Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23113 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.03/10/2017),  n. 23113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16349/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AV TOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MILANI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO CORTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1204/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, e il controricorso del contribuente illustrato da memoria;

Rilevata l’istanza avanzata dalla parte contribuente in data 8.5.2017 volta a chiedere la sospensione del giudizio, al fine di valutare l’opportunità di avvalersi della facoltà di definire la lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

PQM

 

rinvia a nuovo ruolo, per consentire alla società Milani SpA di avvalersi della facoltà di definizione agevolata della lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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