Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23113 del 03/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.03/10/2017), n. 23113
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16349/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AV TOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MILANI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO CORTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1204/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 03/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letto l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, e il controricorso del contribuente illustrato da memoria;
Rilevata l’istanza avanzata dalla parte contribuente in data 8.5.2017 volta a chiedere la sospensione del giudizio, al fine di valutare l’opportunità di avvalersi della facoltà di definire la lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.
PQM
rinvia a nuovo ruolo, per consentire alla società Milani SpA di avvalersi della facoltà di definizione agevolata della lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017