Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23118 del 14/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13738/2016 proposto da:

BAIRES DI M.A.D. & C. S.N.C., ((OMISSIS)), in

persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI DONNA OLIMPIA 186, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO NENNA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5372/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

7/06/2012, depositata il 04/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato ESTER SCIPLINO (delega verbale avvocato DE ROSE)

difensore del controricorrente che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“Con sentenza n. 5372/2012 depositata il 4/9/2012, la Corte di appello di Roma rigettava l’impugnazione proposta dalla Baires di M.A.D. & c., nei confronti dell’I.N.P.S. (in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.) avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto l’opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata il 27/10/2005 ed avente ad oggetto contributi previdenziali e somme aggiuntive per Euro 81.677,42. Riteneva la Corte territoriale che: quanto all’omessa audizione del legale rappresentante della società nel procedimento conseguente al ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento posto a base della cartella opposta, la società si fosse limitata a riproporre le medesime argomentazioni svolte nel ricorso di primo grado senza alcun rilievo che investisse la ratio decidendi (la normativa ritenuta dal “Tribunale applicabile al caso in questione non prevedeva l’audizione dell’interessato); – quanto all’accertata sussistenza dei fatti acquisiti nel corso dell’ispezione, che le censure della società fossero del tutto generiche e non investissero la valutazione delle prove; – quanto alla omessa considerazione da parte del Tribunale della eccepita tardività della prova formulata dall’I.N.P.S., che la società non avesse interesse a lamentare che l’altra parte aveva sia pur tardivamente assolto ad un onere probatorio sulla stessa non gravante e che in ogni caso vi era stato un legittimo esercizio dei poteri d’ufficio; – quanto alla doglianza relativa all’entità delle sanzioni, che le censure avanzate dalla ricorrente all’udienza del 3/11/2006 si erano sostanziate in nuovi profili di impugnazione della cartella, come tali inammissibili e che comunque il motivo di appello non aveva investito minimamente la ratio decidendi del Tribunale (che, sul punto, aveva rilevato la genericità del motivo di opposizione ed ulteriormente ritenuto che la L. n. 388 del 2000, non avesse affatto abolito tutte le sanzioni ma solo previsto un diverso regime); – quanto alla doglianza relativa alla mancata lettura del dispositivo, che il motivo fosse infondato (risultando dal verbale di udienza del 4/12/2008 che il giudice “si ritira in camera di consiglio; all’esito decide la causa come da separato dispositivo” ed essendo ciò significativo della lettura del dispositivo stesso).

Avverso tale sentenza la Baires di M.A.D. & c. propone ricorso per cassazione affidato a plurimi motivi.

L’I.N.P.S. (anche nella qualità di mandataria della S.C.C.I. S.p.A.) resiste con controricorso.

Con i motivi esposti nelle parti contrassegnate dalle intitolazioni “In primis si eccepisce” e “Sulle motivazioni della sentenza impugnatà la società ricorrente rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sussistessero i requisiti di specificità dei motivi di appello prescritti dall’art. 434 c.p.c. e fossero altresì fondate le doglianze riguardanti i punti essenziali “che risultano essere indicate dal Giudice Collegiale nelle pagine 2, 3, 4, 5 della sentenza impugnata”.

I motivi presentano plurimi profili di inammissibilità.

I rilievi (che da un punto di vista formale sono privi di una suddivisione per punti delle censure oltre che di una chiara esplicitazione dell’intenzione di criticare la sentenza per violazione di norme di diritto, per vizio motivazionale o per nullità del procedimento) sono esposti dopo una pedissequa riproposizione del contenuto dell’atto di appello; a quest’ultimo è fatto più volte rinvio nelle parti contrassegnate dalle sopraindicate intitolazioni senza però una evidente specificazione dei punti rilevanti e dei corrispondenti passaggi argomentativi della sentenza impugnata che degli stessi non abbiano tenuto conto ovvero che gli stessi abbiano erroneamente valutato.

Si ricorda, infatti, che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero i vizi della motivazione; ne consegue che tali requisiti difettano quando il ricorrente si limiti ad un generico richiamo ad atti di causa, ancorchè pedissequamente riprodotti, senza una critica correlazione a questi, per specifici punti, dei corrispondenti passaggi argomentativi, rendendo così particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo alla prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (cfr. Cass., Sez. Un., n. 16628 del 2009).

E’ il caso di aggiungere che il contenuto dei motivi di ricorso non è idoneo a supplire la carenza sopra indicata, non essendo nella relativa esposizione comprensibilmente e distintamente palesata la sequenza dei fatti necessari a far intendere la vicenda processuale nè essendo, in modo corrispondente, adeguatamente spiegato perchè la sentenza presenterebbe i vizi costituenti ragione di illegittimità della decisione e per i quali dovrebbe essere cassata.

Pur con uno sforzo ricostruttivo ed estrapolativo (cui questa Corte non è invero tenuta), va, in ogni caso, evidenziato che non sono esplicitate le ragioni per le quali il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che non avesse formato oggetto di idonea censura il punto nel quale il giudice di primo grado aveva ritenuto, sulla base delle disposizioni di cui della L. n. 88 del 1989, art. 47 e del D.lgs. n. 124, art. 17, che non fosse prevista l’audizione dell’interessato.

Neppure è contrastata la pronuncia di secondo grado laddove affermato che, con riguardo alla valutazione delle prove operata dal Tribunale, non vi fosse stato alcun cenno nell’atto di appello.

La questione, poi, della tardività della prova richiesta dall’I.N.P.S. è, in concreto, superata dal riferimento operato dai giudici di appello al legittimo utilizzo da parte del Tribunale dei poteri d’ufficio in presenza come si evince dalla sentenza – di significativi dati di indagine acquisiti agli atti e tale passaggio argomentativo (costituente, sul punto, autonoma ratio decidendi) non ha formato oggetto di rilievo.

Quanto alla pretesa erroneità dell’applicazione delle sanzioni, si fa in ricorso riferimento al circostanza che la relativa questione (ritenuta dalla Corte territoriale nuova e quindi inammissibile) fosse stata posta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado senza che, però, sia riportato, in uno con il rilievo, il passo di tale ricorso al fine di consentire a questa Corte la verifica della fondatezza dell’assunto. Per il resto, il rilievo afferente le sanzioni appare incomprensibile, non risultando neppure evidenziati i dati fattuali idonei a dare contezza della pretesa esorbitanza degli importi applicati rispetto alle disposizioni di legge indicate.

Infine, quanto alla pretesa nullità insanabile della sentenza per mancata lettura del dispositivo, il rilievo è meramente assertivo e non intercetta il decisum della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha spiegato perchè dovesse ritenersi che il dispositivo era stato effettivamente letto.

In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2 – La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Va preliminarmente disattesa la preliminare eccezione di nullità formulata dalla ricorrente per violazione delle norme sul processo telematico per non essere gli atti alla medesima pervenuti in formato pdf (provvedimento di fissazione dell’udienza camerale, relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) sottoscritti digitalmente dal Cancelliere, dal Presidente, dal Consigliere estensore. Opera, infatti, nella fattispecie il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 c.p.c. (cfr. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. 12 maggio 2016, n. 9772) secondo il quale le forme dagli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sè o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento) più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l’obiettivo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire. Così la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26831).). Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa O possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte. Nella specie, la consegna telematica della copia degli atti nel luogo virtuale, ovverosia all’indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, ha comportato il risultato dell’effettiva conoscenza degli stessi, determinando il raggiungimento dello scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC (la società, come si evince dalla memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, ha compiutamente svolto le proprie controdeduzioni in ordine al contenuto della relazione). Peraltro la ricorrente non ha addotto nè alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, nè l’eventuale difformità tra le copie degli atti recapitati telematicamente, in formato “pdf” e gli originali cartacei depositati in cancelleria, ritualmente sottoscritti.

4 – Per il resto, questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e non scalfite dalla memoria e art. 380 bis c.p.c., con la quale la società ricorrente, contestando la proposta di inammissibilità, sostiene che il ricorso per cassazione contenga l’esposizione sommaria dei fatti e quella dei motivi di diritto con indicazione dei vizi da cui la sentenza impugnata sarebbe affetta (in particolare insiste nell’affermare che sussistessero i requisiti di specificità dei motivi di appello, che fossero stati svolti rilievi sull’omessa audizione dell’interessato, sulla valutazione delle prove operata dal Tribunale, sulla questione della tardività della prova richiesta dall’I.N.P.S., sull’erroneità dell’applicazione delle sanzioni, sulla nullità della sentenza di primo grado per mancata lettura del dispositivo).

Va ulteriormente evidenziato che, nel caso di specie, le valutazioni della Corte territoriale di inammissibilità di taluni rilievi di cui all’atto di appello e di infondatezza di altri è contrastata dall’odierna ricorrente con la riproduzione dell’atto di appello (pagg. 4-6) seguita da una iniziale considerazione quale: “non esiste alcuna statuizione della sentenza di primo grado passata in giudicato perchè la sentenza di primo grado è stata impugnata in loto con specifici motivi indicati nell’atto di appello”. E’ di tutta evidenza che con tale rinvio all’atto di appello (senza, peraltro, alcun riferimento alle argomentazioni della sentenza di primo grado che solo avrebbero consentito di valutare, in immediato coordinamento con i motivi di appello, la specificità delle censure di cui al gravame) questa Corte non è posta in grado di distinguere da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere (cfr. Cass. 8 maggio 2012, n. 6909; Cass. 16 febbraio 2012, n. 2223; Cass., 12 settembre 2011, n. 18646; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21779; Cass. 23 giugno 2010, n. 15180; Cass. 18 settembre 2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17 luglio 2009, n. 16628). Quanto alle ulteriori ragioni di censura, formulate nella indistinzione dei profili di merito e di diritto – sostanziale o processuale -, valga quanto evidenziato nella relazione dovendosi solo precisare, con riguardo al rilievo afferente la tardività delle richieste istruttorie dell’I.N.P.S., che la ricorrente sottace del tutto le ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere che il giudice di primo grado, nell’ammettere la prova testimoniale dell’Istituto, avesse comunque correttamente esercitato i poteri d’ufficio (a fronte di elementi di valutazione già emergenti dal verbale ispettivo), ravvisate proprio nelle incongruenze lamentate dall’opponente in ordine alle dichiarazioni rese dai lavoratori all’ispettore dell’I.N.P.S.. Era stata, dunque, la stessa ricorrente in opposizione a porre la questione poi oggetto di approfondimento istruttorio, il che determina l’irrilevanza della soluzione adottata dalla Corte territoriale (con l’ulteriore autonoma ratio decidendi) in riferimento all’atteggiarsi dell’onere probatorio.

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

5 – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

6 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

7 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater, del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

La suddetta condizione sussiste nella fattispecie in esame.

P.Q.M.

l,a Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016

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