Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23112 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. II, 22/10/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 22/10/2020), n.23112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24993/2016 proposto da:

ICM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO MACARIO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANTONIO TOMMASO DE MAURO, FRANCESCO

ZOMPI’;

– ricorrente –

contro

F.P.P., Z.M., Z.G. O G.,

Z.F., in qualità di eredi di Z.A., rappresentati e

difesi dall’avvocato MASSIMO FASANO;

EDILCENTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato IDA GIANNELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 665/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Francesco Zompì, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi gli Avvocati Massimo Fasano e Stefania Federico con delega

depositata in udienza dall’avvocato Ida Giannelli, difensori dei

resistenti, che si sono riportati agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 14 ottobre 2003 la società I.C.M. s.r.l. conveniva in giudizio la società Edilsud s.r.l. e Z.A.. La società attrice esponeva che, con scrittura privata del 12 ottobre 1998, si era obbligata a vendere il suolo edificatorio a Z., che si era obbligato ad acquistare per sè o per persona da nominare alla stipulazione del definitivo; che nella scrittura le parti avevano concordato che qualora fosse divenuta operativa la clausola a favore del terzo, tutte le obbligazioni nascenti dal contratto sarebbero stato eseguite da quest’ultimo, rimanendo Z. garante delle stesse; che il prezzo veniva in tale scrittura fissato nella misura del 30% del prezzo di vendita delle unità immobiliari da realizzarsi e comunque in non meno di 1.100.000 Lire al mq.; che, con atto pubblico del 19 novembre 1998, il terreno veniva venduto alla Edilsud per il prezzo di 1.217.000.000 Lire, unica somma corrisposta all’attrice, che rimaneva pertanto creditrice di almeno 1.075.779,72 Euro. I.C.M. chiedeva quindi il riconoscimento del proprio credito nei confronti di Edilsud, in qualità di acquirente, e di Z.A., in qualità di garante, e la loro condanna in solido al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per la compravendita.

Costituitosi in giudizio, Z. contestava l’esistenza del proprio obbligo di pagamento, non avendo nè sottoscritto il contratto definitivo nè sciolto per iscritto l’indicazione del terzo ai sensi dell’art. 1403 c.c., con conseguente impossibilità di collegare tra loro gli effetti del contratto preliminare con quelli del contratto definitivo; Edilsud s.r.l. contestava l’opponibilità del prezzo pattuito nel contratto preliminare, al quale essa era rimasta totalmente estranea.

Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 250/2011 rigettava la domanda attorea ed accoglieva quella proposta in via riconvenzionale da Z. (nel frattempo deceduto), volta ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di entrambe le parti, con compensazione delle relative pretese.

2. Avverso la sentenza proponeva impugnazione I.C.M. s.r.l.. La Corte d’appello di Lecce – con sentenza 16 settembre 2015, n. 665 rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione I.C.M. s.r.l..

Resistono con distinti controricorsi Edilcentro s.r.l. (già Edilsud s.r.l.) e gli eredi di Z.A., Z.F., Z.M. e F.P.P..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è articolato in sette motivi.

a) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1406 c.c. e segg. e artt. 1362 c.c.e segg., violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso e/o incongruo esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”. Con il quinto motivo d’impugnazione l’appellante aveva dedotto la sussumibilità della fattispecie nell’istituto della cessione del contratto preventivamente autorizzata, ma sulla questione la Corte di appello “non si è pronunciata”, così ignorando “la ricerca della effettiva intenzione delle parti racchiusa nel preliminare e nel definitivo”.

Il motivo non può essere accolto. La censura – non specifica nella indicazione del motivo d’appello, solo richiamato – è comunque infondata in quanto la Corte d’appello (p. 11-12 della sentenza impugnata) si è occupata della questione, confermando sul punto quanto sostenuto dalla pronuncia di primo grado (v. infra sub c).

b) Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1401 c.c. e segg., violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso e/o incongruo esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”. La Corte d’appello non avrebbe spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che nel caso di specie non si fosse verificata la sostituzione, sostituzione che non richiede “formule sacramentali”, del terzo all’originario promissario acquirente.

Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ha infatti indicato (p. 6 della sentenza impugnata) che vi è stata “totale assenza di atto formale di scioglimento, con atto scritto ex art. 1403 c.c., della riserva di c.d. electio amici da parte del promissario acquirente” (circa la necessità che nel contratto per persona da nominare la dichiarazione di nomina e l’accettazione del terzo rivestano la stessa forma del contratto v. Cass. 18490/2014).

c) Il terzo motivo riporta “omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte d’appello, “pur investita della questione inerente alla qualificazione giuridica della natura dei rapporti intercorsi tra le parti, e in particolare se vi era stata una cessione del contratto o la nomina del terzo, ancora una volta non si è peritata di esaminare la doglianza”.

Il motivo è inammissibile. Viene riproposta, questa volta unicamente sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, la doglianza avanzata con i primi due motivi e non si coglie la ratio della pronuncia impugnata. Il giudice d’appello, infatti, rilevata l’assenza di un atto formale di scioglimento della riserva di c.d. electio amici, ha considerato come, ad avviso dell’appellante, la formula potesse essere piuttosto intesa come “cessione del contratto preventivamente autorizzata a norma dell’art. 1407 c.c.” e ha però concluso che la censura “è irrilevante, atteso che.. anche ove, per ipotesi, si ritenga che nel preliminare le parti abbiano inteso prevedere una ipotesi di sostituzione del soggetto acquirente nel definitivo rispetto al preliminare, il risultato concreto condurrebbe comunque alla inopponibilità alla Edilcentro delle obbligazioni assunte nel preliminare da Z.” perchè la sostituzione soggettiva determina l’efficacia vincolante delle obbligazioni assunte unicamente nel contratto definitivo, che costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto.

d) Il quarto e il quinto motivo sono da ritenersi assorbiti dal rigetto dei primi tre. Il quarto lamenta infatti “violazione e falsa applicazione degli artt. 1401 c.c. e segg., artt. 1406 c.c. e segg. e artt. 1453 e 1455 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”: una volta appurato, in accoglimento di uno dei primi due motivi, che Z. ha ceduto il contratto ovvero ha nominato la Edil Sud, “appare di assoluta evidenza il difetto delle condizioni per pervenire alla risoluzione del contratto preliminare (anche) per inadempimento”. Il quinto motivo, a sua volta, denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 1321 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”: una volta accolto il primo o il secondo motivo, si dovrebbe ritenere che la seconda parte della clausola 1 del preliminare (“rimanendo Z.A. garante degli impegni e delle obbligazioni assunte con questo atto”) abbia una portata che va al di là del preliminare.

f) Il sesto motivo riporta “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1414 c.c. e segg., artt. 1321 c.c. e segg. e art. 210 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”: la ricorrente già nell’atto di citazione di primo grado aveva allegato la simulazione parziale del prezzo di vendita, cosicchè la Corte d’appello ha errato nel ritenere la deduzione inammissibile perchè si tratta di una domanda di accertamento della simulazione proposta per la prima volta in grado di appello; il prezzo riportato nel rogito non “poteva oggettivamente corrispondere a quello concordato tra le parti”, ma era quello fissato nel preliminare e su questo la ricorrente aveva articolato capitoli di prova, richiesta rigettata in primo grado ed erroneamente confermata in appello, come censurabile sarebbe il rigetto della richiesta di esibizione degli assegni emessi da Z. per il pagamento della somma di Lire 1.217.000.000.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello ha, interpretando l’atto di citazione di primo grado (che la ricorrente d’altro canto non riporta, limitandosi a riprodurre espressioni isolate), qualificato la domanda come proposta solo in appello e l’ha dichiarata inammissibile; conseguentemente ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale “finalizzata a provare l’esistenza di una simulazione parziale del rogito”; quanto infine al rigetto della richiesta di esibizione degli assegni, il giudice ha specificato che il potere di ordinare l’esibizione rientra nella discrezionalità del giudice, che deve ritenerne necessaria l’acquisizione, esclusa nel caso di specie, trattandosi di documenti di cui la ricorrente poteva chiedere copia, avendo affermato di averli “negoziati” presso l’istituto di credito.

g) Il settimo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1337,1366,1375 e 1391 c.c.”: data la configurabilità della cessione del contratto o del contratto per persona da nominare con scioglimento della riserva in sede notarile, vi sarebbe stata violazione dei principi generali della correttezza e della buona fede, violazione invece esclusa dalla Corte d’appello.

Il motivo non può essere accolto. I doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., diretti a salvaguardare l’utilità della controparte nei limiti dell’interesse proprio (v., ad esempio, Cass. 23069/2018), non possono – come osserva la Corte d’appello (p. 9 della sentenza impugnata) – fare sorgere in capo a Z. l’obbligo di corrispondere il prezzo indicato nel preliminare e poi non indicato nel definitivo che l’ha sostituito a tutti gli effetti, nè far sorgere in capo all’acquirente Edil Sud l’obbligo di versare il maggior prezzo indicato in un preliminare al quale è pacificamente rimasta estranea.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Edilcentro s.r.l., che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonchè in favore di Z.F., Z.M., Z.G. e F.P.P., che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Seconda Civile, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

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