Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23115 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 11/11/2016), n.23115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. avv.

M.R., domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, unitamente all’avv.

MAURIZIO POZZI del foro di Milano, dal quale è rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L., rappresentata da

MA.Ma. e Ma.Gu., in virtù di procura per notaio

G.R. del (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in Roma, alla via Cassiodoro n. 9, presso l’avv. prof. MARIO NUZZO,

dal quale, unitamente allo avv. prof VINCENZO MARICONDA, è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine della

memoria di costituzione;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, depositata il 23

dicembre 2015, nel giudizio civile iscritto al n. 32569/2015 R.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 giugno 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale doti. SALVATO Luigi, il quale ha

chiesto l’accoglimento dell’istanza.

Fatto

1. Il curatore del fallimento della (OMISSIS) S.r.l. ha convenuto in giudizio la Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. per sentirne dichiarare la responsabilità nella causazione del dissesto della società fallita, con la condanna al risarcimento dei danni nella misura di Euro 5.512.724,00.

A sostegno della domanda, ha esposto che la Banca, dopo aver concesso alla società fallita un mutuo edilizio dell’importo di Euro 6.000.000,00, da erogarsi in più tranches in corrispondenza con l’andamento dei lavori e dei costi di edificazione, ha sovrastimato il futuro prezzo di vendita delle unità immobiliari in corso di realizzazione, ha omesso di esercitare qualsiasi controllo sulla veridicità della contabilità di cantiere e degli stati di avanzamento dei lavori presentati dall’impresa. che sopravvalutavano i costi sostenuti, ha più volte prorogato il finanziamento, nonostante l’intervenuto arresto dei lavori, ha concesso un ulteriore mutuo dello importo di Euro 1.700.000,00, in assenza di ponderati elementi di previsione ed in contrasto con gli elementi oggettivi disponibili per la determinazione del valore delle opere realizzate, ed ha reiteratamente anticipato l’importo di fatture rivelatesi successivamente false, continuando in tal modo a finanziare una società sempre più indebitata ed ormai non più in grado di operare sul mercato.

2. Con ordinanza del 23 dicembre 2015, il Tribunale di Milano ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio di opposizione promosso dalla Banca avverso lo stato passivo del fallimento, pendente dinanzi al medesimo Tribunale ed avente ad oggetto il credito derivante dai mutui concessi alla società fallita, la cui ammissione al passivo è stata negata dal Giudice delegato per avvenuto superamento del limite di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38 ed alla deliberazione adottata dal CICR il 22 aprile 1995.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che la decisione della controversia risulta, sotto diversi profili, dipendente da quella della causa di opposizione, in quanto, indipendentemente dalle ragioni giuridiche che hanno determinato il rigetto dell’istanza di ammissione al passivo, l’esito di tale giudizio può rivelarsi determinante, quanto meno nella prospettiva dell’accertamento della sussistenza di un danno nei termini lamentati dal curatore del fallimento.

3. Avverso la predetta ordinanza il curatore ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidata ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. La Banca ha resistito con memorie.

Diritto

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., osservando che, nel disporre la sospensione del giudizio, l’ordinanza impugnata si è ispirata a criteri di opportunità, avendo tenuto presente un’esigenza di coordinamento tra due giudizi che presentano una parziale comunanza di questioni, senza considerare che tale provvedimento non ha carattere discrezionale, ma presuppone la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra le due cause. Sostiene infatti che il Tribunale ha omesso di rilevare la diversità di petitum e causa petendi esistente tra le due domande, aventi ad oggetto rispettivamente l’accertamento di un credito di natura contrattuale ed il risarcimento del danno per un fatto illecito extracontrattuale, ovverosia per la condotta tenuta dalla Banca in concorso con gli amministratori della società fallita. Aggiunge che tra le relative decisioni non è ravvisabile alcuna interferenza logica, dal momento che a) il riconoscimento della validità dei contratti di mutuo, da cui dipende l’ammissione al passivo del credito, non è logicamente incompatibile con l’affermazione della responsabilità della Banca, b) la pretesa risarcitoria non risulta correlata all’importo dalla stessa erogato, ma allo incremento del passivo determinato dall’operazione da essa finanziata, e c) la violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38 che nel giudizio di opposizione allo stato passivo assume carattere dirimente, in quello risarcitorio costituisce soltanto uno degl’indici del comportamento antigiuridico della Banca.

2. Il ricorso è fondato.

Com’è noto, infatti, la sospensione del processo può essere disposta, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., quando la decisione dello stesso dipenda dall’esito di un’altra causa, pendente dinanzi al medesimo giudice o a un giudice diverso, nel senso che la decisione di quest’ultima sia destinata ad assumere portata vincolante, con efficacia di giudicato, nell’ambito della causa pregiudicata; a tal fine, non è peraltro sufficiente un nesso di mera consequenzialità logica tra le decisioni, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità in senso logico-giuridico, che ricorre allorquando una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento fondante di un’altra situazione sostanziale, sicchè il relativo accertamento risulti idoneo a definire, in tutto o in parte. il thema decidendum del primo giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 16 marzo 2016, n. 5229; Cass., Sez. 6, 6 novembre 2015, n. 22784; 24 settembre 2013, n. 21794).

Tale rapporto nella specie non può ritenersi sussistente, avuto riguardo alla diversità del petitum e delle causue petendi delle domande che costituiscono oggetto del giudizio in esame e di quello ritenuto pregiudicante, la cui attinenza a rapporti giuridici distinti e non aventi alcun contatto fra loro, se non sul piano meramente fattuale, esclude la possibilità di attribuire al secondo procedimento una portata condizionante rispetto al primo: l’opposizione allo stato passivo proposta dinanzi alla Sezione fallimentare del Tribunale di Milano è volta infatti ad ottenere l’accertamento del credito della Banca per la restituzione dei finanziamenti concessi alla società fallita, in funzione della partecipazione al concorso sul patrimonio di quest’ultima, e trova pertanto fondamento in una responsabilità di tipo contrattuale. mentre la domanda proposta nel presente giudizio è volta a far valere una responsabilità aquiliana, avendo ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati dalla condotta della Banca, la quale, pur consapevole dello stato di crisi della società fallita, avrebbe continuato a farle credito, in tal modo aggravandone la situazione economico-finanziaria. Sull’accertamento di tale responsabilità non può incidere in alcun modo quello della validità dei contratti di finanziamento, in discussione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il cui esito non potrebbe giustificare l’automatica esclusione dell’illecito nè incidere sulla liquidazione del risarcimento, da commisurarsi non già all’ammontare dei finanziamenti concessi, ma all’entità delle conseguenze economiche derivanti dall’abusiva concessione di credito.

L’identità della vicenda alla quale fanno riferimento i due giudizi, pur potendo determinare una comunanza di questioni da risolvere, sotto il profilo fattuale, non si traduce quindi in un rapporto di pregiudizialità giuridica, tale da giustificare la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., potendo invece risolversi, al più, in una connessione di cause. L’ammissibilità della sospensione trova d’altronde ostacolo anche nella pendenza dei due giudizi dinanzi a sezioni diverse del medesimo Tribunale, la quale avrebbe imposto al giudice della causa ritenuta pregiudicata di rimettere gli atti al capo dell’ufficio, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 274 c.p.c., comma 2, a meno che, in relazione allo stato raggiunto dal giudizio ritenuto pregiudicante, non avesse ritenuto di dover escludere la possibilità di disporre la riunione ai sensi della citata disposizione (cfr. Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2015, n. 22292; 24 settembre 2014, n. 20149; 26 luglio 2012, n. 13330). Tale soluzione non si pone in contrasto con l’assoggettamento della domanda proposta dalla Banca al rito speciale previsto dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 93 e ss. per l’accertamento dei crediti nei confronti del fallito, il quale, pur escludendo, nella fase sommaria della verifica, la possibilità di una trattazione congiunta della relativa causa e di quella eventualmente promossa dal curatore del fallimento per l’accertamento di un credito del fallito nei confronti del creditore, non impedisce, una volta superata la predetta fase ed introdotta quella a cognizione piena, l’applicazione dei principi generali in tema di connessione, a meno che non si siano verificate preclusioni o che il giudice dinanzi al quale il curatore ha proposto la sua domanda non sia investito della causa per ragioni di competenza inderogabile, dovendo la translatio comunque aver luogo nella sede fallimentare (cfr. Cass., Sez. Un., 12 novembre 2004, n. 21499: Cass., Sez. 6, 26 gennaio 2016, n. 1399; Cass., Sez. 3, 8 gennaio 2010, n. 73).

3. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Milano, per la prosecuzione del giudizio, anche ai fini della liquidazione delle spese relative alla presente fase.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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