Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23113 del 11/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 11/11/2016), n.23113
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27214-2014 proposto da:
L.F.M., L.P., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA A. SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato VALERIO
ZIMATORE, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE CROTONE;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il
29/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 27214/2014:
“Con ordinanza del 12.10.2014 il Giudice istruttore del Tribunale di Crotone, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di pagamento dell’indennità di esproprio rivolta dal ricorrente all’ente territoriale, ha disposto la revoca dell’ordinanza del 25.07.2014, emessa dal precedente G.I, con la quale era stato disposto l’ammissione della C.T.U., ed è stata conseguentemente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il ricorrente, avverso tale ordinanza, ricorre per Cassazione, sulla base del seguente motivo:
– Violazione ex art. 111 Cost. per abnormità del provvedimento e omessa motivazione, sulla base del quale, l’ordinanza del 12.10.2014 è stata emessa senza alcuna valida ragione, senza che vi sia stata alcuna istanza delle parti e, soprattutto, senza specificare le motivazioni che hanno indotto il Giudice a revocare l’ordinanza del 25.07.2014;
Il ricorso è inammissibile, in quanto l’ordinanza con cui il giudice abbia disposto la prosecuzione del giudizio, fissando l’udienza per la precisazione delle conclusioni, ha natura meramente endoprocessuale difettando del requisito della decisori età e della definitività. (Cass. 11870 del 2014).
Ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.
Il collegio condivide senza rilievi la relazione, dichiara inammissibile il ricorso e non dà luogo alla statuizione delle spese in mancanza della costituzione della parte resistente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016