Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23118 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. II, 22/10/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 2320/16) proposto da:

G.M., (C.F.: (OMISSIS)), e P.P., (C.F.:

(OMISSIS)), quali eredi legittimi di P.P.A.,

rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in

calce al ricorso, dagli Avv.ti Francesco d’Ayala Valva, e Andreina

Gastaldo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo,

in Roma, viale dei Parioli, n. 43;

– ricorrenti –

contro

M.A., (C.F.: (OMISSIS)), e M.M.P. (C.F.:

(OMISSIS));

– intimate –

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1181/2015

(depositata il 16 giugno 2015);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato nell’agosto 2009 le signore M.A. e M.M.P. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Alessandria – sez. dist. di Novi Ligure, il sig. P.P.A. per sentir dichiarare il loro avvenuto acquisto per asserita usucapione di una striscia di terreno adibita a strada, lunga 20 metri e larga 3 metri, insistente su parte del mappale (OMISSIS), foglio (OMISSIS) del NCT del Comune di (OMISSIS), catastalmente intestata al predetto convenuto.

Quest’ultimo, rappresentato dal figlio P., contestava la suddetta domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare l’eventuale inosservanza, da parte delle attrici, delle norme sulle distanze imposte dal codice civile ed emettere la conseguente sentenza di condanna alla riduzione in pristino, con declaratoria del divieto di transito sulla strada insistente sul mappale (OMISSIS), invocando, altresì, la condanna delle attrici alla rimozione del marciapiede e di ogni altro manufatto abusivo realizzato sulla menzionata strada ed al risarcimento del danno.

Il Tribunale adito, con sentenza del 29 aprile 2013, rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale proposta dal convenuto, ritenendo che non si fossero configurate le condizioni per ravvisare la fondatezza della pretesa azionata dalle attrici e che, invece, si dovessero ritenere provate le violazioni alle stesse ascritte, con conseguente ordine a loro carico dell’eliminazione del marciapiede sulla porzione di fondo accertata di proprietà dei P. e della cessazione del passaggio illegittimo sulla striscia di terreno dedotta in causa.

2. Interposto appello da parte delle originarie attrici M.A. e M.M.P., la Corte di appello di Torino, della costituzione dell’appellato, con sentenza n. 1181/2015 (depositata il 16 giugno 2015), accoglieva il gravame e, per l’effetto, dichiarava che le predette appellanti avevano usucapito l’immobile per cui era stata instaurata la controversia, condannando l’appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A fondamento dell’adottata pronuncia la Corte piemontese – disattesa l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità per asserita violazione dell’art. 348-bis c.p.c. – rilevava che, in effetti, l’impugnata sentenza era erronea non avendo ravvisato la fondatezza della domanda di usucapione delle M. poichè, pur essendo stato posto riferimento ad un contratto preliminare del marzo 1982 nell’ambito del cui oggetto era ricompresa anche la (futura) alienazione della strada dedotta in giudizio, il giudice di primo grado non si era avveduto che tale convenzione avrebbe dovuto essere propriamente qualificata come una vendita e che, essendo stato con essa previsto il trasferimento immediato del possesso del bene (con riserva di servitù perpetua di passaggio in capo all’alienante), si sarebbe dovuto presumere che tale possesso aveva avuto inizio dal citato marzo 1982 (con la maturazione del successivo possesso ultraventennale utile ai fini della dichiarazione di acquisto del bene a titolo di usucapione), senza che il P. avesse fornito al riguardo una prova contraria.

3. Avverso la citata sentenza di appello hanno formulato ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, G.M. e P.P., nella qualità di eredi legittimi dell’appellato P.P.A..

Le intimate M.A. e M.M.P. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., nonchè degli artt. 112 e 132 c.p.c., sul presupposto che la motivazione resa dalla Corte torinese, secondo cui la proprietà della controversa porzione di terreno si sarebbe dovuta considerare appartenente alle due M. dal 1982, data di sottoscrizione del contratto preliminare, oltre che erronea, era del tutto incompatibile e, quindi, incoerente con il dispositivo della sentenza che, in accoglimento della domanda formulata dalle appellanti, aveva dichiarato l’avvenuto acquisto in loro favore di tale immobile per usucapione già oggetto, invero, del preliminare.

2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1351 e 1362 c.c., confutando la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva tenuto conto del comportamento complessivo delle parti anteriore, contestuale e successivo alla sottoscrizione del citato contratto preliminare del 1982, dal quale si sarebbe dovuta desumere la mancanza di ogni prova idonea a far ritenere che, all’atto della conclusione di detto contratto, fossero stati trasferiti alle appellanti la proprietà o il possesso.

3. Con la terza doglianza i ricorrenti hanno lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 832,1140,1143,1158,2697 e 2944 c.c., contestando l’impugnata sentenza che era pervenuta all’accoglimento della domanda di usucapione in favore delle due M. nonostante non fosse stata fornita alcuna prova a sostegno dell’asserito possesso pacifico, ininterrotto e ultraventennale da parte delle appellanti, ed essendo anzi emerso che il P.P.A. (loro dante causa) aveva continuato ad esercitare quotidianamente, sia pedonalmente che con mezzi meccanici, il passaggio sull’intera strada costruita sul mappale (OMISSIS), che, oltretutto, costituiva l’unica via di accesso al magazzino e al garage cui era anteriormente adibito il seminterrato della casa, e che, in ogni caso, la famiglia del P. non aveva mai perso la proprietà nè dismesso il possesso sulla strada in questione, continuando a comportarsi “uti domini”, come del resto da ritenersi confermato dalle stesse controparti.

4. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata valutazione del presunto possesso vantato dalle due M., in conformità alle caratteristiche e alla destinazione dei luoghi oggetto di causa.

5. Rileva il collegio che il primo motivo è del tutto destituito di fondamento giuridico.

Infatti, non emerge alcuna incoerenza o irrisolvibile contraddittorietà dalla motivazione dell’impugnata sentenza, nella quale si giustifica adeguatamente la valutazione e la qualificazione del contratto – attività demandata propriamente al giudice di merito – intercorso tra i danti causa delle parti oggi costituite in questo giudizio di legittimità nel marzo 1982 come vero e proprio contratto di vendita e non come preliminare (a prescindere dalla sua intestazione formale come tale), nè dal dispositivo, nel quale si afferma l’accoglimento del gravame e l’acquisto per usucapione della porzione di terreno oggetto di controversia in favore delle appellanti, facendosi menzione, ai soli fini dell’identificazione di detta porzione, alla planimetria allegata al citato contratto (senza, oltretutto, porre riferimento all’indicazione formale come preliminare).

6. Anche la seconda censura non coglie nel segno e va rigettata.

Osserva il collegio che, in proposito, deve ritenersi errato il presupposto sul quale essa si basa, ovvero sulla considerazione che il citato contratto del marzo 1982 si dovesse qualificare come un contratto preliminare ad effetti obbligatori e non come un contratto di vendita ad effetti reali.

Occorre, infatti, evidenziare al riguardo che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul perchè, in effetti, il contratto andasse ricondotto ad una vendita (nel corpo del cui contenuto – riportato in motivazione – era stato stabilito che il P.P. “vende in piena proprietà e con ogni garanzia legale” a Ma.Ar. “che accetta ed acquista” l’immobile oggetto di causa e, precisamente, la porzione di terreno compresa nella planimetria allegata allo stesso contratto), avendo, altresì, accertato che nella intercorsa convenzione (come pure evincibile dal suo testo) era stato stabilito anche il prezzo della vendita e che la parte venditrice provvedeva all’immediato trasferimento del possesso giuridico e del materiale godimento per tutti gli effetti utili ed onerosi. Pertanto, sulla scorta della valorizzazione dei suddetti elementi e dei reciproci obblighi assunti dalle parti contraenti, va affermato che la Corte territoriale non è affatto incorsa nè nella denunciata violazione dell’art. 1351 c.c. (avendo idoneamente spiegato che il contratto dedotto in giudizio non fosse in realtà un preliminare di vendita ma una vendita vera e propria) nè delle disposizioni codicistiche in tema di ermeneutica contrattuale.

Del resto, è pacifico – come già rimarcato – che la qualificazione del contratto come preliminare o definitivo costituisce oggetto di una valutazione di merito basata su accertamenti fattuali, come tale incensurabile in sede di legittimità, se sorretta – come è certamente avvenuto nel caso di specie – da motivazione adeguata e non inficiata da vizi logici o giuridici (cfr., tra le tante, Cass. n. 21381/2006 e n. 21650/2019).

7. Osserva, a questo punto, il collegio che – in virtù della ricostruzione del contratto dedotto in giudizio come vendita in senso proprio e non come preliminare di vendita, con la previsione di effetti reali immediatamente traslativi – la Corte di appello ha, in realtà, accertato che il dante causa di M.A. e M.P. era divenuto propriamente proprietario per effetto del titolo riconducibile all’atto di alienazione stipulato tra le parti il 18 marzo 1982, ragion per cui può considerarsi superata ogni questione relativa all’accertamento sul se le due odierne intimate fossero, per effetto della prosecuzione del possesso già esercitato dal loro dante causa (acquirente del fondo oggetto di causa), a cui erano succedute, divenute proprietarie del bene controverso per effetto di maturata usucapione.

E’, perciò, ultroneo (per sopravvenuta carenza di interesse) esaminare gli altri due motivi che ineriscono propriamente alla contestazione sulla ritenuta sussistenza (e della correlata prova) delle condizioni per il riconoscimento della verificatasi usucapione, essendo divenuto irrilevante l’accertamento dell’acquisto del fondo a tale titolo, una volta rimasto appurato che esso era stato acquistato in virtù di titolo contrattuale.

In tal senso deve, perciò, essere corretta la motivazione dell’impugnata sentenza, errata in punto di diritto (che, pur avendo accertato l’intervenuto acquisto dell’immobile controverso a titolo contrattuale, ha dichiarato che esso era avvenuto per usucapione), ma ad esso conforme in dispositivo (art. 384 c.p.c., u.c.).

9. In definitiva, vanno rigettati i primi due motivi e dichiarati inammissibili i residui due, senza che occorra adottare alcuna statuizione sulle spese non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso e dichiara inammissibili gli altri due.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA