’androne scala del fabbricato in questione aveva natura condominiale e, di conseguenza, condannava la B.A. ad eliminare le opere eseguite nel relativo spazio, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

A fondamento dell’adottata decisione, la Corte partenopea, premessa la qualificazione della formulata domanda come domanda di rivendicazione ed individuata la porzione immobiliare oggetto di controversia, riteneva che in virtù della documentazione prodotta era emersa la natura condominiale del controverso androne e che la b.a. non poteva vantare alcun diritto di esclusiva proprietà sullo stesso per effetto del testamento del 1985 di B.R., poichè la relativa disposizione “mortis causa” relativa allo stanzino in discorso doveva considerarsi inefficace ai sensi dell’art. 654 c.c., siccome aveva ad oggetto una bene inesistente nell’asse ereditario al tempo del decesso del testatore.

3. Avverso la menzionata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, B.A., resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato basato su due motivi, da B.L..

I difensori di ambedue le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il suo primo motivo la ricorrente principale ha denunciato la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto che disciplinano l’attribuzione della qualificazione di erede e di legatario e, in particolare, la violazione ed erronea applicazione dell’art. 654 c.c., nel caso di specie.

Nello specifico, con tale censura, detta ricorrente ha inteso denunciare quest’ultima violazione nella parte in cui, a fronte di una chiara istituzione di erede, la Corte di appello aveva, invece, ritenuto che la temporanea inesistenza di un bene – per essere lo stesso in fase di costruzione – comportasse l’inefficacia della disposizione testamentaria e determinasse per l’erede l’impossibilità di ereditare il bene medesimo nella sua consistenza qualitativa e quantitativa.

2. Con la seconda doglianza la ricorrente principale ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame di una risultanza processuale e delle prove costituite su un punto decisivo della controversia, ovvero della rappresentazione grafica riportata nel progetto di ricostruzione dell’edificio dalla quale si desumeva la previsione di una porta di accesso allo stanzino sottoscala di proprietà esclusiva di essa ricorrente.

3. Con la sua terza censura la ricorrente principale ha prospettato la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto che disciplinano la rinuncia del diritto di proprietà su porzione di bene immobile e, specificamente, di quella oggetto della controversia.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale formulato in via condizionata dal B.L. risulta denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 1117 c.c., che, nello stabilire la presunzione di condominialità dei beni in esso previsti, determina l’inversione dell’onere della prova ai fini del superamento di tale presunzione.

5. Con il suo secondo motivo il ricorrente incidentale ha dedotto (sempre in via condizionata) il vizio di ultrapetizione e l’impossibilità per il giudice di determinare l’oggetto del giudizio, sostenendo che la Corte di appello avrebbe potuto valutare e pronunciarsi sull’eventuale idoneità del titolo a superare la presunzione legale di condominialità dell’intero androne scala, così come progettato, realizzato ed esistente nel fabbricato ricostruito.

6. Con il primo motivo – come si è anticipato – la ricorrente principale ha dedotto che la Corte di appello ha applicato erroneamente l’art. 654 c.c., in una situazione in cui non si versava in tema di legato bensì di istituzione di erede (quantomeno con riguardo all’indicazione di quota dell’intero patrimonio costituente l’asse ereditario), ragion per cui si sarebbe dovuta ritenere che ella, nel caso di specie, essendo l’immobile cui si riferiva lo stanzino oggetto della originaria domanda di rivendicazione in corso di ricostruzione ai sensi della L. n. 219 del 1981 (cui era riferibile la disposizione contenuta nel testamento del B.R. del dicembre 1985), aveva ereditato il diritto alla ricostruzione del cespite immobiliare nella sua pregressa consistenza qualitativa e quantitativa. Quindi, nella prospettazione della B.A., la temporanea inesistenza del bene oggetto di causa (di proprietà esclusiva del “de cuius” dante causa della ricorrente e rientrante nel suo patrimonio ereditario) non avrebbe potuto comportare l’inefficacia della disposizione testamentaria, non applicandosi nella fattispecie l’art. 654 c.c..

Rileva il collegio che, pur a fronte della formale errata applicazione di quest’ultima norma da parte del giudice di secondo grado, il motivo non merita di essere accolto.

Infatti, pur ponendo riferimento alla citata norma, la Corte di appello ha, in effetti, accertato che lo stanzino oggetto di controversia non avrebbe potuto ritenersi ricompreso effettivamente tra i beni di proprietà esclusiva del B.R. e, quindi, oggetto di istituzione ereditaria.

Invero, il giudice di appello ha appurato che, pur se esso fosse ancora esistente all’atto del testamento, non lo era più al momento dell’apertura della successione testamentaria (avvenuta nel (OMISSIS) alla morte del testatore) per effetto della sopravvenuta ricostruzione dell’intero immobile ai sensi della L. n. 219 del 1981, che – ed è questo il punto dirimente – non prevedeva più il vano ripostiglio sottoscala, conformemente al progetto del 7 dicembre 1988

approvato da tutti i comproprietari, ivi compreso il B.R. (deceduto, come detto, successivamente nel (OMISSIS)), e con l’attribuzione delle tabelle millesimali da parte dei comproprietari nel 1986 (dopo, quindi, la redazione del

testamento) e, perciò, con l’eliminazione del citato stanzino sottoscala, compensato da una maggiore superficie dell’appartamento assegnato allo stesso B.R..

Da ciò deriva che la b.a. non avrebbe potuto – come ritenuto dalla Corte di appello in virtù del percorso logico-argomentativo adottato (a prescindere dall’errato riferimento all’art. 654 c.c.) – vantare alcun diritto di proprietà esclusiva in virtù del testamento del 1985 (del suo dante causa) sull’area sottostante le scale condominiali che, perciò, per effetto del nuovo complessivo assetto immobiliare post-ricostruzione intervenuto dopo la formazione del testamento e prima della morte del “de cuius”, era venuto a ricomprendersi nelle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c..

7. Il secondo motivo formulato nell’interesse della ricorrente principale è anch’esso infondato e, perciò, da rigettare.

Diversamente da quanto con esso dedotto, va rilevato che la Corte di appello ha, in realtà, preso in considerazione la documentazione offerta in produzione dall’odierna ricorrente principale e non ha, quindi, omesso la valutazione del fatto asserito come decisivo dalla stessa B.A., risultando accertate le circostanze che il progetto di ricostruzione del fabbricato fu redatto il (OMISSIS) e che gli inerenti lavori ebbero inizio nel (OMISSIS) per poi essere ultimati il 31 dicembre 1990 e, quindi in epoca antecedente alla morte di B.R., verificatasi il (OMISSIS).

Risulta, poi, esaminato anche il profilo riferito alla planimetria (con a margine una quietanza apparentemente datata 4 luglio 1995) prodotta in primo grado dalla stessa B.A., di cui è stata ravvisata l’irrilevanza, trattandosi di un grafico riferito all’originario progetto di riparazione del vecchio fabbricato, poi superato dall’approvazione del nuovo progetto di ricostruzione intervenuto nel 1988.

8. Anche la terza censura avanzata dalla ricorrente principale è priva di fondamento perchè il B.R. (dante causa della stessa B.A.) non ebbe, in effetti (e successivamente alla redazione del testamento), a rinunciare al suo diritto di proprietà bensì ebbe a consentire la modificazione di tale diritto con l’accettazione del progetto di ricostruzione e con la realizzazione del nuovo fabbricato, nel quale non era stata più prevista la conservazione del vano sottoscala per effetto dell’accettata compensazione dell’esecuzione di una maggiore superficie dell’appartamento assegnato al B.R..

9. In definitiva, per tutte le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere integralmente respinto, con il conseguente assorbimento dei due motivi di ricorso incidentale condizionato formulati dal controricorrente B.L..

In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei termini di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cpa e contributo forfettario nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

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