Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23114 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11094/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

contro

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PIO XI

13, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CROCE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIA SESINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 436/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/10/2013 R.G.N. 193/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI;

udito l’Avvocato VINCENZO CROCE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il signor O.G. adiva il Tribunale di Bergamo ed esponeva di avere richiesto all’INPS il 31 gennaio 2009 di conoscere la propria posizione contributiva e di avere ricevuto dall’istituto il successivo 2 febbraio 2009 comunicazione certificativa con cui si attestava l’esistenza di un numero di contributi utili per il conseguimento della pensione di anzianità. Egli aveva quindi rassegnato le proprie dimissioni dalla società Autostrade per l’Italia, presso la quale era impiegato, ed aveva chiesto ed ottenuto il trattamento di quiescenza con decorrenza dal primo aprile 2010. Aggiungeva di avere successivamente ricevuto una lettera raccomandata da parte dell’INPS con la quale si comunicava che la pensione di anzianità era stata eliminata con decorrenza dal primo dicembre 2011, poichè i contributi relativi al periodo dal primo novembre 1967 al 31 marzo 1972, relativi ad attività di apprendista artigiano, erano risultati appartenere ad altra persona avente lo stesso cognome e la stessa data di nascita del signor O. (si trattava di contributi relativi al fratello gemello). In data 17 novembre 2011 riceveva ulteriore lettera raccomandata con la quale l’INPS chiedeva la restituzione della somma di Euro 53.013,50 corrisposta a titolo di pensione indebitamente fruita nell’arco di tempo compreso tra l’aprile 2010 e il novembre 2011.

2. Sulla base di tali premesse il ricorrente chiedeva di essere risarcito dei danni a lui arrecati dall’errata comunicazione.

3. La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’istituto al risarcimento del danno in favore dell’ O. determinandolo nei ratei di pensione che l’Inps assumeva indebitamente riscossi e nella retribuzione netta perduta, pari ad Euro 2800,00 al mese, abbattuta del 30% e per 12 mesi, con decorrenza dall’eliminazione della pensione.

4. A motivo della decisione la Corte territoriale, premessa la natura contrattuale della responsabilità dell’INPS e ritenuto pacifico l’errore commesso nell’estratto conto certificativo rilasciato all’ O., riteneva che non sussistessero elementi per escludere la responsabilità risarcitoria dell’INPS, non avendo l’ente fornito la dimostrazione dell’inevitabilità dell’errore ovvero della sua commissione per causa non imputabile ai propri uffici. Riteneva tuttavia che dovesse riconoscersi il concorso colposo dell’appellato nella causazione del danno ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, considerato che sussisteva un suo onere di cooperazione per evitarne l’aggravamento e che, nel caso, l’ O. ben avrebbe potuto sincerarsi della correttezza dei dati esposti nell’estratto certificativo che gli era stato consegnato, quantomeno riscontrandoli con il libretto di lavoro che gli era stato riconsegnato.

5. Per la cassazione della sentenza l’INPS, anche quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il signor O.G., che ha formulato altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.

6.1 due ricorsi sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c.; l’ O. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

7.A fondamento del ricorso principale l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., e lamenta che la Corte territoriale abbia considerato il mancato esercizio dell’onere di cooperazione dell’ O. come circostanza rilevante solo ai fini della determinazione del danno risarcibile e non al fine di escludere la responsabilità contrattuale dell’istituto. Sostiene che usando l’ordinaria diligenza il pensionando avrebbe potuto evitare il danno e che quindi non vi sia nesso causale tra l’inadempimento e il danno subito.

8. O.G. deduce a fondamento del ricorso incidentale come primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., e dell’art. 1227 c.c., comma 2, e lamenta che la Corte territoriale abbia valutato un’eccezione che non era stata formulata dall’INPS in primo grado, essendosi l’istituto limitato a chiedere il rigetto delle domande e non anche l’accertamento del concorso di colpa del danneggiato, che in quanto eccezione in senso stretto presupponeva una manifestazione di volontà e doveva essere sollevata sin dal primo grado di giudizio.

9. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, e lamenta che la Corte abbia ritenuto che egli avrebbe potuto rendersi conto della mancata attribuibilità alla sua posizione dei contributi, quando invece la categorica formulazione dell’estratto contributivo escludeva la necessità di una verifica e quando questa avrebbe potuto esser effettuata solo con la consegna del libretto di lavoro, ossia nel momento in cui il rapporto di lavoro si era già risolto e dunque il danno si era verificato.

10. Il ricorso principale non è fondato, pur dovendo la motivazione della Corte territoriale essere corretta nei termini che seguono.

11. Questa Corte ha in più occasioni ribadito che l’INPS risponde delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell’interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall’inadempimento dell’obbligo legale previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 54, esercitabile sulla base del poteri di indagine e certificazione di cui dispone l’ente (v. Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n. 23050 del 03/10/2017, Cass. n. 2498 del 1/2/2018). L’anzidetta responsabilità ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell’art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 02/05/2016, n. 8604, Cass. n. 27118 del 15/11/2017).

12. L’assicurato ha tuttavia l’obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l’evento produttivo di danno quando l’erroneità dei dati forniti dall’istituto sia riscontrabile sulla base dell’ordinaria diligenza, esercitabile nell’ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità. Qualora egli non si attivi in tal senso e rassegni comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado l’evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto. In tal senso l’ipotesi va distinta da quella, disciplinata dall’art. 1227 c.c., comma 2, cui ha fatto talora riferimento la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 8604 del 02/05/2016, cit.), riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione.

13. Tale omesso intervento non può tuttavia ritenersi di per sè solo causa del danno ed escludere la responsabilità dell’INPS, al contrario di quanto preteso dall’istituto: la sussistenza di un obbligo di informazione dell’ente pubblico ed il legittimo affidamento dell’assicurato in ordine all’esattezza dei dati fornitigli dalla pubblica amministrazione, che tanto più nel caso deriva dal valore certificativo della comunicazione ai sensi del richiamato art. 54, determinano infatti l’applicazione del principio dell’equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, ai sensi dell’art. 41 c.p., comma 1.

14. Nel caso quindi correttamente, pur avendo individuato l’esistenza di un comportamento colposamente inerte dell’ O. nel controllo dei dati fornitigli, evidentemente errati, la Corte territoriale non ha escluso la responsabilità contrattuale dell’istituto.

15. La ricostruzione che precede determina anche il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale: l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (art. 1227 c.c., comma 1) va tenuta distinta da quella (disciplinata dal comma 2, della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè – mentre nel primo caso il giudice deve proporsi d’ufficio l’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso – la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. n. 12714 del 25/5/2010, Cass. 27 giugno 2007 n. 14583).

16. Nel caso di specie, vertendosi, come già rilevato, nell’ipotesi di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, bene poteva dunque il giudice di secondo grado, in presenza degli elementi di fatto dai quali desumere una colpa concorrente del danneggiato (elementi richiamati anche a fondamento del ricorso in appello dall’INPS), provvedere alla riduzione del risarcimento tenendo conto anche dell’apporto causale del comportamento del danneggiato, ai fini della liquidazione del danno.

17. Il secondo motivo del ricorso incidentale, infine, mette in discussione l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito in ordine al comportamento colposamente omissivo del danneggiato, accertamento che può essere censurato in questa sede solo nei ristretti limiti delineati dal testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze del 07/04/2014, nn. 8053 e 8054. E’ tuttavia da escludere che il giudice di merito sia incorso in alcun vizio rilevante dell’apparato argomentativo, nè sono individuati fatti decisivi non valutati tali da metterlo in discussione, considerato che comunque la Corte ha valorizzato la circostanza che, anche a prescindere dalla restituzione del libretto di lavoro, il periodo di cinque anni oggetto della contribuzione come apprendista artigiano fosse facilmente riconoscibile come estraneo al suo curriculum lavorativo.

18. Per tutti i motivi esposti entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza.

19. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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