Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23117 del 14/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23117
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Torino con ordinanza n. R.G. 13826/2014 emessa il 23/10/2013 nel
procedimento pendente tra:
A.M.;
LOGISTICA NOVARESE SOC COOP;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARCELLO
MATERA che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di
consiglio, di dichiarare la competenza del Tribunale di Novara
Giudice del lavoro, con le determinazioni di legge;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso della L. 28 giugno 2012, n. 92, ex art. 1, comma 48, al Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro A.M. conveniva in giudizio la Logistica Novarese società cooperativa chiedendo che venisse accertato che il rapporto societario intercorrente tra le parti era simulato trattandosi, invece, di rapporto di lavoro subordinato e che, di conseguenza, si dichiarasse la nullità del licenziamento a lui intimato nonchè della delibera di esclusione dalla cooperativa, con conseguente condanna della convenuta a reintegrarlo ed al risarcimento del danno.
L’adito giudice, con ordinanza del 20 marzo 2015 si dichiarava incompetente ritenendo la competenza del Tribunale di Torino in funzione di Tribunale delle Imprese.
Quest’ultimo ufficio, innanzi al quale la causa era stata tempestivamente riassunta, con ordinanza del 23 ottobre 2015, ha sollevato conflitto sull’assunto che la competenza sulla controversia de giro spettasse al giudice del lavoro presso il Tribunale di Novara.
Il Pubblico Ministero, ha reso le sue conclusioni nel senso della determinazione della competenza del Tribunale di Novara in funzione di giudice del lavoro.
Osserva il Collegio che la questione è stata già esaminata da questa Corte che ha avuto modo di affermare il principio secondo cui qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa venga risolto per due cause concorrenti che traggono origine da una stessa condotta, incidente sia sugli obblighi statutari che sui doveri di correttezza, buona fede e lealtà del lavoratore, il concorso dell’impugnativa della Delib. di esclusione e del provvedimento di licenziamento configura un’ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto mutualistico, l’altra su quello lavorativo, che determina la competenza del giudice del lavoro in forza dell’art. 40 c.p.c., comma 3 (Cass. 19975 de/06/10/2015; Cass. n. 24917 de/21/11/2014).
Si è detto, infatti, che alla regola della vis attractiva del rito del lavoro va riconosciuto carattere generale e preminente per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma processuale è preordinata a garantire e, dunque, la medesima deve trovare applicazione anche nel nuovo contesto normativo segnato dalla L. n. 27 del 2012. Pertanto, è in conformità ad essa che si deve provvedere all’interpretazione della locuzione “ragioni di connessione” di cui al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 3, nel senso che il regime della connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al rapporto mutualistico e al rapporto lavorativo, comporta il radicamento della competenza per le cause connesse dinanzi al giudice del lavoro.
Ne consegue che va dichiarata la competenza del Tribunale di Novara in funzione di giudice del lavoro.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Novara in funzione di giudice del lavoro; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016