Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23114 del 07/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22334/2009 proposto da:
S.M.G. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GLENDI CESARE, giusta procura speciale per atto notaio
Giancarlo Orrù di Rozzano (MI) in data 17.9.09, n. rep. 160194, che
viene allegata in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 55/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO del 14.5.08, depositata il 07/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato (Carlo Albini) per delega avv.
Luigi Manzi che si riporta agli scritti e insiste per l’accoglimento
del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO che si riporta alla relazione scritta.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:
La CTR di Milano ha parzialmente accolto l’appello proposto da S.M.G. – appello proposto contro la sentenza n. 70/05/2006 della CTP di Pavia che aveva disatteso il ricorso del contribuente – ed ha così disposto che ai fini del reddito da accertare (ma l’atto impugnato concerneva sia IVA che Irpef per l’anno 2003) l’Agenzia “deve tenere conto dell’esistenza di un associato in partecipazione nella misura del 50%” con onere di rideterminazione del reddito in conseguenza di ciò.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che “la Commissione di prime cure ha diligentemente delibato tutte le risultanze acquisite”….ed ha correttamente “ritenuto inaffidabile la documentazione fiscale fornita”….”con il recupero a tassazione di alcuni componenti negativi di reddito ritenuti indeducibili”, nel mentre poi i primi giudici avevano “escluso il richiamo all’associato in partecipazione, nonostante la indiscutibile presenza nel fascicolo del ricorrente della copia del contratto con il sig. T. R.”.
Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato due motivi.
L’Agenzia non si è costituita.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (rubricato come:
“Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, assistito da idoneo quesito ed assorbente rispetto al successivo motivo di doglianza) il contribuente si duole della nullità della sentenza di secondo grado per essere stata questa redatta in modo tale che è impossibile determinare con sufficiente precisione l’oggetto del decidere e le ragioni di fatto e di diritto che giustificano le determinazioni contenute nel dispositivo.
Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte: “In materia di contenuto della sentenza, affinchè sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum” (Cassazione civile, sez. 3^, 18 settembre 2009, n. 20112).
Ed invero, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge agevolmente che il giudicante non ha in realtà reso alcuna motivazione (in rispetto alle questioni concretamente dedotte in controversia e in maniera autosufficientemente idonea specificate nell’atto introduttivo di questo grado), dilungandosi su inutili parafrasi della decisione di primo grado, con affermazioni del tutto generiche apodittiche e francamente contraddittorie, così come contraddittoria risulta anche la correlazione tra la motivazione ed il dispositivo della decisione impugnata.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, apparendo necessario rinnovare completamente l’esame delle questioni proposte con l’appello.
Roma 10 maggio 2011.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011