Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23118 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14443/2016 proposto da:

A.M., M.F.C., ME.AL.,

V.S., P.E., T.E., TA.LA.,

C.A., TR.PA., P.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OVIDIO, 20, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN,

ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8322/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande proposte dal V.S. e altri ricorrenti, volte al riconoscimento, quali assistenti di volo dipendenti da Alitalia, dei contributi previdenziali L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8;

che per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i predetti dipendenti con unico motivo;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione degli artt. 112 e 434 c.p.c. – omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell’art. 434 c.p.c., rilevando che la Corte aveva omesso di esaminare l’eccepita violazione dell’art. 434 c.p.c., per mancata indicazione nell’atto di appello delle parti della sentenza che sono sottoposte a censura;

che, quanto alla censura di omessa pronuncia, è da rilevare che la Corte territoriale, esaminando nel merito le censure poste con l’appello, ha implicitamente disatteso l’eccezione d’inammissibilità del medesimo, talchè non è rilevabile il vizio denunciato (in tal senso Cass. n. 5351 del 08/03/2007: “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame)” e, ancora, Cass. n. 16788 del 21/07/2006 “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (conformi Cass. n. 20311 del 04/10/2011; Cass. n. 17956 del 11/09/2015);

che è, altresì, manifestamente infondata la censura formulata ex art. 360 c.p.c., n. 3, in ragione della sufficiente indicazione nell’atto d’appello delle parti di sentenza censurate e delle relative critiche formulate, come può evincersi dalla trascrizione delle medesime contenute nel ricorso;

che, quanto al dedotto vizio di motivazione, la formulazione del motivo non è conforme ai criteri indicati da Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso deve essere rigettato, con conseguente regolamentazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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