Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23111 del 03/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.03/10/2017),  n. 23111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6721/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ALTOPIANO SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio

dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO SANTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), COMUNE DI VALSTAGNA, UFFICIO

PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI VICENZA

– intimati –

avverso la sentenza n. 1452/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

rilevato che il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate non è stato notificato nei confronti del Comune di Valstagna, litisconsorte necessario sul piano processuale, essendo stato detto ente territoriale parte del doppio grado del giudizio di merito;

ritenuto altresì che debba essere disposta la rinnovazione della notifica del controricorso con ricorso incidentale alle controparti che, effettuata nei termini, non risulta peraltro perfezionata.

PQM

 

Visti gli artt. 331 c.p.c. e 291 c.p.c.;

Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Valstagna relativamente al ricorso principale e la rinnovazione della notifica alle controparti del controricorso con ricorso incidentale della società Altopiano Servizi S.r.l..

Fissa per ciascun adempimento il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA