Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23113 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22327/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

CANTINA DEI COLLI AMERINI SOC. COOP. A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 47/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di PERUGIA del 30.1.08, depositata il 18/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Perugia ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 95/03/2005 della CTP di Terni che aveva accolto il ricorso del contribuente – ed ha così annullato l’avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2001, con cui l’Agenzia aveva formulato molteplici rilievi, tutti relativi ad operazioni intracomunitarie.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo corretta la decisione di primo grado, atteso che “le inadempienze del contribuente risultano meramente formali, non avendo sottratto alcuna imposta”, sicchè il contribuente medesimo, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, non può neppure essere assoggettato a sanzione.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente (Cantina dei Colli Amerini scarl) non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con entrambi i motivi di censura (rubricati come: 1:

“violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 n. 4 e art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” e 2: “omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”) la ricorrente si duole in sostanza del difetto dei requisiti minimi dell’elemento motivazionale nella pronuncia appellata e di omessa motivazione da parte del giudice di appello, così che non è possibile intendere quale sia l’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione di rigetto “sulla base delle allegazioni delle parti (segnatamente dei motivi di appello proposti dall’Ufficio), nonchè delle prove fornite dalle parti”.

I due motivi – identici nel loro contenuto sostanziale (perchè improntati al difetto assoluto di motivazione, siccome requisito del provvedimento giudiziale) per quanto intestati a differenti rubriche – vanno congiuntamente esaminati e sono da disattendersi.

Il giudice dell’appello ha infatti chiarito in che cosa consiste il nucleo argomentati della propria determinazione, e cioè il fatto che le inadempienze imputate dal contribuente siano di genere “meramente formale”, perciò inidonee a legittimare sia recupero di imposta che irrogazione di sanzione.

Se questo argomento sia o meno conforme alla legge è quindi l’unico reale aspetto controvertibile, ciò che però la parte ricorrente non ha investito di censura, limitandosi ad assumere – contro l’evidenza – che il giudice del merito non abbia in alcun modo dato conto delle ragioni del proprio convincimento.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 10 maggio 2011.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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