Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23114 del 11/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 11/11/2016), n.23114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24210-2013 proposto da:
U.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA
BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato SANDRO RIDOLFI,
rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDA CHERUBINI, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI PERUGIA;
– intimata –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PERUGIA, depositata il
22/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che il Consigliere relatore ha depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“1. – Il Giudice di pace di Perugia ha respinto il ricorso proposto dal sig. U.R., cittadino albanese, avverso l’espulsione intimatagli dal Prefetto, con decreto 2 maggio 2012 notificato il 5 marzo 2013, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), facendo leva su quattro condanne inflitte al ricorrente dai tribunali di Rimini, Ravenna e Forlì nel (OMISSIS) per spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati contro il patrimonio.
Il sig. U. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
2. – Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 23984/15 depositata il 24 novembre 2015 e comunicata all’avvocato del ricorrente il 15 dicembre 2015, ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso al Prefetto di Perugia presso il suo ufficio, essendo nulla quella eseguita presso l’Avvocatura dello Sato, e ha rinviato quindi la causa a nuovo ruolo assegnando termine di giorni 60 per provvedere alla nuova notifica.
Poichè ad oggi non è stata depositata la prova del rinnovo della notifica, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;
che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016