Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23111 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. II, 22/10/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 22/10/2020), n.23111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10673/2017 proposto da:

D.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 39,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA DE LUCA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO DEL PINTO;

– ricorrente –

contro

D.M.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO ALFONSI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO CAGNOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 315/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M.P. ha impugnato la sentenza n. 315/2016 della Corte di Appello di L’Aquila con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata D.M.R.M..

La gravata decisione della Corte territoriale rigettava l’appello innanzi ad essa interposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila in data 25 gennaio 2010.

Quest’ultima aveva già rigettato la domanda dell’odierna ricorrente volta alla declaratoria di intervenuto acquisto in proprio favore, per usucapione ordinaria o speciale, del fondo, riportato in catasto Comune di (OMISSIS), F. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS) ed in atti più specificamente indicato.

La causa, già assegnata per la trattazione del ricorso alla Sesta Sezione Civile – Seconda, veniva da tale sezione stessa rimessa, con ordinanza interlocutoria del 17 luglio 2018, alla pubblica udienza al fine di acquisire il fascicolo di ufficio del primo grado del giudizio.

Parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della gravata decisione della Corte territoriale e dell’intero procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ancora, “la nullità della sentenza e del procedimento” ex art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3.- I due motivi, in quanto fra loro connessi, possono essere opportunamente trattati in modo congiunto.

La gravata decisione decideva la controversia, anche al cospetto delle medesime questioni sollevate col ricorso in esame, rilevando “anzitutto che non è stato acquisito il fascicolo di ufficio di primo grado (ma che) tuttavia dai documenti e dalle deposizioni testimoniali così come riportate nell’atto di appello” era comunque “possibile ricostruire anche i fatti storici della fattispecie in esame”.

Parte ricorrente adduce (in particolare col primo motivo) che il Giudice di appello avrebbe errato nel negare l’effetto interruttivo del possesso alla dichiarazione di fallimento sul presupposto che “la redazione dell’inventario da parte del curatore fallimentare…..non comporta la materiale apprensione delle cose da parte del curatore, il quale ne diviene mero detentore”.

Tuttavia, al di là di tale riportata e contestata affermazione della sentenza oggi impugnata, parte ricorrente ha omesso di considerare e censurare l’ulteriore ratio relativa alla valutazione, pure svolta dalla Corte territoriale, secondo cui “non vi era piena prova della maturazione del possesso”.

Nè appare oggi possibile rivalutare la necessità, prospettata col ricorso, di una ulteriore “assunzione della prova con i testi esclusi” non ritenuta necessaria con propria valutazione dai Giudici del merito.

Neppure, poi, viene colto il decisivo profilo relativo alla non suscettibilità, in ogni caso, di una porzione di terreno, quale quella per cui si controverte, che rivestiva carattere pertinenziale.

Per di più la contestazione del carattere pertinenziale della particella per cui è causa risulta accertata congruamente con propria valutazione di merito sulla base di una serie di riscontri (“graffatura della particella ex (OMISSIS) rispetto a quella (OMISSIS), già oggetto di compravendita in sede fallimentare e poi, nel 1998 trasferita nuovamente dall’acquirente in favore di D.M.R.M.”; stato dei luoghi risultante da fotografie e planimetrie).

In ogni caso, infine, anche nella denegata ipotesi di errata valutazione del detto effetto interruttivo, non comporta – di certo – la pretesa nullità della decisione ai sensi dell’erratamente invocato n. 4 dell’art. 360 c.p.c..

L’impugnata sentenza ha, quindi, proceduto a corretta valutazione delle ragioni escludenti – comunque – una eventuale idoneità del prospettato possesso in capo alla D.M.P., che con l’odierno ricorso (specie col secondo motivo) pretende – attraverso indicazione di errato parametro normativo processuale – una valutazione di quegli elementi “determinanti nel giudizio di accertamento” e che, invece, sono stati esaminati.

4.- I motivi non possono, dunque, essere accolti.

5.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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