Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23116 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/09/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 17/09/2019), n.23116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11992-2014 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA, 10,

presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA SCALISE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLA VALZANO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO,

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA ETR S.P.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3922/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/11/2013 R.G.N. 1203/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Lecce ha rigettato l’opposizione proposta da P.C. nei confronti dell’Inps, anche quale mandatario della S.c.c.I s.p.a. e di Equitalia Sud S.p.a., avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale gli era stato intimato il pagamento di Euro 43194,22, pretesi per l’omissione dei contributi previdenziali gestione artigiani relativi agli anni dal 2000 al 2002; il Tribunale, ritenuta la regolarità del procedimento notificatorio – effettuato con le modalità di cui al D.P.R. n. 602 del 1996, art. 26, ha ritenuto l’infondatezza dell’opposizione in quanto la cartella conteneva l’indicazione del responsabile del procedimento, le modalità ed i termini dell’impugnazione nonchè gli importi non corrisposti all’INPS e che la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente non invalidava la cartella;

la Corte d’ appello di Lecce, accogliendo l’eccezione proposta da Equitalia s.p.a. relativa alla tardività dell’opposizione in quanto riferita a soli profili formali di affermata illegittimità della procedura di riscossione, ha rigettato l’appello proposto da P.C.;

P.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi;

INPS ed Equitalia Sud s.p.a. hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso viene denunciata – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine all’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione alla richiesta di accertare e dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado, l’infondatezza della cartella di pagamento impugnata per l’impossibilità, conseguente all’eccepito difetto di motivazione, di identificare l’atto presupposto alla base della cartella, di comprendere le ragioni della pretesa dell’Ufficio, di individuare i presupposti di fatto ed i motivi di diritto alla base della pretesa contributiva;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti che si ravvisa nell’eccezione di infondatezza della pretesa delle controparti per mancanza degli elementi sulla base dei quali viene disposta l’iscrizione a ruolo, idonei a comprendere l’origine della pretesa;

con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. e D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24; secondo la ricorrente il giudice di secondo grado avrebbe errato nel valutare che i motivi di doglianza espressi nell’opposizione e nell’atto di appello attenessero ad un’opposizione agli atti esecutivi, dal momento che gli stessi denunciavano il difetto di motivazione della cartella e con ciò si sarebbe proposta una ragione di opposizione relativa al merito della pretesa e non agli aspetti formali; inoltre, era pure stata fatta valere l’inesistenza della notificazione della cartella per carenza di qualifica ed abilitazione del notificatore;

il secondo motivo è inammissibile perchè la sua formulazione è del tutto distonica rispetto al vizio tipico di motivazione che il codice di rito ha delineato nel n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1; in particolare, va ricordato che il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, e non anche l’omesso esame di determinati elementi probatori, nè tanto meno le linee difensive prospettate dalle parti; la critica è ammissibile se ricade interamente nell’ambito dell’errore di fatto sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come definiti nel testo riformato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, e dalla interpretazione che della norma ha fornito questa Corte (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014);

la giurisprudenza di legittimità è assolutamente ferma nella applicazione di tali principi (cfr. Cass. n. 13960 del 19/06/2014; n. 11892 del 10/06/2016; iSez. Un. 16598 del 05/08/2016, in motivazione; Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016; n. 23940 del 12/10/2017);

i motivi primo e terzo, da trattare congiuntamente, sono infondati;

il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 9, art. 17, comma 1, D.L. n. 78 del 2010, artt. 24,25,29, art. 30, comma 1 convertito in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; b) opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l’intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ovverosia nei termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell’esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l’esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);

tali tutele giudiziali si correlano, in senso diacronico, alle diverse fasi in cui si articola l’intero procedimento; a monte si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell’obbligazione contributiva con l’iscrizione a ruolo del debito o, da ultimo solo per l’INPS, con l’emanazione dell’avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010;

in questa fase assume centralità l’iscrizione a ruolo (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 1) del debito contributivo derivante sia dai versamenti omessi che dagli accertamenti ispettivi e tale indicazione normativa che affida all’iscrizione a ruolo la formalizzazione della pretesa debitoria da parte dell’Ente, costituisce una previsione specifica della riscossione dei crediti contributivi rispetto a quella relativa alle imposte sul reddito, contenuta nel Capo II del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14,15,15 bis e 15 ter, che indicano, quali oggetti dell’iscrizione a ruolo, le liquidazioni effettuate dall’ufficio competente;

il ruolo, però, può anche costituire l’atto mediante il quale viene determinata e definita la pretesa impositiva sottostante e ciò vale soprattutto per l’iscrizione a ruolo del contributo previdenziale, che è l’oggetto dell’obbligazione contributiva che trova nel ruolo la propria formalizzazione e nella cartella di pagamento, che del ruolo rappresenta l’estratto formato dall’agente della riscossione (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25), il mezzo di comunicazione formale all’affermato debitore;

la giurisprudenza di legittimità ha, dunque, fissato il principio secondo cui l’opposizione per ragioni di merito va ricondotta al modello strutturale dell’opposizione al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che l’opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, deve essere necessariamente correlata alla pretesa indicata nella cartella o avviso di addebito, contenuta nella motivazione redatta secondo le specifiche indicazioni ministeriali;

la cartella, infatti, ai sensi del D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6, richiede l’indicazione “sintetica” degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo quindi, per la regolarità del documento esattoriale, un’indicazione “analitica” di quegli elementi;

il debitore ben può proporre l’opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18 novembre 2004 ed in senso conforme Cass. 8 luglio 2008, n. 18691) posto che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l’opposizione agli atti esecutivi – con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell’atto – è prevista dall’art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall’art. 24 cit. D.Lgs., che si riferisce, invece, all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione;

dunque, poichè, ancora in questa sede il ricorrente insiste nel sostenere che la ragione fondamentale dell’opposizione era legata alla insufficiente ed oscura motivazione contenuta nella cartella a ragione del credito contributivo preteso, non può che confermarsi la correttezza della qualificazione posta in essere dalla Corte d’appello che ha ritenuto trattarsi di opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine di venti giorni (e non cinque come affermato erroneamente dalla sentenza impugnata) dalla notifica della cartella avvenuta il 30 gennaio 2010, ormai decorsi alla data del 10 marzo 2010 in cui il ricorso fu depositato;

il ricorso va, dunque, rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore di ciascun contro ricorrente.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, per ciascun contro ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto che sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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