Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23112 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 11/11/2016), n.23112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24405-2014 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATO

FEDERICO BERTAN, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA REGGIO EMILIA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 447/2014 del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA,

depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 24405/2014:

“Nel 2014 il Prefetto di Reggio Emilia emetteva nei confronti della sig.ra S.E. un decreto di espulsione perchè inottemperante al precedente provvedimento di espulsione del Prefetto di Reggio Emilia dell’anno precedente e all’ordine del Questore di Reggio Emilia ad abbandonare il territorio italiano.

La ricorrente si rivolgeva al Giudice di Pace di Ancona, opponendosi al decreto di espulsione, chiedendone l’annullamento. Veniva istaurato il giudizio sulla base della violazione di legge, lamentata dalla ricorrente, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14 T.U.(immigrazione) e successive modifiche, nonchè agli artt. 17 e 18 T.U. Il Giudice di Pace, rigettando il ricorso proposto dalla sig.ra S., confermava il provvedimento impugnato. A sostegno della decisione impugnata veniva affermato che: non vi era prova che la ricorrente si fosse resa inottemperante per giustificato motivo all’ordine di allontanamento dal territorio italiano nè che avesse contestato la veridicità e fondatezza del provvedimento prefettizio in questione; l’inottemperanza dimostrata doveva ritenersi sintomatica della volontà della stessa di sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento; la ricorrente non aveva dato prova di avere provveduto a presentare richiesta di rilascio di autorizzazione a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa ex art. 17 T.U. nè per ottenere uno speciale permesso di soggiorno al fine di sottrarsi alla violenza di un’organizzazione criminale e di partecipare a un programma di assistenza sociale ex art. 18 T.U..

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dalla sig.ra S. affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione della Direttiva del Parlamento Europeo 16/12/2008/115/CE per non avere il giudice di pace considerata l’illegittimità di un provvedimento di espulsione che sia dovuto esclusivamente ed in via automatica all’inottemperanza di un precedente ordine di allontanamento. Il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha invece ritenuta gravata la ricorrente dell’onere di fornire un giustificato motivo a fondamento dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento Nessun onere probatorio incombe in tal senso a suo carico.

2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 17 e 18 per non essere la ricorrente sta messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in un procedimento penale per sfruttamento della prostituzione nel quale è parte offesa, peraltro l’imputato, condannato in primo grado alla pena di anni 3 di reclusione, ha chiesto la rinnovazione della audizione della sig.ra S. in appello. La permanenza nel territorio italiano può essere giustificata anche in virtù dell’art. 17 dovendosi il diritto all’ingresso essere equiparato al diritto di non allontanarsi.

Il primo motivo è fondato. Le misure espulsive degli stranieri, alla luce del nuovo sistema normativo contenuto nel D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14 e successive modificazioni, non possono essere la conseguenza automatica dell’inottemperanza ad un pregresso ordine di allontanamento disposto sotto il previgente regime giuridico dell’art. 14, comma 5 bis e ter, trattandosi di disposizione dichiarata in contrasto con i principi contenuti nella citata Direttiva 115/2008/CE, dovendosi qualsiasi provvedimento di allontanamento essere valutato caso per caso. (cfr. Cass. Civ. n. 18481 del 2011 e 437/ 2014).

Il secondo motivo è assorbito.

In conclusione si propone l’accoglimento del primo motivo assorbito il secondo.”

Il collegio condivide senza rilievi la relazione, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, applica il principio della soccombenza in ordine alle spese processuali relative al procedimento davanti al Giudice di Pace e al presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, ex art. 384 c.p.c., comma 2, condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi per il procedimento davanti al giudice di pace in Euro 500 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge; per il presente giudizio in Euro 1100 per compensi; Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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