Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23117 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13176/2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 2,

presso lo studio dell’avvocato VITTORIO TARSIA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2934/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata l’11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari, in riforma della decisione del giudice di prime cure, ha riconosciuto il diritto di L.R. all’assegno mensile di invalidità a decorrere dal 1/5/2011;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo;

che la L. ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo l’ente ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8,L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12, 13 e 16 e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 6 e 7, rilevando che la Corte territoriale aveva erroneamente riconosciuto l’assegno di invalidità con decorrenza 1/5/2011, nonostante che a quella data la L. avesse già compiuto 65 anni d’età e che le prestazioni di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, non possano essere riconosciute a favore di soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età;

rilevato che il ricorso è fondato sulla base delle norme richiamate, poichè risulta dagli atti che la ricorrente era nata il 7/3/1946;

che la ricorrente non si oppone all’accoglimento del ricorso e chiede la compensazione delle spese;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto e, decidendo nel merito, va rigettata l’originaria domanda;

che nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito in ragione dell’allegata dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da L.R.. Nulla sulle spese in relazione al giudizio di legittimità e ad entrambi i gradi del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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