Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23112 del 18/08/2021
Cassazione civile sez. II, 18/08/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/08/2021), n.23112
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2865-2016 proposto da:
S.L., M.L., nella loro qualità di eredi dei germani
M.P.A., M.A., M.G.,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3,
presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CAVALIERE, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CAVALIERE,
giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
L.S., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO PETRIVELLI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE STANCO, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4710/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 31/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
Fatto
RILEVATO
che i sigg. M.P.A., M.G. e M.A., quali eredi di M.M., hanno proposto ricorso, a ministero degli avvocati Raffaele Cavaliere e Francesco Cavaliere, contro la sig.ra L.S., quale erede di D.S.M., per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 4710/2015 del 21 aprile/31 maggio 2015;
che la sig.ra L. ha depositato controricorso a ministero dell’avv. Giuseppe Stanco e Antonio Petrivelli;
che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 16 dicembre 2020;
che i prossimità dell’adunanza i sigg. M.L. e S.L. si sono costituiti, pur essi a ministero degli avvocati Raffaele Cavaliere e Francesco Cavaliere, nella loro qualità di eredi dei ricorrenti P.A., G. e M.A., riferendo e documentando che questi ultimi sono tutti deceduti nelle more del giudizio di cassazione, e dichiarando di rinunciare al ricorso per cassazione proposto dai loro danti causa, per essere frattanto intervenuta transazione con la sig.ra L.;
che la suddetta rinuncia è stata accettata dal suddetto avv. Stanco, difensore della contro ricorrente;
che quindi il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;
che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11);
che, in ragione dell’accettazione della rinuncia da parte della contro ricorrente non vi à luogo alla regolazione delle spese di questo giudizio;
che non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021