Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23111 del 03/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.03/10/2017), n. 23111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6721/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ALTOPIANO SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio
dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa
dall’avvocato UMBERTO SANTI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), COMUNE DI VALSTAGNA, UFFICIO
PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI VICENZA
– intimati –
avverso la sentenza n. 1452/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA, depositata il 25/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
rilevato che il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate non è stato notificato nei confronti del Comune di Valstagna, litisconsorte necessario sul piano processuale, essendo stato detto ente territoriale parte del doppio grado del giudizio di merito;
ritenuto altresì che debba essere disposta la rinnovazione della notifica del controricorso con ricorso incidentale alle controparti che, effettuata nei termini, non risulta peraltro perfezionata.
PQM
Visti gli artt. 331 c.p.c. e 291 c.p.c.;
Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Valstagna relativamente al ricorso principale e la rinnovazione della notifica alle controparti del controricorso con ricorso incidentale della società Altopiano Servizi S.r.l..
Fissa per ciascun adempimento il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017