Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23111 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 165/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 9.7.08, depositata il 10/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SORRENTINO

Federico.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 244/02/2007 della CTP di Viterbo che ha accolto il ricorso del contribuente T.F. – ed ha così annullato la cartella di pagamento e l’avviso di liquidazione (relativi a revoca delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa) impugnati con separati ricorsi (poi riuniti in primo grado) dal predetto contribuente.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che facesse difetto il presupposto per la revoca delle agevolazioni (e cioè la caratteristica “di lusso” dell’abitazione oggetto di compravendita), siccome nel D.M. 2 agosto 1969 che prevede le caratteristiche delle abitazioni di lusso “la destinazione dell’area è solo una delle caratteristiche che distinguono le abitazioni di lusso”, sicchè l’immobile, per essere considerato tale, deve avere ulteriori caratteristiche concernenti sia la cubatura che la rifinitura, caratteristiche nella specie non presenti.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Infatti, con il motivo di censura (rubricato come:”Violazione e falsa applicazione della nota 2 bis della tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione al D.M. 2 agosto 1969, art. 1 – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″) la ricorrente si duole in sostanza della violazione del criterio contemplato nel predetto D.M., art. 1 secondo cui sono abitazioni di lusso quelle (come nella specie di causa) “realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati o approvati, a ville, parco privato ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come di lusso”.

Il motivo è fondato e da accogliersi, sicchè poi la lite può essere decisa anche nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti.

Ed infatti, deve qui confermarsi l’indirizzo già adottato da questa Corte a proposito della interpretazione da assegnarsi al menzionato D.M. 2 agosto 1969 circa i requisiti delle abitazioni di lusso: “Al fine dell’inapplicabilità dei benefici fiscali in materia di imposta ipotecaria e di registro, previsti dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17 con riguardo all’atto di trasferimento di alloggio “di lusso”, occorre fare riferimento ai requisiti fissati dal D.M. 2 agosto 1969, art. 5 per le case di lusso, in relazione alla struttura e destinazione dell’immobile al momento dell’atto stesso, ed a prescindere dalla sua concreta utilizzazione successiva, nonchè tenere conto che le varie lettere del suddetto art. 5 indicano situazioni alternative e non concorrenti, nel senso che la sussistenza di una di esse è sufficiente all’individuazione dell’abitazione di lusso” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6618 del 15/12/1981).

Invero, non solo quelle disciplinate nell’art. 5 del predetto D.M. sono situazioni alternative e non concorrenti, ma anche tutte le altre previste nei precedenti articoli del D.M. medesimo, tra cui anche quella di cui qui si discute (in termini anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2595 del 26/03/1988).

Poichè quindi è pacifica la sussistenza del requisito che ostacola l’attribuzione del beneficio spettante per gli acquisti di immobili da destinare a prima casa di abitazione, non vi è dubbio che l’argomento su cui si fonda il motivo di ricorso prospettato dall’Agenzia debba essere condiviso.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 6 maggio 2011.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite posso essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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