Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23115 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 10/03/2017, dep.04/10/2017),  n. 23115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1477/2016 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA

AUGELLO;

– ricorrente –

contro

T.G., T.G.S., T.E., T.S.,

T.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO DEL PRETE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 737/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso posto che l’assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa censurabile, – e solo entro certi limiti – sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo. La proposta del relatore è stata notificata alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Ritenuto che:

M.L. con ricorso notificato il 5 gennaio 2016 ha chiesto a questa Corte di Cassazione l’annullamento della sentenza n. 737 del 2015 con la quale la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza n. 688 del 2007 del Tribunale di Pesaro che aveva rigettato la domanda di M.L.) nei confronti dei sigg. T. ( A., E., G., S. e G.S.) per sentire dichiarare l’annullamento parziale del contratto stipulato inter partes il 28 marzo 2001, per sussistenza di un errore essenziale. L’attore aveva chiarito di avere acquistato dai convenuti oltre ad altri terreni non oggetto di contestazione anche l’appezzamento di terreno agricolo montano con sovrastanti ruderi di fabbricati rurali che comprendeva più mappati dello stesso foglio n. (OMISSIS) del Catasto terreni del Comune di (OMISSIS), sui quali l’istante scopriva successivamente alla stipula che esistevano dei vincoli idrogeologici, paesaggistici e di rimboschimento sostanzialmente impeditivi della sua attività agricola e contrari alle garanzie promesse.

La cassazione della sentenza della Corte distrettuale di Ancona è stata chiesta per un motivo. I sigg. T. hanno resistito con controricorso.

2.- Il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1429 c.c., n. 2, art. 1428 c.c. e art. 1431, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare il ricorrente si duole del fatto che nonostante la Corte di appello avesse riconosciuto la sussistenza, nel caso in esame, dell’errore essenziale avrebbe, tuttavia, escluso la sussistenza dell’elemento della riconoscibilità dell’errore perchè: a) dalla CTU emergeva se non la certezza un elevato grado di probabilità che i venditori fossero a conoscenza dei vincoli ostativi all’attività di agriturismo; b) che M. aveva reso edotti i venditori della sua intenzione di acquistare i beni oggetto di compravendita al fine di conseguire la qualifica di imprenditore agricolo e dunque di voler adibire i terreni acquistati ad un’attività agricola.

3.- Il motivo è infondato ed, essenzialmente, perchè l’assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa (della CTU, dell’interpretazione del contratto, della prova testimoniale), censurabile – e solo entro certi limiti – sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo.

Va qui ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in tal senso essenzialmente cfr., Cass. n. 16698 e 7394 del 2010).

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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