Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23118 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. II, 17/09/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 17/09/2019), n.23118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21867/2015 proposto da:

M.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RIZZO

36, presso lo studio dell’avvocato CARLO CARRIERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO CARNERO;

– ricorrente –

contro

D.M., T.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GUGLIELMO CALDERINI 68, presso lo studio dell’avvocato ILARIA

MAZZONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GABRIELE TROTTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3201/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/03/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui in rilievo può riassumersi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello principale di C.B. e M.M.R., la cui domanda di rimozione di un muro edificato da D.M. e T.C. era stata disattesa dal Tribunale, e, accolto l’appello incidentale, condannò gli appellanti principali alle spese del doppio grado;

ritenuto che ricorrono il C. e la M. con due motivi e gli intimati resistono con controricorso e che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative;

ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 1321 e 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:

– la Corte d’appello aveva negato il valore vincolante fra le parti della scrittura privata dell’8/3/1985, che recitava: “i sigg. T. e D. si impegnano a costruire una recinzione con zoccolo in calcestruzzo e rete metallica (o fac-simile), in modo da non arrecare ombra sulla proprietà dei coniugi G.”;

– di conseguenza, non poteva avere rilievo la circostanza, erroneamente valorizzata dalla sentenza, che il prolungamento del muro era lungo solo m. 1,78;

ritenuto che con il secondo motivo si prospetta violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del regolamento edilizio del Comune di Robbio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:

– la disposizione locale prevedeva che “le recinzioni non possono superare l’altezza di ml 2,00 e devono essere costituite da strutture trasparenti (rete metallica, inferriata, elementi di cemento prefabbricati, ecc.) su zoccolatura costituita anche da muratura piena di altezza massima di ml. 0,40 dal piano marciapiede; tra le proprietà provate confinanti sono ammesse recinzioni cieche previo accordo scritto tra le parti”;

– non aveva rilievo la finalità per la quale era stato disposto l’allungamento del muro ed era erroneo affermare, come aveva fatto la sentenza, che trattavasi del muro di un fabbricato regolarmente autorizzato, essendosi trattato, invece, di un ampliamento di un preesistente locale, per il quale era stata presentata una semplice DIA;

considerato che entrambi i motivi, tra loro osmotici, appaiono manifestamente destituiti di giuridico fondamento in ragione di quanto segue:

a) nessuna violazione era stata perpetrata del valore vincolante della scrittura, la quale non era diretta ad impedire il diritto di edificare o di ampliare il già edificato, ma solo di procedere con determinate modalità alla separazione tra i due fondi;

b) proprio per le stesse ragioni non si registra violazione alcuna del regolamento edilizio, senza necessità, pertanto, di verificarne la conformità del contenuto precettivo ai principi codicistici (art. 878 c.c.),

In virtù del principio di soccombenza i ricorrenti dovranno rimborsare alla controparte le spese legali del giudizio di legittimità, nella misura, stimata congrua, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte, di cui in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore dei resistenti, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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