Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23116 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5420/2017 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “PAOLO GIACCONE” PALERMO, in

persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO ANTONELLI, 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO,

rappresentata e difesa dagli avvocati IGNAZIO MONTALBANO,

MASSIMILIANO MARINELLI;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPINA SIMONELLI, ROSSANA ROSOLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4964/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 14/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 31 maggio 2013, in parziale riforma della decisione del primo giudice, condannava l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo (d’ora in avanti: Azienda) al pagamento in favore di R.R. delle retribuzioni maturate dal 26 aprile 2004 e confermava l’ordine di riammissione in servizio con le mansioni e nelle funzioni precedentemente svolte;

che il ricorso principale e quello incidentale proposti, per la cassazione di detta decisione, rispettivamente dall’Azienda e dal R. venivano rigettati con sentenza di questa Corte n. 4964/2016 del 14 marzo 2016;

che di tale pronuncia chiede la revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Azienda fondato su un unico motivo cui resiste con controricorso il R.;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che si chiede la revocazione della predetta sentenza di questa Corte nella parte in cui ha rilevato che il giudice dell’appello aveva correttamente ritenuto valida la messa in mora inoltrata all’Azienda dal procuratore del lavoratore senza considerare che nella decisione della Corte territoriale, tra l’altro, si affermava che “dal comportamento dell’appellante e dall’intimazione a riprendere servizio del 5.11.1998, risulta che l’azienda Policlinico ha posto in essere la situazione di mora accipiendi, avendo intimato al lavoratore a riprendere servizio entro 24 ore dalla ricezione dell’intimazione”; che, in altri termini, l’errore revocatorio sarebbe consistito nel non avere questa Corte considerato la messa in mora dell’Azienda ma solo quella successiva del lavoratore, posta in essere il 26.4.2004, quando ormai il R. era da considerarsi decaduto non avendo tempestivamente ottemperato all’intimazione del datore di lavoro;

che il ricorso è inammissibile non denunciando un errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonchè 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005); che, pertanto, non è stata ritenuta inficiata da errore di fatto la sentenza della Suprema Corte della quale si censuri la valutazione del motivo d’impugnazione, in quanto espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto di impugnazione, perchè in tal caso è dedotta una errata valutazione ed interpretazione degli atti oggetto di ricorso (Cass. n. 10466/2011; 14608/2007), così come è stata esclusa la ricorrenza di errore revocatorio nel preteso errore nell’individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass. n. 5086/08), nell’interpretazione dei motivi (Cass. n. 9533/06) o nella lettura del ricorso (Cass. n. 5076/08), così come si è escluso che possa rappresentare errore revocatorio il mancato rispetto del principio di autosufficienza del motivo di ricorso (Cass. 14608 del 2007);

che nel caso in esame non vi è stata alcuna svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile in cui la Corte sarebbe incorsa e ciò in quanto il rigetto del ricorso principale è stato fondato, nella decisione qui impugnata, sul rilievo che il giudice dell’appello aveva correttamente evidenziato come nessun elemento di valenza chiaramente dismissiva (del rapporto di lavoro) fosse stato allegato dalle parti, quindi sulla scorta di una valutazione complessiva dei fatti, tra i quali era stata presa in considerazione anche la messa in mora dell’Azienda del 5.11.1998 (come di evince dalla lettura della motivazione della sentenza della Corte palermitana riportata nel ricorso all’esame);

che, quindi, il denunciato presunto errore oltre a non essere tale perchè privo di tutti i caratteri sopra indicati per poter essere ritenuto “errore revocatorio” in realtà finisce con il sollecitare una inammissibile rivisitazione del merito della controversia; che non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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